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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 15

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2001)
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Testo in vigore dal:  25-2-1997 al: 1-2-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, in materia cinematografica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45, primo comma, lettera c);
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto l'articolo 18, comma 1, della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 novembre 1996 e del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato in materia di spettacolo e sport;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Condizioni di ammissibilità
1. Il premio può essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala delle comunità ecclesiali, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
2. Sono condizioni di ammissibilità:
a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di effettiva programmazione se trattasi di sala cinematografica al chiuso, o di sessanta giorni se trattasi di sala cinematografica all'aperto o di sala delle comunità ecclesiali;
b) aver proiettato nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica, film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
c) aver riservato alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea almeno la metà dei giorni di programmazione all'interno delle suddette quote;
d) se trattasi di sala delle comunità ecclesiali, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20% delle giornate di effettiva
programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Alle sale delle comunità ecclesiali non si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c);
e) aver presentato o inviato la domanda di premio entro il termine perentorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 10, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia" è il seguente: "10. Per 'sala cinematograficà si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per 'sala d'essaì si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il settanta per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al cinquanta per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per 'sale delle comunità ecclesialì si intendono le sale il cui nulla osta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale".