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LEGGE 13 maggio 1997, n. 132

Nuove norme in materia di revisori contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 22-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1997 al: 11-7-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Indizione della prima sessione di esami
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
2. Con decreto del Ministro di grazia giustizia è costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da:
a) un docente universitario di materie giuridiche o di contabilità, oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello;
b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;
c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili già iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.
4. È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.
6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.
7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificati di nascita e residenza;
b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali;
c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2;
d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'articolo 6 della presente legge;
e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'articolo 7.
8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.
9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili", come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 5 (Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro). - 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teoricopratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.
2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teoricopratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.
2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie".