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LEGGE 28 marzo 1997, n. 86

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

note: Entrata in vigore della legge: 3-4-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1999)
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Testo in vigore dal: 20-3-1999
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base:
    a)  delle  disposizioni relative alla istituzione e alla gestione
del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" presso la
Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali,  previste  dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993,
n.  226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio
1994,  n.  9;  8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio
1994,  n.  446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e
dall'articolo  1  dei  decreti  -  legge 18 novembre 1994, n. 633; 16
gennaio  1995,  n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n.
383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996,
n.  130;  17  maggio  1996,  n.  267;  16  luglio  1996, n. 375, e 13
settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge :
    b)   delle   disposizioni  amministrative  e  contabili  previste
dall'articolo  2  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;  19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio
1995,  n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio
1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge;
    c)   delle   disposizioni   relative   alla   composizione  della
commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6
del  testo  unico  sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  previste
dall'articolo  2  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;   19  settembre  1994,  n.  539,  non  convertiti  in  legge,  e
dall'articolo  3  dei  decreti  -  legge 18 novembre 1994, n. 633; 16
gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13
luglio  1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n.
487;  18  gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996,
n.  267;  16  luglio  1996,  n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non
convertiti in legge;
    d)  delle  disposizioni  relative  al riparto ed al trasferimento
alle  regioni  degli  stanziamenti  del Fondo di cui alla lettera a),
previste  dall'articolo  4  dei  decreti - legge 18 novembre 1994, n.
633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n.
181;  13  luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre
1995,  n.  487;  18  gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17
maggio  1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n.
476, non convertiti in legge;
    e)   delle  disposizioni  relative  alla  istruzione,  presso  la
Presidenza  del  consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali,  di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli
interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo
1  dei  decreti  - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n.
347;  8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n.
165;  6  maggio  1994,  n.  274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre
1994,  n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti
-  legge  18  novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge;
    f)  dalle  disposizioni  relative  alla  istituzione del servizio
telefonico  di  informazione  presso  la Presidenza del Consiglio dei
ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, istituito ai sensi
dell'articolo  1,  comma  13, del testo unico sulle tossicodipendenze
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  previste  dall'articolo  5 comma 1 lettera c) dei decreti -
legge  13  luglio  1995,  n.  288  e  18  settembre 1995, n. 383, non
convertiti in legge e dall'articolo 6 dei decreti - legge 18 novembre
1995,  n.  487;  18  gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17
maggio  1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n.
476, non convertiti in legge;
    g)  delle  disposizioni  in materia di personale operante, sia in
ordinario  rapporto  di  impiego  sia in rapporto di convenzione, nei
Servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT)
di  cui  l'articolo  5  dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446;  19  settembre  1994,  n. 539, di cui l'articolo 8 dei decreti -
legge  18  novembre  1994,  n.  633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio  1995,  n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18
settembre  1995,  n.  383; di cui l'articolo 8 del decreto - legge 18
novembre  1995,  n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti - legge 18
gennaio  1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268,
non convertiti in legge :
    h)  delle  disposizioni  in  materia di uso degli immobili di cui
all'articolo  4  dei  decreti  -  legge  14  luglio  1993,  n. 226; 8
settembre  1993,  n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n.
9;  8  marzo  1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n.
446; 19 settembre 1994, n. 539, ; di cui all'articolo 7 dei decreti -
legge  18  novembre  1994,  n.  633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo
1995,  n.  82;  19  maggio  1995,  n.  181; di cui all'articolo 6 dei
decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di
cui  all'articolo  7 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18
gennaio  1996,  n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267;
16  luglio  1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti
in legge.
    2.  Le  somme  stanziate  al Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono
ripartite  con  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale,
sentito   il   comitato   nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga,  tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente,
ai  due  anni  finanziari  citati,  con indicazione del finanziamento
attribuito  per  ciascuno  dei  due anni, presentate sulla base delle
disposizioni  dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del
presente articolo.
    3.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati  al  Dipartimento  per gli affari sociali della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri
dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa,
della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica, finalizzati :
    a)  ad iniziare di razionalizzare dei sistemi di rilevazione e di
valutazione  dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di
efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo;
    b)   alla   elaborazione   e   alla   realizzazione  di  efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
    c)  al  potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la  diffusione  delle  tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli  compotamentali  antagonisti  del  fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
    d)  alla  realizzazione  di programmi di studio sulla prevenzione
primaria  della  tossicodipendenza, selle patologie correlate nonche'
sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze
sintetiche;
    e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
    f)  alla  formazione  del  personale  dei  settori  di  specifica
competenza;
    g)  alla  realizzazione  di  programmi  organici  e  specifici di
educazione  alla  salute  presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare  lungo  l'intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento  alla  prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione  di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari
sociali.
    4.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati :
    a)   alla   formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
pubblici,  degli  enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del
testo  unico  sulle  tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9  ottobre  1990,  n.  309,  e  del
volontariato    per    l'assistenza    socio    -   sanitaria   delle
tossicodipendenze,  anche  con  riguardo alle problematiche derivanti
dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi :
    b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di
verifica e di valutazione degli interventi.
    5.  Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali
una  relazione  sull'impiego  dei finanziamenti ottenuti ai sensi del
comma 4 nonche' sugli specifici risultati ottenuti.
