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LEGGE 28 marzo 1997, n. 86

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

note: Entrata in vigore della legge: 3-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1997 al: 22-12-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:
f) dalle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 5 comma 1 lettera c) dei decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288 e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge e dall'articolo 6 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
2. Le somme stanziate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentate sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati :
a) ad iniziare di razionalizzare dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli compotamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, selle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;
e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
f) alla formazione del personale dei settori di specifica competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.
4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati :
a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio - sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi :
b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonché sugli specifici risultati ottenuti.
6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento degli affari sociali entro 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzate :
a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;
b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonché all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alla unità di strada.
7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.
8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e delle more della registrazione temporanea, che si coordinano con la regione o con l'azienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni finalizzati :
a) alla prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata nonché al recupero e al rinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;
b) al sostegno delle attività di recupero e di rinserimento sociale già avviate e dettagliamente documentate;
c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.
9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il 30 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.
10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con in rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano a all'associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.
11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per il territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.
12. Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14.
13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto
del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finalizzati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per tre anni successivi agli esercizi considerati.
14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Si riporta il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali:
"Art. 2. - 1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di prevenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati,previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:
a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;
b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le "unità da strada" finalizzati, nell'emergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi
sanitari;
c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operiono senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti;
d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.
3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d), provvede la commissioine di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del testo, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà socilae, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.
6. Al finanziamento dei progetti presentati al decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.
7. Il funzionamento delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.
8. Il funzionamento delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.
9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle regionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
10. All'art. 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".
11. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti pe la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici riultati conseguiti.
12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 1 dei decreti-legge n. 633/94,
n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95,
n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali:
"Art. 1. - 1. Il ''Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicato alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie corredate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;
e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialistici.
3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con
la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la program-mazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti e le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socioi-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Per il testo dell'art. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94, n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 v. nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a), del presente articolo.
Note all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Si riporta il testo dell'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990):
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Per il testo dell'art. 2, dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali v. nella nota al comma 1, lettera b), del presente articolo.
- L'art. 3 dei decreti-lege n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 recita testualmente:
"Art. 3. - I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. All'esame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dell'art. 127 citato.
3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- L'art. 4 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 288/1995, n. 383/1995, n. 487/1995, 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 prevedeva che:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati.
Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.
2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.
3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale.
4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa".
Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
- L'art. 1, dei decreti-legge n. 226/1993, n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, reca testualmente:
"Art. 1. - 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo, sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sull'attività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.
2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello Stato.
3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle.
I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.
4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio".
- L'art. 5 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 recita testualmente:
"Art. 5. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:
a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato
e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.
2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.
3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.
4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".
Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
- Il comma 13, dell'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: "13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 11".
- L'art. 5, comma 1, lettera c), dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, dispone: "Art. 5. - lettera c) al comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato 'Drogatel', organizzato d'intesa con il Ministero della sanità'';".
- L'art. 6, lettera c), dei decreti-legge n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, 267/1996, n. 375/1996 e n. 476/1996 concerne i servizi telefonici di informazione.
- Gli articoli dei decreti-legge citati all'art. 1, comma 1, lettera g), della presente legge sono di identica formulazione ad eccezione del comma 4 che nel corso delle varie reiterazioni che sono di seguito riportate:
Note all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Si riporta il testo dell'art. 5 dei decreti-legge n. 226/1993; n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994, così formulato:
"Art. 5. - 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale per almeno trenta ore settimanali.
2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato, dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti, per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.
3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
- Al testo dell'art. 8 dei decreti-legge non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995 il comma 4 è stato così riformulato: "4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormerite aumentato di un terzo".
Al testo dell'art. 7 dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995 decaduti per decorrenza dei termini costituzionali, il comma 4 è stato cosi riformulato: "4.
Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento".
- L'art. 8 del decreto-legge n. 487/1995 pur corrispondendo con identica formulazione all'art. 7 dei decreti-legge n. 288/1995 e n. 383/1995 prevede inoltre al comma 4 e 5 che:
"4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restado il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali".
- L'art. 1 dei decreti-legge n. 21/96, n. 131/96 e n. 268/96 è identico all'art. 8 del decreto-legge n. 487/95 di cui alla presente nota.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
- Si riporta il testo concernente le disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'art. 4 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, 274/94, n. 446/94, n. 539/94; di cui all'art. 7 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95; di cui all'art. 6 dei decreti-legge n. 288/95 e n. 383/95; di cui all'art. 7 dei decreti-legge n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96 e n. 476/96, non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali:
"1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" fino a: "possono essere dati in uso" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso".
2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri"
Nota all'art. 1, comma 4, lettera a):
- Si riporta il testo dell'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309:
"Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;