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MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1997, n. 187

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-7-1997
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vigente al 28/08/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-7-1997
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'articolo  2, comma 12, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335,
che prevede, con  effetto dal 1 gennaio 1996, per  i dipendenti delle
Amministrazioni  pubbliche   di  cui   all'articolo  1   del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive  dell'assicurazione generale  obbligatoria, nonche'  per le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, il diritto a  conseguire un trattamento pensionistico, da
calcolare in misura  pari a quella che sarebbe  spettata all'atto del
compimento dei limiti di eta'  previsti per il collocamento a riposo,
nei casi in  cui la cessazione dal servizio sia  dovuta ad infermita'
non dipendenti da  causa di servizio per le quali  gli interessati si
trovino  nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'   di  svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa;
  Viste le norme che disciplinano  la liquidazione dei trattamenti di
pensione  nelle  forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione
generale obbligatoria indicate all'articolo  2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:
  decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092,
recante approvazione del  testo unico delle norme  sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  compresi gli  articoli  209  e
seguenti di  tale testo unico  per i dipendenti delle  Ferrovie dello
Stato S.p.a. e  le disposizioni contenute nel  decreto del Presidente
della Repubblica 9  agosto 1967, n. 1417,  e successive modificazioni
ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;
  legge  11  aprile  1955,  n. 379,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per  la ex Cassa  pensioni per i dipendenti  degli enti
locali  e per  la ex  Cassa pensioni  agli insegnanti  di asilo  e di
scuole elementari parificate;
  legge  6  luglio  1939,  n. 1035,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;
  legge  27  aprile  1981,  n. 167,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per la ex Cassa  pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori;
  Considerato  che  occorre   provvedere  alla  determinazione  delle
modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, "in linea  con i principi di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
  Vista  la legge  12 giugno  1984, n.  222, recante  revisione della
disciplina   della    invalidita'   pensionabile   nell'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la  vecchiaia ed i superstiti ed, in
particolare,  l'articolo  2  concernente  la  pensione  ordinaria  di
inabilita';
  Visto l'articolo  1, comma 15, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335,
che prevede, tra  l'altro, le modalita' di calcolo  della pensione di
inabilita'  di cui  alla legge  12 giugno  1984, n.  222, secondo  il
sistema contributivo;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Pensione di inabilita'
  1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme
di  previdenza  esclusive dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio a  partire dal 1 gennaio 1996 per
infermita'  non dipendenti  da  causa  di servizio  per  le quali  si
trovino  nella  assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere
qualsiasi  attivita'  lavorativa,  hanno   diritto  a  conseguire  il
trattamento di pensione di cui  all'articolo 2, comma 12, della legge
8  agosto   1995,  n.  335,   di  seguito  denominato   "pensione  di
inabilita'".
  2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 2,  comma 12,  della
          legge    n.    335/1995      (Riforma      del      sistema
          pensionistico    obbligatorio    e complementare): "12. Con
          effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti   delle
          amministrazioni     pubbliche   di   cui   all'art.1    del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  iscritti  alle
          forme  di previdenza esclusive  dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche'    per  le  altre    categorie    di
          dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di previdenza,
          cessati  dal   servizio per   infermita' non  dipendenti da
          causa  di   servizio  per  le    quali   gli    interessati
          si    trovino nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'
          di  svolgere  qualsiasi attivita'  lavorativa, la  pensione
          e' calcolata   in   misura pari   a  quella  che    sarebbe
          spettata    all'atto  del   compimento dei   limiti di eta'
          previsti per  il collocamento a riposo. In ogni   caso  non
          potra'  essere   computata   un'anzianita' utile   ai  fini
          del  trattamento    di  pensione  superiore  a    40 anni e
          l'importo del  trattamento stesso non potra' superare  l'80
          per cento  della base pensionabile,   ne' quello  spettante
          nel   caso che  l'inabilita'  sia  dipendente da  causa  di
          servizio. Ai  fini  del  riconoscimento  del  diritto  alla
          pensione  di  cui al   presente   comma  e'  richiesto   il
          possesso  dei  requisiti  di contribuzione   previsti   per
          il     conseguimento  della  pensione  di inabilita' di cui
          all'art.2 della legge 12 giugno 1984,  n. 222. Con  decreto
          dei  Ministri   del tesoro,   per   la funzione  pubblica e
          del lavoro e  della previdenza  sociale saranno determinate
          le modalita' applicative delle  disposizioni del   presente
          comma,    in  linea   con i principi di   cui alla legge 12
          giugno 1984, n. 222,  come modificata dalla presente legge.
          Per  gli  accertamenti  ed  i  controlli  dello  stato   di
          inabilita'    operano    le   competenze    previste  dalle
          vigenti disposizioni    in    materia    di      inabilita'
          dipendente  da  causa  di servizio".
            -  L'art.  1  del  D.Lgs.    n.  29  /  1993, concernente
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a  norma    dell'articolo  2
          della    legge  23   ottobre   1992,  n.   421",   prevede:
          "2.   Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le  aziende  ed amministrazioni  dello Stato ad ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane,     e    loro    consorzi  ed   associazioni,   le
          istituzioni universitarie,  gli istituti   autonomi    case
          popolari,   le camere  di commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
          non     economici  nazionali,  regionali   e   locali,   le
          amministrazioni,  le    aziende e   gli enti   del Servizio
          sanitario nazionale".
            -   Si   trascrive   il   titolo     del   decreto    del
          Presidente    della  Repubblica n. 1092 / 1973 (in Gazzetta
          Ufficiale n. 120 - supplemento  ordinario  del    9  maggio
          1974):  "Approvazione    del  testo   unico delle norme sul
          trattamento di quiescenza  dei dipendenti civili e militari
          dello Stato". La parte II, titolo  II di detto decreto  del
          Presidente  della Repubblica reca le  disposizioni relative
          alla liquidazione del  trattamento    di    quiescenza  del
          personale  civile  e militare  dello Stato. La parte III di
          detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli  da
          209    a 251,   riguarda il  trattamento di  quiescenza del
          personale  dell'Azienda  autonoma  delle   ferrovie   dello
          Stato  ora Ferrovie dello Stato S.p.a .
            -    Si    trascrive   il   titolo    del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica n. 1417 / 1967 (in    Gazzetta
          Ufficiale  n.  45  -  supplemento ordinario del 20 febbraio
          1968):    "Approvazione  del  testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  uffici  locali    e  delle agenzie
          postali e telegrafiche    e  sullo    stato    giuridico  e
          trattamento economico  del relativo  personale". Il  titolo
          X,    capo   II, di   detto decreto   del Presidente  della
          Repubblica   reca    le    disposizioni    relative    alla
          liquidazione del trattamento di quiescenza.
            -  Si    trascrive il titolo   della legge n.  379 / 1955
          (in Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16    maggio  1955):
          "Miglioramenti dei trattamenti di  quiescenza  e  modifiche
          agli   ordinamenti   degli   Istituti  di previdenza presso
          il Ministero del  tesoro". I  capi II, III,   IV  di  detta
          legge riguardano il trattamento di quiescenza.
            -  Si    trascrive il titolo della  legge n. 1035 /  1939
          (in Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del    31  luglio  1939):
          "Approvazione  dell'Ordinamento  della  Cassa di previdenza
          per le pensioni dei sanitari". Il titolo II di detta  legge
          concerne il trattamento di quiescenza.
            -  Si    trascrive il titolo   della legge n.  167 / 1981
          (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  2   maggio   1981):
          "Miglioramenti al trattamento di quiescenza e  perequazione
          automatica    delle pensioni a   carico della Cassa  per le
          pensioni agli   ufficiali giudiziari   ed  agli    aiutanti
          ufficiali giudiziari".
            -  Si  trascrive il  testo  dell'art.  2  della legge  n.
          222/1984  (Revisione  della  disciplina  della  invalidita'
          pensionabile)  (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16  giugno
          1984):
            "Art.   2 (Pensione  ordinaria  di inabilita').  -  1. Si
          considera inabile,   ai  fini    del  conseguimento     del
          diritto     a  pensione nell'assicurazione obbligatoria per
          l'invalidita',    la  vecchiaia  ed  i  superstiti      dei
          lavoratori       dipendenti     ed     autonomi     gestita
          dall'Istituto  nazionale      della   previdenza   sociale,
          l'assicurato    o  il titolare   di assegno  di invalidita'
          con decorrenza  successiva alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge il   quale, a causa di infermita'  o
          difetto  fisico  o mentale,   si   trovi nell'assoluta    e
          permanente  impossibilita'  di svolgere qualsiasi attivita'
          lavorativa.
            2.  La    concessione  della  pensione   al      soggetto
          riconosciuto  inabile e'   subordinata  alla  cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi anagrafici  degli   operai
          agricoli,    dagli    elenchi   nominativi   dei lavoratori
          autonomi e  dagli  albi professionali,  alla rinuncia    ai
          trattamenti   a   carico   dell'assicurazione  obbligatoria
          contro   la disoccupazione e ad  ogni    altro  trattamento
          sostitutivo  o integrativo della retribuzione.  Nel caso in
          cui   la   rinuncia   o      la   cancellazione   avvengano
          successivamente   alla   presentazione  della  domanda,  la
          pensione  e'  corrisposta  a  decorrere dal  primo   giorno
          del    mese  successivo  a  quello  della  rinuncia o della
          cancellazione.
            3.   La   pensione   di   inabilita',   reversibile    ai
          superstiti,    e'  costituita  dall'importo dell'assegno di
          invalidita', non integrato ai sensi del terzo    comma  del
          precedente  articolo,    calcolato  secondo le norme     in
          vigore     nell'assicurazione  generale   obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti ovvero  nelle gestioni  speciali dei  lavoratori
          autonomi,    e da  una maggiorazione determinata in base ai
          seguenti criteri:
            a)    per    l'iscritto     nell'assicurazione   generale
          obbligatoria    per l'invalidita',    la  vecchiaia   ed  i
          superstiti  dei    lavoratori dipendenti, la  maggiorazionc
          e'  pari  alla  differenza  tra l'assegno di invalidita'  e
          quello che   gli   sarebbe   spettato sulla   base    della
          retribuzione  pensionabile,    con siderata per il  calcolo
          dell'assegno  medesimo  con  una  anzianita'   contributiva
          aumentata  di  un  periodo pari a  quello  compreso tra  la
          data  di  decorrenza della  pensione  di inabilita' e    la
          data  di  compimento dell'eta' pensionabile.  In ogni caso,
          non    potra'    essere      computata    una    anzianita'
          contributiva superiore a 40 anni;
            b) per l'iscritto nelle  gestioni speciali dei lavoratori
          autonomi,  la   misura della   maggiorazione  e' costituita
          dalla differenza  tra l'assegno  di  invalidita'  e  quello
          che   gli   sarebbe   spettato    al  compimento  dell'eta'
          pensionabile, considerando il  periodo compreso tra la data
          di  decorrenza  della  pensione di inabilita'  e la data di
          compimento  di  detta  eta'    coperto   da   contribuzione
          di   importo corrispondente  a  quello  stabilito nell'anno
          di   decorrenza   della  pensione    per    i    lavoratori
          autonomi   della   categoria   alla  quale l'assicurato  ha
          contribuito,  continuativamente     o      prevalentemente,
          nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
            4.  Sono fatti salvi, in ogni  caso, i trattamenti minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
            5. La  pensione di inabilita'   e'  incompatibile  con  i
          compensi  per  attivita' di  lavoro autonomo  o subordinato
          in  Italia    o  all'estero  svolte  successivamente   alla
          concessione  della pensione. E' altresi', incompatibile con
          l'iscrizione   negli     elenchi  anagrafici  degli  operai
          agricoli  con l'iscrizione  negli elenchi   nominativi  dei
          lavoratori  autonomi   o  in albi  professionali  e  con  i
          trattamenti   a    carico  dell'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  e    con ogni altro trattamento
          sostitutivo o integrativo della    retribuzione.  Nel  caso
          in    cui    si   verifichi  una   delle   predette   cause
          di incompatibilita',   il    pensionato   e'    tenuto    a
          darne    immediata  comunicazione  all'ente  erogatore  che
          revoca la pensione di inabilita' sostituendola,  sempreche'
          ne  ricorrano  le  condizioni,    con  l'assegno  di    cui
          all'art.  1,  con   decorrenza   dal   primo   giorno   del
          mese   successivo   al  verificarsi  della  incompatibilita
          medesima. Nel caso in cui  sia  riconosciuto   il   diritto
          all'assegno    di   invalidita',   la restituzione    delle
          somme      indebitamente      percepite      da       parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'.
            6.  Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
          o malattia professionale  da cui  derivi il   diritto  alla
          relativa  rendita,  la maggiorazione  di  cui alle  lettere
          a)  e  b)  del terzo  comma  e' corrisposta soltanto per la
          parte eventualmente  eccedente  l'ammontare  della  rendita
          stessa".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 1,  comma 15,  della
          legge  n.  335/1995: "15. Per il calcolo  delle pensioni di
          inabilita' secondo i sistemi di cui ai  commi da 6 a 12, le
          maggiorazioni  di  cui all'art.  2, comma 3, della legge 12
          giugno 1984, n. 222, si computano, secondo  il      sistema
          contributivo,     per   l'attribuzione    di  un'anzianita'
          contributiva   complessiva non   superiore   a  40    anni,
          aggiungendo    al  montante      individuale,     posseduto
          all'atto   dell'ammissione    al trattamento,  un'ulteriore
          quota  di   contribuzione riferita al periodo mancante   al
          raggiungimento    del  sessantesimo    anno     di     eta'
          dell'interessato  computata  in relazione alla media  delle
          basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque  anni
          e  rivalutate  ai sensi dell'art. 3,  comma 5, del  decreto
          legislativo 30 dicembre  1992, n.  503. Per la liquidazione
          del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione
          di cui al comma l4".
            -  Si trascrive  il titolo  della  legge n.  241/1990 (in
          Gazzetta Ufficiale n.  192 del   18 agosto   1990):  "Nuove
          norme  in    materia di procedimento   amministrativo e  di
          diritto di  accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          e  dall'art.  13  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme   di    principio
          esclusi     quelli  relativi    a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta   di legge prevista  dalla Costituzio
          ne; per le quali le  leggi della  Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti  di cui al comma 1, ed    i  regolamenti
          ministeriali  ed    interministeriali  che   devono  recare
          la  denominazione   di "regolamento", sono  adottati previo
          parere del Consiglio   di Stato, sottoposti al    visto  ed
          alla  registrazione  della   Corte dei   conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis L'organizzazione  e la disciplina degli  uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n,  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            -  Per  l'art. 1 del  D.Lgs. n. 29/1993,  si rimanda alle
          note alle premesse.
            - Per l'art. 2, comma 12,   della legge n.  335/1995,  si
          rimanda alle note alle premesse.