    6.  Sono  ammessi  ai  finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati al Dipartimento degli affari sociali entro 31 ottobre 1995
dagli enti locali e dalle aziende unita' sanitarie locali finalizzate
:
    a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla
alcoldipendenza correlata;
    b)  alla  riduzione  dei  danni  correlati  all'uso  di  sostanze
stupefacenti  nonche'  all'attivazione  di  servizi  sperimentali  di
prevenzione  e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del
danno,  con  particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa
soglia e alla unita' di strada.
    7.  I  progetti  ed  i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b),
devono  essere  realizzati  sulla  base  dei  bisogni  del territorio
rigorosamente  rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu'
fasi  di  verifica  e di valutazione, anche a distanza, degli effetti
degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6,
lettera  b),  devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i
risultati  che  si  vogliono  ottenere  e  non  possono  prevedere la
somministrazione  delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I
e  II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  delle  sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto  salvo  l'uso  del  methadone,  limitatamente ai progetti ed ai
servizi  interamente  gestiti  dalle aziende unita' sanitarie locali,
secondo la vigente normativa.
    8.  Sono  ammessi  ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti,
non  altrimenti  finanziati  con  contributi  pubblici, presentati al
comune  territorialmente  competente  entro  il  30  settembre 1995 e
trasmessi,  tramite  la  prefettura,  al  Dipartimenti per gli affari
sociali  entro  il  31  ottobre  del medesimo anno, dagli enti, dalle
organizzazioni  di  volontariato, dalle cooperative e dai privati che
operino  senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo
116  del  testo  unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in
caso   di   mancata   istituzione   dell'albo   e  delle  more  della
registrazione  temporanea,  che  si  coordinano  con la regione o con
l'azienda  unita'  sanitaria  locale  mediante  apposite  convenzioni
finalizzati :
    a)     alla     prevenzione     della     tossicodipendenza     e
dell'alcoldipendenza  correlata nonche' al recupero e al rinserimento
sociale  e  professionale  dei  tossicodipendenti, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale competente;
    b)  al  sostegno  delle  attivita'  di recupero e di rinserimento
sociale gia' avviate e dettagliamente documentate;
    c)  all'attivazione  dei  servizi sperimentali di cui al comma 6,
lettera  b),  ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma
7.
    9.  Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di
rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni
territorialmente  competenti  entro il 30 settembre 1995 e trasmessi,
tramite  la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il
30  ottobre  del  medesimo  anno,  dalle  cooperative  sociali e loro
consorzi,  di  cui  all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8
novembre   1991,   n.   381,   iscritte  all'albo  regionale  di  cui
all'articolo  9  della  medesima  legge,  ovvero,  nelle  more  della
istituzione  dell'albo  regionale,  iscritte nel registro prefettizio
delle   cooperative,   sezione   cooperazione   sociale,   ai   sensi
dell'articolo  13  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla
legge   2   aprile   1951,   n.   302,  e  successive  modificazioni,
limitatamente  a  quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con
il SERT territorialmente competenti.
    10.  I  progetti  presentati  ai  sensi del comma 2 sono soggetti
all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma
6,  del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, per i profili
riguardanti  la  congruenza  e la validita'. Per l'esame dei progetti
presentati  ai  sensi dei commi 8 e 9 la commissione e' integrata con
in  rappresentante  di  ciascuno  dei  Ministeri  dell'interno, della
sanita',  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, del lavoro e della
previdenza   sociale,   della   pubblica   istruzione,   del  tesoro,
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica, nonche'
da   tre   rappresentanti  delle  regioni  e  dei  comuni  designati,
rispettivamente,  dalla  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni,  le  provincie autonome di Trento e di Bolzano a
all'associazione  nazionale  dei  comuni  italiani(ANCI).  Gli  oneri
derivanti  dalla integrazione della composizione della commissione di
cui  al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista
per il funzionamento della commissione stessa.
    11.  Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui
al  comma  6,  si  provvede mediante aperture di credito intestate al
sindaco  o  al  presidente  dell'ente  locale o al direttore generale
dell'azienda unita' sanitaria locale competenti per il territorio; al
finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8,
si  provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella
cui  competenza  territoriale  ricadono  gli  interventi  oggetto del
finanziamento stesso, in qualita' di funzionario delegato.
    12.  Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80
per  cento  dell'importo  del  finanziamento  assentito. La rimanente
quota  del  finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto
effettuata ai sensi del comma 14.
    13.  Alla  gestione  dei  fondi  mediante  apertura di credito si
applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto
del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 627. In deroga
alle   vigenti   norme   sulla  contabilita'  dello  Stato  le  somme
accreditate in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento dei
progetti  finalizzati  ai  sensi  degli  articoli 132 e 134 del testo
unico  sulle  tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio
1993,  residui  1992,  possono  essere mantenute per il 1994 e per il
1995.  Tenuto  conto della particolare natura dei progetti, in deroga
alle  vigenti  norme  sulla  contabilita'  dello  Stato, per le somme
accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la
gestione   la  rendicontazione  delle  somme  relative  all'esercizio
finanziario  1993  sono  prorogate  per  i  quattro  anni  successivi
all'esercizio  medesimo  e  quelle  relative agli esercizi finanziari
1994   e  1995  sono  prorogate  fino  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario (( 2000 )).
    14.  I  controlli  sui  rendiconti  e  sull'utilizzo  delle somme
erogate  per  il  finanziamento  dei  progetti di cui al comma 6 sono
effettuati   dalle   ragionerie   provinciali  dello  Stato  e  dalle
delegazioni  regionali  della  Corte  dei conti, secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite
ispettive  di  cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, (( . . . )).