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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 699

Regolamento recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 1-3-1997
al: 24-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
 Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione   del   Ministero   delle   finanze,   e  successive
modificazioni;
 Visto  il  regolamento  degli  uffici  e del personale del Ministero
delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  della  scuola
centrale   tributaria,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 luglio 1996, n. 526;
 Visto l'art. 1, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, ed in particolare l'art. 6, comma 1,
primo periodo;
 Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241,
recante  il  regolamento  istitutivo  del  servizio  per il controllo
interno   del  Ministero  delle  finanze,  adottato  in  applicazione
dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993;
 Considerata  la  necessita'  di  procedere  all'individuazione degli
ullici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e
delle relative funzioni, con esclusione degli uffici del Dipartimento
delle dogane ed imposte indirette;
 Considerata la necessita' di apportare, in relazione a quanto sopra,
modifiche e integrazioni alla disciplina contenuta nei citati decreti
del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1992, n. 287, e 9 giugno
1992, n. 336;
 Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Uditi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato, espresso nell'Adunanza
generale  del  22  febbraio  1996, nonche' quello successivo espresso
nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 1996;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

 Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
               Uffici di livello dirigenziale generale

1. Sono uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero  delle  finanze,  con esclusione di quelli del dipartimento
delle dogane e imposte indirette:
  a) l'ufficio del segretario generale;
  b) il Dipartimento delle entrate;
  c) il Dipartimento del territorio;
  d) la Direzione generale degli affari generali e del personale;
  e) il servizio per il controllo interno;
  f)  gli  uffici  centrali dipendenti dal segretario generale di cui
agli  articoli  da 7 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  g)  le  direzioni  centrali  del  Dipartimento delle entrate di cui
all'art.  33,  comma  1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  h)  le  direzioni  centrali  del Dipartimento del territorio di cui
all'art.  33,  comma  1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  i)  le  direzioni  centrali  della  Direzione generale degli affari
generali e del personale di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
 2.  Sono  uffici  periferici  di  livello  dirigenziale generale del
Ministero  delle  finanze le direzioni regionali delle entrate di cui
all'art. 36, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
 3.  Agli  uffici  di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed alla
presidenza  dell'organo di direzione del servizio di cui alla lettera
e),  sono  preposti  dirigenti  generali di livello di funzione B; ai
rimanenti  uffici  di cui al comma 1 ed agli uffici di cui al comma 2
sono preposti dirigenti generali di livello di funzione C.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art. 87, comma 5, della Costituzione della Repubblica
          italiana  conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti.
            - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme  per  la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992, n.   287,  reca:  "Regolamento  degli  uffici  e  del
          personale del Ministero delle finanze".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 giugno
          1992,   n.      336,   reca:    "Regolamento    concernente
          l'organizzazione   della  Scuola  centrale  tributaria,  in
          attuazione degli articoli 5 e 12  della  legge  29  ottobre
          1991, n. 358".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1996, n.   526, reca  "Regolamento  recante  norme  per  il
          funzionamento della Scuola centrale tributaria".
            -  Si  trascrive  il  testo dei commi 10 e 11 dell'art. 1
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  recante  "Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica":
            "10.  Fino  al  30  giugno  1997  e'  fatto  divieto alle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni,  di  individuare  uffici  di
          livello  dirigenziale  ulteriori  rispetto  a  quelli  gia'
          esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il  divieto  non  si
          applica   alle   regioni  ed  alle  province  autonome.  Le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1, comma 2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni, per le quali, in  base  alle
          disposizioni  vigenti  alla  data  di entrata in vigore del
          predetto  decreto  legislativo,  non  erano  consentite  la
          nomina  a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero
          l'attribuzione  dei   relativi   incarichi,   non   possono
          istituire  posti in dotazione organica per tali qualifiche,
          ne',   in   altro   modo,   procedere   alla   nomina    od
          all'attribuzione  di  incarichi per l'esercizio delle rela-
          tive funzioni. E' fatta salva, per le regioni, le  province
          autonome  e  per gli enti locali, al di fuori delle vigenti
          piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di
          funzioni dirigenziali di livello  generale  ovvero  apicali
          nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
            11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 non si
          applicano al Ministero delle finanze".
            - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
            "Art.  6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
            - Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n.
          241, reca il "Regolamento recante norme  per  l'istituzione
          del servizio per il controllo interno".
            -  Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29:      "2.   Nelle
          amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non  esistano, sono
          istituiti  servizi  di  controllo  interno,  o  nuclei   di
          valutazione,   con   il  compito  di  verificare,  mediante
          valutazioni comparative dei  costi  e  dei  rendimenti,  la
          realizzazione  degli  obiettivi,  la  corretta ed economica
          gestione  delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita' ed il
          buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli  organi  di  vertice,  i parametri di riferimento del
          controllo".
            - Si trascrive il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri", come modificato dall'art. 74
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie di cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forma di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
          Note all'art. 1:
            - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8, 9, 10  e  11
          del  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
          n.  287,  recante  il  "Regolamento  degli  uffici  e   del
          personale del Ministero delle finanze".
            "Art.  7 (Ufficio per l'elaborazione di studi di politica
          tributaria e  di  analisi  fiscale).  -  1.  L'ufficio  per
          l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi
          fiscale:
             a)  esercita  le  funzioni di cui all'art. 6 del decreto
          legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  in  collegamento
          diretto   con  gli  altri  uffici  del  sistema  statistico
          nazionale e  coordina  le  elaborazioni  statistiche  e  le
          rilevazioni sistematiche effettuate dai dipartimenti, dalla
          direzione  generale degli affari generali e del personale e
          dagli altri uffici centrali di cui al presente regolamento;
             b) analizza le relazioni fra la politica tributaria e la
          politica  di  bilancio  e   definisce   gli   elementi   di
          valutazione in ordine agli effetti di gettito ed economico-
          sociali conseguenti ad ipotesi di intervento legislativo in
          materia fiscale;
             c)  segue  l'andamento  dei livelli reddituali delle di-
          verse  categorie  di  contribuenti;  svolge  ed  acquisisce
          analisi  per  l'individuazione  degli  elementi informativi
          necessari alla definizione di parametri utili per  valutare
          la capacita' contributiva;
             d)   conduce   studi   sull'andamento   delle  variabili
          economiche piu' rilevanti della politica tributaria;
             e) effettua ed acquisisce analisi e  comparazioni  sugli
          effetti macroeconomici delle politiche fiscali;
             f)   provvede   ad   effettuare   indagini  sui  livelli
          qualitativi delle politiche fiscali adottate e definisce le
          linee di indirizzo per la programmazione dell'attivita'  di
          controllo   e   di   contrasto   all'evasione   fiscale   e
          contributiva;
             g) analizza  le  relazioni  fra  politica  tributaria  e
          politica  ambientale, anche ai fini del coordinamento delle
          attivita' svolte in tale materia dai dipartimenti;
             h) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione
          ed  al  funzionamento  dell'Osservatorio   sulle   entrate,
          costituito  con decreto del Ministro delle finanze 7 maggio
          1991,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  2   del
          Bollettino  ufficiale  del Ministero delle finanze del mese
          di marzo 1992.
            Art. 8 (Ufficio per l'elaborazione  degli  indicatori  di
          produttivita').    -  1. L'ufficio per l'elaborazione degli
          indicatori di produttivita':
             a) conduce ed acquisisce studi e ricerche empiriche  per
          la   definizione   di  modelli  e  modalita'  organizzative
          finalizzati al miglioramento del rendimento delle strutture
          centrali e periferiche;
             b) elabora e definisce gli standards  di  lavoro  e  gli
          indicatori di produttivita' delle unita' operative centrali
          e    periferiche,    finalizzati    all'impostazione,    al
          monitoraggio ed al controllo dei programmi delle attivita',
          al  dimensionamento  degli  organici  ed  ai  controlli  di
          efficienza;
             c)   analizza  le  determinanti  degli  scostamenti  dei
          risultati rispetto agli obiettivi di produttivita', al fine
          di attivare processi di miglioramento dell'organizzazione;
             d) mantiene aggiornati gli standards e gli indicatori di
          produttivita'  in  relazione  agli  obiettivi  di  politica
          fiscale  ed  all'evoluzione  degli  assetti  organizzativi,
          anche mediante un costante collegamento con  l'ufficio  per
          la  programmazione  ed  il coordinamento delle attivita' di
          informatica;
             e) coordina le attivita' previste dalla legge  7  agosto
          1990,  n.   241, e ne controlla i risultati, mantenendo uno
          stretto collegamento con l'ufficio per  lo  sviluppo  della
          coscienza civica e per l'informazione del contribuente.
