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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 42

Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal:  21-3-1997 al: 25-5-2016
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera b), che delega il Governo all'attuazione della direttiva 93/68/CEE, per la parte in cui modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;
Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/388/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Marcatura CE)
1. Nel testo del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e nei relativi allegati l'espressione "marchio CE" è sostituita dalla seguente: "marcatura CE".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 48 delega il Governo al recepimento della direttiva 93/68/CEE. In particolare, il comma 1, lettera b) recita:
"b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici a pressione."
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 220 del 30 agosto 1993.
- La direttiva 87/404/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 220 dell'8 agosto 1987.
- Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, reca attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990 n. 428.
- La direttiva 90/488/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L. 270 del 2 ottobre 1990.
Nota all'art. 1:
- Per il d.lgs 27 settembre 1991 n. 311 vedi note alle premesse.