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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 luglio 1992, n. 453

Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1997)
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Testo in vigore dal:  8-12-1992

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e succes- sive modifiche;
Vista la decisione n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;
Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;
Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 10 dicembre 1991;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 16 dicembre 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista

la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 30 maggio 1992; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

O b i e t t i v i
1. Il presente regolamento stabilisce le misure sanitarie da applicare agli allevamenti di ovini, caprini ed ovi-caprini dell'intero territorio nazionale onde consentire la eradicazione della brucellosi.
2. Il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina è diretto ai seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute pubblica nei confronti della brucellosi;
b) l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;
c) la protezione degli allevamenti indenni ed ufficialmente indenni dalla brucellosi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.P.R. n. 320/1954 riguarda il regolamento di polizia veterinaria.
- La legge n. 615/1964 concerne la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.