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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54

Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
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Testo in vigore dal: 27-3-1997
al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C  e  D  della  legge  22
febbraio 1994, n. 146; 
   Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992  che
stabilisce   le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e    la
commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente  e
di prodotti a base di latte; 
   Vista la direttiva 92/47/CEE del  Consiglio  del  16  giugno  1992
relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie specifiche della  Comunita'  in  materia  di  produzione  e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; 
   Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che
modifica la direttiva 92/46/CEE;; 
   Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche; 
   Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
   Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio  1994
che modifica l'articolo 5, punto 9,  della  direttiva  92/46/CEE  per
quanto riguarda il punto di congelazione; 
   Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4  maggio  1995
che fissa criteri uniformi per la concessione  di  deroghe  a  taluni
stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 1996; 
   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale  del  28  novembre  1996  e  ritenuto  di   accoglierne   le
osservazioni salvo quella concernente  la  necessita'  di  prevedere,
agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto  tale
previsione e' da ritenersi assorbita in quella  dell'articolo  11  in
materia di controlli delle aziende  di  produzione,  e  salvo  quella
concernente la  cadenza  delle  operazioni  di  cui  all'allegato  B,
capitolo VI, lettere  c)  e  d),  in  quanto  tale  cadenza  e  stata
modificata  dalla  direttiva  94/71/CE   nel   senso   recepito   dal
regolamento; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               ART. 1 
                       (Campo di applicazione) 
1. Il presente regolamento  stabilisce  le  norme  sanitarie  per  la
produzione  e  la  commercializzazione  di  latte  crudo,  di   latte
alimentare   trattato   termicamente,   di   latte   destinato   alla
fabbricazione di prodotti a base di latte e di  prodotti  a  base  di
latte destinati al consumo umano; gli allegati fanno parte integrante
del presente regolamento. 
2. Il presente regolamento non si applica: 
   a) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore 
      finale di latte crudo ottenuto: 
     1) da vacche e bufale di aziende ufficialmente indenni da 
        tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi; 
     2) da pecore e capre di aziende ufficialmente indenni o indenni 
        da brucellosi; 
   b) alla vendita diretta dall'azienda di produzione, i cui locali 
      sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del 
      Presidente della Repubblica 26 mazzo 1980, n. 327, al 
      consumatore finale di prodotti a base di latte preparati  nella
stessa azienda: 
     1) con il latte crudo di cui alla lettera a); 
     2) con il latte di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del 
        decreto interministeriale 2 luglio 1992, n. 453; 
   c) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, 
      n. 287, ed ai negozi per la vendita al minuto, ivi compresi 
      quelli dotati di laboratori  adiacenti  al  punto  vendita  che
provvedono esclusivamente alla vendita diretta al consumatore; 
   d) agli stabilimenti ed ai laboratori di fabbricazione, 
      preparazione  e  confezionamento  di   pasti   destinati   alla
ristorazione collettiva; 
   e) alla fabbricazione di prodotti composti di latte, preparati 
      anche con ingredienti fabbricati ai sensi del presente 
      regolamento, nei casi in cui il contenuto di latte e di 
      prodotti lattiero-caseari nel prodotto finito sia inferiore  al
50% in peso. 
3. Le norme sanitarie del presente  regolamento  si  applicano  fatte
salve le disposizioni previste: 
   a) dal regolamento (CEE) n. 804/68; 
   b) dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 
      514; 
   c) dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 
      180; 
   d) dal regolamento (CEE) n. 1898/87. 
          AVVERTENZA 
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - La legge 23  agosto  1988,  n.  400,  reca  disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'articolo 17, comma  1,  cosi'
          recita: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;". 
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alla  Comunita'  europea  -  legge  comunitaria
          1993. Gli artt. 4 e 46 cosi' recitano: 
             "Art. 4 (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando anche il  disposto  dell'articolo  5,  comma  1,
          della medesima legge n. 86 del 1989. 
             2. Gli schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
          9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3  della
          presente legge". 
             "Art. 46 (Produzione e commercializzazione di prodotti a
          base di latte).  -  1.  L'attuazione  delle  direttive  del
          Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sara' informata ai seguenti
          criteri: 
              a) in  attuazione  dell'articolo  2,  paragrafo  4,  e,
          occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata
          apposita disciplina, anche nel  senso  della  esclusione  o
          limitazione dei prodotti ottenuti a partire da  ingredienti
          a base di latte preparati  conformemente  alle  indicazioni
          della direttiva stessa, nonche'  dei  prodotti  a  base  di
          latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno  e  la
          gelateria, destinati al consumo umano  nei  negozi  per  la
          vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto  vendita,
          dove la preparazione viene  effettuata  unicamente  per  la
          vendita diretta al consumatore, nei  pubblici  esercizi  di
          cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, negli stabilimenti e
          nei laboratori di produzione  e  preparazione  di  prodotti
          destinati   alla    ristorazione    collettiva    e    alla
          somministrazione,  ovvero  dei  prodotti   destinati   alla
          vendita  diretta  al  consumatore  allo  stato  sfuso   non
          confezionati o preincartati; 
              b)  nell'individuazione  dei  prodotti  oggetto   delle
          deroghe  di  cui  all'articolo  8,   paragrafo   2,   della
          direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo
          31 della direttiva,  alle  produzioni  tipiche  che  godono
          della  tutela  della  denominazione  di  origine  o   delle
          caratteristiche produttive, nonche'  alle  produzioni  che,
          pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe
          alle medesime  in  ragione  delle  peculiari  modalita'  di
          lavorazione; 
              c)  per  l'individuazione  degli  stabilimenti  oggetto
          della deroga di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,  della
          direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo
          31 della direttiva,  ad  una  quantita'  massima  di  latte
          lavorato giornalmente non inferiore a duecento  quintali  e
          ad una quantita' di prodotto finito non inferiore ai trenta
          quintali giornalieri; 
              d)  sara'  previsto  un  adeguamento   graduale   delle
          strutture   produttive   e   dei   requisiti   del   latte,
          diversificando  il  regime   delle   aziende   di   ridotte
          dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o  in
          quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni  destinate  a
          prodotti a denominazione di origine o tipici.". 
             L'allegato C, riportante  l'elenco  delle  direttive  da
          attuare in via regolamentare, include,  fra  le  altre,  le
          seguenti direttive: 
             "92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          che stabilisce le norme sanitarie per la  produzione  e  la
          commercializzazione  di  latte  crudo,  di  latte  trattato
          termicamente e di prodotti a base di latte". 
             "92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          relativa alla concessione di deroghe temporanee e  limitate
          alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in  materia
          di produzione e  immissione  sul  mercato  di  latte  e  di
          prodotti a base di latte". 
             L'allegato  D,  recante  l'elenco  delle  direttive   da
          attuare in via regolamentare per le quali  si  richiede  il
          parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti
          per la materia sugli schemi dei relativi  regolamenti,  in-
          clude, fra le altre, le seguenti direttive: 
             "92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          che stabilisce le norme sanitarie per la  produzione  e  la
          commercializzazione  di  latte  crudo,  di  latte  trattato
          termicamente e di prodotti a base di latte". 
             "92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992,
          relativa alla concessione di deroghe temporanee e  limitate
          alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in  materia
          di produzione e  immissione  sul  mercato  di  latte  e  di
          prodotti a base di latte". 
             - La direttiva 92/46/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 268
          del 14 settembre 1992. 
             - La direttiva 92/47/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 268
          del 14 settembre 1992. 
             - La direttiva 94/71/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 368
          del 31 dicembre 1994. 
             - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca modifiche  degli
          artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle  leggi
          sanitarie approvato con  R.D.  27  luglio  1934,  n.  1265:
          disciplina igienica della produzione e della vendita  delle
          sostanze alimentari e delle bevande. 
             - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.  108,  reca
          attuazione  della  direttiva   89/109/CEE   concernente   i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari. 
             - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,  reca
          attuazione  delle   direttive   89/395/CEE   e   89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari. 
             - La decisione 94/330/CEE e' pubblicata in  GUCE  n.  L.
          146 dell'11 giugno 1996. 
             - La decisione 95/165/CEE e' pubblicata in  GUCE  n.  L.
          108 del 13 maggio 1995. 
          Note all'art. 1: 
             - Il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, reca: Regolamento  di
          esecuzione della L. 30 aprile 1962,  n.  283  e  successive
          modificazioni, in  materia  di  disciplina  igienica  della
          produzione e della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e
          delle bevande. 
             - Il decreto interministeriale 2 luglio  1992,  n.  453,
          reca: "Regolamento concernente il piano  nazionale  per  la
          eradicazione della brucellosi  negli  allevamenti  ovini  e
          caprini". 
             L'articolo 18, comma 1, lettera d), del suddetto decreto
          cosi' recita: 
             "1. Quando la presenza della brucellosi e' ufficialmente
          confermata si dovranno adottare adeguate misure per evitare
          la trasmissione del contagio al personale addetto,  nonche'
          la  propagazione  della  malattia  tra  gli  animali  e  in
          particolare,  oltre  le  specifiche  disposizioni  previste
          dagli articoli 5, 107 e  110  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320,  e  successive
          modificazioni, dovra' essere disposto che: 
              a) - c) (omissis); 
              d)  il  latte  di  animali   sani   proveniente   dagli
          allevamenti  infetti  venga  rimosso  dall'allevamento   in
          contenitori separati identificati con appositi contrassegni
          soltanto  se  destinato  a  caseifici  dotati   di   idonee
          attrezzature per essere risanato, prima della  lavorazione,
          mediante trattamento di pastorizzazione. 
             Tuttavia detto latte puo' essere  risanato  direttamente
          nell'azienda di  produzione,  a  condizione  che  l'azienda
          stessa  sia  in  possesso  di  specifico  impianto  per  il
          risanamento del latte autorizzato dalla autorita' sanitaria
          locale  e  sotto  il  costante   controllo   del   servizio
          veterinario della unita' sanitaria  locale  competente  per
          territorio. 
             La   pastorizzazione   deve   essere   effettuata    con
          attrezzature  che  garantiscano  almeno  il  rispetto   dei
          seguenti parametri T/t: 
         1) in scambiatore  a  piastra  72  gradi  C/15  secondi;  2)
         direttamente in caldaia: 65 gradi C/20 minuti 
               primi, oppure 60 gradi C/25 minuti primi;". 
                  - La legge 25 agosto 1991, n. 287, reca: 
     "Aggiornamento    della    normativa     sull'insediamento     e
     sull'attivita' dei pubblici esercizi". 
                  - Il regolamento (CEE) n. 804/68 e' pubblicato in 
               GUCE n. L. 148 del 28 giugno 1968. 
                  - Il D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514, reca: 
     "Attuazione della direttiva CEE n. 76/718 relativa a taluni tipi
     di  latte  conservato   e   totalmente   disidratato   destinato
     all'alimentazione umana". 
                  - Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 180, reca: 
     "Attuazione  della   direttiva   n.   83/417/CEE   relativa   al
     ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa  a
     talune   lattoproteine   (cascine   e    caseinati)    destinate
     all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15  della  legge  16
     aprile 1987, n. 193.". 
                  - Il regolamento (CEE) 1898/87 e' pubblicato in 
               GUCE n. L. 182 del 3 luglio 1987.