            Art.  9 (Ufficio per lo sviluppo della coscienza civica e
          per l'informazione del contribuente). - 1. L'ufficio per lo
          sviluppo della coscienza civica e  per  l'informazione  del
          contribuente:
             a)   elabora   e  gestisce  strategie  e  programmi  per
          l'informazione del contribuente, in termini  di  obiettivi,
          di contenuti e di mezzi di comunicazione da utilizzare;
             b)  elabora  strategie  e  programmi  di  intervento per
          l'informazione finalizzati a sviluppare la coscienza civica
          ed  a  migliorare  l'immagine  dell'Amministrazione   nella
          societa';
             c)  esercita  il  monitoraggio sistematico sugli effetti
          delle     politiche      fiscali      e      dell'attivita'
          dell'Amministrazione    finanziaria   nei   confronti   dei
          contribuenti   e   della   societa'   nelle   sue   diverse
          articolazioni,  al  fine  di  salvaguardarne i diritti e di
          garantire loro una piu' corretta  assistenza  nel  rapporto
          con il fisco;
             d)  elabora programmi per una tempestiva divulgazione ai
          contribuenti  di  informazioni  di  carattere  normativo  e
          giurisprudenziale  in materia tributaria, avvalendosi anche
          del   servizio   di   documentazione   tributaria   gestito
          dall'ufficio del coordinamento legislativo;
             e)  assicura  il  funzionamento  degli organi collegiali
          preposti  allo  svolgimento  delle  attivita'  relative  al
          diritto  di  interpello dell'Amministrazione finanziaria da
          parte  dei  contribuenti,  esercitando  anche  funzioni  di
          assistenza,  mediante  un'apposita  struttura di segreteria
          tecnica, del comitato di cui all'art. 21,  comma  1,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413.
            Art.  10  (Ufficio  per  gli  studi di diritto tributario
          comparato  e  per  le  relazioni  internazionali).   -   1.
          L'ufficio  per  gli studi di diritto tributario comparato e
          per le relazioni internazionali:
             a) analizza  le  normative  fiscali  dei  diversi  Stati
          riconosciuti  dalla  Repubblica  italiana, anche ai fini di
          adeguare l'ordinamento tributario interno alle esigenze del
          diritto tributario internazionale e di contrastare  le  di-
          verse  forme  di abusi ed evasioni internazionali; gestisce
          lo scambio di informazioni a livello comunitario  e  con  i
          Paesi extracomunitari;
             b)   promuove   ed  assicura  la  partecipazione  attiva
          dell'Amministrazione finanziaria italiana  negli  organismi
          comunitari  ed  internazionali  che  si occupano di materie
          economiche-tributarie;  a  tal  fine  si  avvale  anche  di
          apporti   scientifici  esterni  gratuiti,  si  collega  con
          istituzioni  universitarie  o  di  ricerca,   organizza   o
          partecipa a convegni o seminari di studi ed attiva, infine,
          specifici  gruppi  di studio, anche a carattere permanente,
          per l'elaborazione di proposte e contributi  nelle  diverse
          sedi comunitarie ed internazionali;
             c) partecipa all'attivita' di formazione della normativa
          comunitaria  in  materia fiscale, assiste il Ministro delle
          finanze,  quando  questi  partecipa  personalmente,  oppure
          interviene   a   mezzo   di   propri   funzionari,  in  sua
          rappresentanza  od  in  quella  dell'Amministrazione,  alle
          riunioni   ed  agli  incontri  finalizzati  a  definire  la
          formazione delle direttive e dei regolamenti comunitari  in
          materia    fiscale,    avvalendosi,    ove    occorra,   di
          rappresentanti  dei  dipartimenti  o  degli  altri   uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria;  attiva,  a questo fine,
          forme di  coordinamento  e  di  interazione  fra  tutte  le
          strutture, anche militari, dell'Amministrazione finanziaria
          e   di  altre  Amministrazioni  ed  istituzioni  pubbliche;
          consulta,   se   opportuno,  associazioni  professionali  o
          rappresentanti delle categorie economico-produttive  e,  in
          generale,  le  parti  sociali  interessate  alla fiscalita'
          comunitaria; svolge attivita' connesse con la trasposizione
          del diritto fiscale comunitario nel diritto interno; vigila
          sull'applicazione del diritto fiscale comunitario  e  segue
          le relative controversie;
             d)  cura  i  rapporti  in materia tributaria con i Paesi
          extracomunitari, con le organizzazioni internazionali e con
          le  Amministrazioni  fiscali  estere;  tratta  gli   affari
          riguardanti  la  formazione  e  la  gestione  degli accordi
          bilaterali  e   multilaterali   per   evitare   le   doppie
          imposizioni  e  per prevenire le frodi e gli abusi fiscali;
          cura gli aspetti  fiscali  dei  trattati  e  degli  accordi
          internazionali;
             e)  esercita  funzioni  di  coordinamento  fra  tutti  i
          settori dell'Amministrazione finanziaria nello  svolgimento
          delle  attivita'  di  cooperazione  amministrativa  con gli
          organismi della Comunita' economica europea e con  i  Paesi
          comunitari,  nonche'  con  i  Paesi extracomunitari; a tali
          fini, cura la corrispondenza ed ogni genere di rapporto con
          le Autorita' dei paesi  terzi,  nonche'  con  i  competenti
          uffici  del  Consiglio  e della Commissione della Comunita'
          economica europea e con le  Autorita'  centrali  dei  Paesi
          comunitari  incaricate  delle funzioni e delle attivita' di
          cooperazione  amministrativa  e  di   quelle   con   questa
          collegate o connesse;
             f)    in  collegamento  con  gli altri uffici posti alle
          dipendenze del segretario  generale,  formula  proposte  di
          adeguamento   delle   strutture   centrali   e  periferiche
          dell'Amministrazione finanziaria, del loro assetto  interno
          e  delle modalita' di svolgimento delle relative attivita',
          alle  esigenze  connesse  con  le  evoluzioni  del  diritto
          tributario comunitario ed internazionale ed alle necessita'
          operative  richieste  dalla cooperazione ed interazione con
          le Amministrazioni fiscali degli altri Paesi;
             g) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione  di
          quanto stabilito dal presente articolo.
            Art.   11   (Ufficio   per   la   programmazione   ed  il
          coordinamento  delle  attivita'  di  informatica).   -   1.
          L'ufficio  per  la programmazione ed il coordinamento delle
          attivita' di informatica:
             a)  programma  lo  sviluppo  del   sistema   informativo
          dell'Amministrazione  finanziaria  sulla base del principio
          di integrazione dei sottosistemi  dei  dipartimenti,  della
          direzione  generale degli affari generali e del personale e
          degli altri uffici centrali, definendone  le  modalita'  di
          realizzazione,   nonche'   dei  sistemi  informativi  della
          Guardia di  finanza  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato, al fine di assicurare il massimo grado
          di  efficienza  all'operativita'   dell'Amministrazione   e
          all'interscambio delle informazioni con le amministrazioni,
          enti   ed  istituzioni  pubbliche  e  private  collegati  o
          connessi  al  sistema  stesso,  anche  in  relazione   alle
          prestazioni  di  servizi  ai  cittadini aventi rilevanza ai
          fini fiscali;
             b)  controlla  che   le   attivita'   informatiche   dei
          dipartimenti,  dipartimenti, della direzione generale degli
          affari generali e del personale, della Guardia  di  finanza
          nonche'  degli  altri  uffici  centrali vengano svolte e si
          evolvano  in  modo  coordinato,  al  fine   di   assicurare
          l'armonico     sviluppo     del     sistema     informativo
          dell'Amministrazione  finanziaria;  in   collegamento   con
          l'ufficio di cui all'art. 8, svolge l'analisi dei costi del
          sistema   informativo   dell'Amministrazione   finanziaria,
          comparati con i risultati delle rispettive attivita';
             c) controlla che gli  strumenti  informatici  siano  tra
          loro  compatibili  e rispondano agli standards definiti per
          la pubblica  amministrazione,  onde  assicurare  un  facile
          scambio di informazioni ed accesso a banche dati;
             d)   svolge   le   funzioni  previste  dalle  istruzioni
          impartite dal Dipartimento per  la  funzione  pubblica,  in
          attuazione  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1989,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 58 del 10
          marzo 1989, e finalizzate alla promozione, al coordinamento
          ed  all'integrazione   del   complesso   delle   iniziative
          informatiche  della  pubblica  amministrazione  centrale  e
          periferica;
             e)  definisce,   d'intesa   con   la   Scuola   centrale
          tributaria,  criteri  e metodologie per il reclutamento, la
          formazione   e   l'aggiornamento    della    qualificazione
          informatica  del  personale,  coordinando  le  proposte dei
          dipartimenti,  della  direzione   generale   degli   affari
          generali  e del personale, della Guardia di finanza nonche'
          degli altri uffici centrali;
             f) promuove, anche ai fini indicati alla lettera a),  le
          necessarie   iniziative   per  l'integrazione  del  sistema
          informativo dell'Amministrazione finanziaria con quelli  di
          altre   pubbliche   amministrazioni  nazionali  ed  estere,
          favorendo gli interscambi tra banche dati e  controllandone
          la  coerenza  con  i  criteri  e  gli obiettivi prefissati,
          nonche'  il  rispetto  degli  standards  di   realizzazione
          nazionali ed europei;
             g)  valuta  le proposte di automazione dei dipartimenti,
          della  direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
          personale  e  degli  altri  uffici  centrali  e, sentito il
          comitato di cui all'art. 52, ne approva  la  realizzazione,
          stabilendo  la  priorita'  degli  obiettivi  da conseguire,
          anche in funzione delle disponibilita' finanziarie previste
          in bilancio".
            - Si trascrive il testo dell'art. 33,  comma  1,  lettera
          a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992, n. 287, recante il "Regolamento degli  uffici  e  del
          personale del Ministero delle finanze":
            "Art. 33 (Direzioni centrali). -  1. Oltre alle direzioni
          centrali  della  direzione  generale del dipartimento delle
          dogane e delle imposte indirette istituite con  il  decreto
          legislativo  26  aprile  1990,  n.   105, sono istituite le
          seguenti direzioni centrali:
             a) nel dipartimento delle entrate:
              1) direzione centrale per gli affari giuridici e per il
          contenzioso  tributario,  che  svolge  funzioni  di analisi
          della normativa fiscale di competenza  del  dipartimento  e
          che  adotta  le  iniziative  e formula le proposte ritenute
          necessarie per  migliorarne  la  chiarezza,  l'efficacia  e
          l'equita',  ai  fini  sia del gettito complessivo che della
          distribuzione equilibrata del prelievo;  svolge,  altresi',
          le funzioni relative alla trattazione degli affari inerenti
          al contenzioso tributario;
              2)  direzione  centrale  per gli affari amministrativi,
          che  svolge  funzioni  inerenti  alla  predisposizione  dei
          modelli  di  dichiarazione  e  certificazione fiscale, alla
          semplificazione  e   trasparenza   dei   rapporti   con   i
          contribuenti,  nonche' alla determinazione dei coefficienti
          presuntivi di reddito, utilizzando anche i risultati  delle
          analisi  compiute dagli uffici di cui al comma 3, dell'art.
          3, della citata legge n. 358 del 1991;
              3) direzione  centrale  per  l'accertamento  e  per  la
          programmazione,   che   svolge   le   funzioni  riguardanti
          l'accertamento dei tributi di competenza del  dipartimento,
          secondo i criteri generali di programmazione dell'attivita'
          di  controllo;  essa, in particolare: assicura l'efficiente
          andamento  dei  servizi  preposti  all'applicazione   della
          normativa  fiscale;  assicura  l'efficacia  delle attivita'
          rivolte  a  contrastare  e  contenere  il  fenomeno   delle
          evasioni; promuove l'unificazione ed il coordinamento delle
          procedure   di   accertamento   per   tutti  i  tributi  di
          competenza; attiva iniziative  per  conseguire  la  massima
          semplificazione  degli  adempimenti formali e strumentali a
          carico dei contribuenti;
              4) direzione centrale per  la  fiscalita'  locale,  che
          svolge   funzioni   di   coordinamento  delle  attribuzioni
          spettanti, nell'ambito  della  loro  autonomia  impositiva,
          agli  enti  locali,  al  fine  di stimolarne, agevolarne ed
          omogeneizzarne le rispettive attivita',  anche  sulla  base
          delle   analisi  dei  risultati  complessivi  del  prelievo
          fiscale generale e della compatibilita' di questo  con  gli
          obiettivi di politica tributaria;
              5) direzione centrale per la riscossione, che svolge le
          funzioni  relative  all'attuazione  delle  disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43, in materia  di  riscossione  dei  tributi  e  di  altre
          entrate  dello  Stato  e  di enti pubblici; sono svolte, in
          tale ambito, le  funzioni  e  le  attivita'  stabilite  dal
          predetto  decreto  e  restano  comunque  ferme  le funzioni
          consultive attribuite dall'art. 3 del medesimo decreto alla
          commissione ivi prevista, compresa la  relativa  segreteria
          tecnica;
              6)  direzione  centrale  per  i  servizi  generali,  il
          personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti  delle
          competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n.
          358  del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni rela-
          tive agli affari generali e del personale del dipartimento,
          all'organizzazione    degli   uffici   e   delle   risorse,
          all'unificazione ed all'informatizzazione dei  servizi  del
          dipartimento e all'adeguamento e semplificazione delle pro-
          cedure  nell'interesse  dei  cittadini  e dei contribuenti,
          nonche' ai collegamenti telematici tra  gli  uffici  e  fra
          questi  ultimi  ed  altri  organi  e  soggetti  pubblici  e
          privati".
            - Si trascrive il testo della  lettera  b)  del  comma  1
          dell'art.    33 del decreto del Presidente della Repubblica
          27 marzo 1992, n.    287,  recante  il  "Regolamento  degli
          uffici  e  del  personale del Ministero delle finanze": "b)
          nel dipartimento del territorio:
             1) direzione centrale dei servizi tecnici erariali,  che
          svolge   le  funzioni  relative:  alle  attivita'  tecnico-
          economiche ed estimali relative a beni mobili ed  immobili,
          nell'interesse  delle Amministrazioni dello Stato e di enti
          pubblici; alle prestazioni tecniche nel settore dei  lavori
          edili    ed    idraulici    e    dell'impiantistica;   alle
          infrastrutture e tecnologie in materia di sicurezza;
             2)  direzione  centrale   del   catasto,   dei   servizi
          geotopografici   e   della   conservazione   dei   registri
          immobiliari,  che  svolge   le   funzioni   relative   alla
          conservazione  e  revisione  del  catasto,  al  rilievo del
          territorio, alla conservazione dei registri immobiliari  ed
          ai servizi inerenti alla pubblicita' immobiliare;
             3)   direzione  centrale  del  demanio,  che  svolge  le
          funzioni relative  ai  servizi  inerenti  all'acquisizione,
          cessione  e  gestione  produttiva  dei  beni immobili dello
          Stato, nonche' alla predisposizione  ed  all'attuazione  di
          programmi    per    l'acquisto,   la   costruzione   e   la
          ristrutturazione di immobili adibiti a  sede  degli  uffici
          dell'Amministrazione finanziaria;
             4)   direzione  centrale  per  i  servizi  generali,  il
          personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti  delle
          competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n.
          358  del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni rela-
          tive agli affari generali e del personale del dipartimento,
          all'organizzazione   degli   uffici   e   delle    risorse,
          all'unificazione  ed  all'informatizzazione dei servizi del
          dipartimento stesso  e  all'adeguamento  e  semplificazione
          delle  procedure  nell'interesse  degli  utenti, nonche' ai
          collegamenti telematici tra gli uffici e fra questi  ultimi
          ed altri organi e soggetti pubblici e privati".
            -  Si  trascrive  il  testo  della lettera c) del comma 1
          dell'art.  33 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          27  marzo  1992,  n.    287,  recante il "Regolamento degli
          uffici e del personale del Ministero  delle  finanze":  "c)
          nella  direzione  generale  degli  affari  generali  e  del
          personale:
             1) direzione centrale per le  politiche  del  personale,
          per  gli  studi  e l'organizzazione, che svolge le funzioni
          relative: allo studio e  all'analisi,  tenuto  conto  degli
          elementi  forniti  dall'ufficio centrale di cui all'art. 8,
          del    costo    unitario    e    globale    del   personale
          dell'Amministrazione   finanziaria,   in   relazione   alle
          condizioni   di  utilizzazione  ed  ai  risultati  forniti;
          all'elaborazione  di  schemi  e  progetti   per   l'impiego
          ottimale  degli  addetti  nelle  singole  unita'  operative
          dell'Amministrazione, da finalizzare alla determinazione ed
          all'aggiornamento delle piante organiche  degli  uffici  ed
          alla diminuzione graduale degli addetti; ai rapporti con le
          organizzazioni sindacali ed alle attivita' di coordinamento
          generale   o   di   conduzione   diretta   delle  forme  di
          contrattazione  previste  dalla  legge  e  non   attribuite
          espressamente  ad  altri  organi  ed  uffici;  agli studi e
          all'elaborazione  di  schemi  di  provvedimenti   normativi
          riguardanti l'ordinamento del personale; all'organizzazione
          degli  uffici  della  direzione  generale; all'applicazione
          delle normative contrattuali;
             2) direzione centrale per  gli  affari  generali  e  per
          l'amministrazione  del  personale,  che  svolge le funzioni
          relative: agli adempimenti concernenti la  redazione  dello
          stato  di  previsione  della  spesa  ed alla gestione delle
          risorse finanziarie di propria competenza; all'indirizzo ed
          al coordinamento relativi all'applicazione della  normativa
          riguardante  lo  stato giuridico, il trattamento economico,
          le  cessazioni  dal  servizio   e   la   liquidazione   del
          trattamento   pensionistico;   alle  assunzioni  ordinarie,
          obbligatorie e  straordinarie  di  personale;  all'adozione
          degli specifici provvedimenti, non attribuiti espressamente
          alla  competenza  di altri uffici, in ordine al trattamento
          giuridico, economico e pensionistico  del  personale;  alla
          conduzione  del  centro  informativo del personale, nonche'
          alla  gestione  automatizzata  del   personale   stesso   e
          all'impianto,   coordinamento  e  controllo  dell'attivita'
          connessa alle procedure automatizzate".
            - Si trascrive  il  testo  dell'art.  36,  comma  3,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
          287, recante il "Regolamento degli uffici e  del  personale
          del Ministero delle finanze":
            "Art.  36  (Direzioni regionali delle entrate e direttori
          delle entrate).  - 1. (Omissis).
            2. (Omissis).
            3. Alle direzioni regionali delle entrate per le regioni:
          Piemonte,   Lombardia,   Veneto,   Friuli-Venezia   Giulia,
          Liguria,  Emilia  Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo,
          Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna sono preposti
          dirigenti generali di livello C.  Alle  restanti  direzioni
          regionali delle entrate sono preposti dirigenti superiori".