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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 47

Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2006)
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Testo in vigore dal:  21-3-1997 al: 9-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e l'allegato A;
Vista la direttiva 93/40/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari;
Vista la direttiva 93/41/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, d'ora in avanti complessivamente indicato come: "decreto 119/92", sono apportate le modifiche di cui agli articoli da 2 a 19.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art., 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguarda "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994". Gli articoli 1 e 34 della suddetta legge così recitano:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti".
"Art. 34 (Medicinali veterinari: criteri di delega). - 1.
L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmaco-vigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 17, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/1993 del Consiglio".
Si riporta l'argomento delle direttive sopracitate:
"93/40/CEE: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari".
"93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia".
- La direttiva 93/40/CEE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 214 del 24 agosto 1993;
- La direttiva 93/41/CEE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 214 del 24 agosto 1993;
- La direttiva 81/851 è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 317 del 6 novembre 1981;
- La direttiva 81/852 è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 317 del 6 novembre 1981;
- La direttiva 87/22/CEE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 15 del 17 gennaio 1987.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, concerne "Attuazione delle direttive n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari".
- Il regolamento (CEE) n. 2309/1993 del Consiglio del 22 luglio 1993 è pubblicato in G.U.C.E. del 24 agosto 1993, n. 214.
Note all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, vedi note alle premesse.
- Il D.Lgs. 4 febbraio 1993, n. 66, concerne: "Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica".
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 110, concerne: "Attuazione della direttiva 92/74/CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari".