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LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2024
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Misure in materia di sanita', pubblico impiego,  istruzione,  finanza
             regionale e locale, previdenza e assistenza 
 
  1. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  come
sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17  maggio
1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  luglio
1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o  delle
unita' sanitarie locali  interessate  provvedono,  non  oltre  il  30
giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle  singole
unita'  operative  ospedaliere   che   nell'ultimo   triennio   hanno
mediamente registrato un tasso di occupazione  inferiore  al  75  per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione,  le
malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di  midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in  misura  tale  da  assicurare  il
rispetto  di   detto   tasso   di   occupazione,   e   rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche  in  deroga,  al  solo
fine della loro riduzione,  a  quanto  stabilito  dal  comma  52  del
presente articolo. Fino  a  quando  non  sono  esperite  le  suddette
procedure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale.
Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato
dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere  o  delle
unita' sanitarie locali assicurano  che  la  riduzione  prevista  dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata. 
  2. Le regioni possono fissare un tasso  di  occupazione  dei  posti
letto superiore al 75  per  cento  destinando  una  quota  parte  dei
risparmi  derivanti  dalla  conseguente  riduzione  dei  posti  letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di  handicap  gravi,
di patologie  cronico-degenerative  in  stato  avanzato  o  terminale
nonche'  degli  anziani  non  autosufficienti.  Le  regioni   possono
altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore  al
75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e  nelle  zone
montane particolarmente disagiate. 
  3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni  in
regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano  misure  al
fine di  razionalizzare  la  spesa  sanitaria  facendo  ricorso  alla
prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita. 
  4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui
al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,
le regioni, entro il 30 giugno 1997,  provvedono  ad  incrementare  i
posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22  ottobre  1992,  fino  ad  una
dotazione media regionale non inferiore al 10  per  cento  dei  posti
letto della dotazione standard per  acuti  prevista  dalla  normativa
vigente. Alle regioni inadempienti si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del  citato  decreto-legge  n.
280 del 1996. 
  5. Ferme restando le  incompatibilita'  previste  dall'articolo  4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private  accreditate  ovvero  a  quelle  indicate
dall'articolo 6, comma 6  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,
l'opzione per l'esercizio della libera  professione  intramuraria  da
parte del personale dipendente del Servizio  sanitario  nazionale  da
espletare dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
l'esercizio di attivita'  libero  professionale.  L'attivita'  libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato  per  la  libera
professione extramuraria non puo' comunque essere  svolta  presso  le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di  appartenenza,  o
presso   le   strutture   sanitarie   private   accreditate,    anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi  abbia  interesse,  al  direttore  generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata. 
  6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano  anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6, comma 5, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448. 
  8. I direttori generali  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive
modificazioni, attivano ed  organizzano,  d'intesa  con  le  regioni,
nell'ambito   della   ristrutturazione   della   rete    ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi'  a
comunicare  alle  regioni  il  quantitativo  e  la  tipologia   delle
strutture attivate  nonche'  il  numero  di  operatori  sanitari  che
possono  potenzialmente  operare  in  tali  strutture.  I   direttori
generali dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda  ospedaliera
individuano,  inoltre,  nell'ambito  dell'applicazione  delle   norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero  professionale
intramuraria. 
  9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo,  le
regioni possono integrare i programmi di edilizia  sanitaria  di  cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  10. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai  sensi  dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni,  anche  secondo  le  modalita'  transitorie
dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale,  entro  il  31
marzo  1997,  l'opzione   tra   l'esercizio   dell'attivita'   libero
professionale   intramuraria   o   extramuraria.   In   assenza    di
comunicazione  si  presume  che  il  dipendente  abbia   optato   per
l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore
dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un
periodo di tre anni. 
  11. I dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di  entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei direttori  generali  alle  regioni,  prevista  dal  comma  8.  Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma  10,  secondo  e
terzo periodo. 
  12.  Le  direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4  e  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, indicano altresi' i criteri per  l'attribuzione  di  un
trattamento economico aggiuntivo al personale che  abbia  optato  per
l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria.  Tale  opzione
costituisce titolo di preferenza per  il  conferimento  di  incarichi
comportanti  direzioni  di  struttura  ovvero  per   l'accesso   agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello.  Resta
ferma la riduzione  del  15  per  cento  della  componente  fissa  di
posizione  della  retribuzione  per  i  dipendenti  che  optano   per
l'esercizio della libera professione extramuraria. 
  13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio  sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  succes-
sive  modificazioni,  si  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo. 
  14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi  8,
11  e  12,  le  modalita'  per  il  controllo  del   rispetto   delle
disposizioni  sulla  incompatibilita',  nonche'  la  disciplina   dei
consulti e delle consulenze. 
  15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al  Parlamento
sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio  della  libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad  incentivare
il ricorso alle prestazioni rese  in  regime  di  libera  professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998. 
  16.  I  posti  letto  riservati  per   l'esercizio   della   libera
professione  intramuraria  e  per  l'istituzione   delle   camere   a
pagamento,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   10,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto dal citato articolo 2, comma  5,  della  legge  28  dicembre
1995,  n.  549.  Le  regioni   tengono   conto   dell'attivazione   e
dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale  intramuraria
in sede di  verifica  dei  risultati  amministrativi  e  di  gestione
ottenuti  dal  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  e
dell'azienda ospedaliera ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. 
  17. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 
  18.  Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate   al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima struttura che esegue il  ricovero  stesso,  sono  remunerate
dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e  non  sono
soggette alla partecipazione alla spesa da  parte  del  cittadino.  I
relativi referti devono essere allegati  alla  cartella  clinica  che
costituisce il diario del ricovero. 
  19. Le istituzioni sanitarie private, ai  fini  dell'accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  devono  documentare  la
capacita' di garantire l'erogazione  delle  proprie  prestazioni  nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa  vigente  in
materia di rapporto di lavoro del personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di  situazioni
d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta  la  nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita'  di  garantire  le  proprie
prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e  la  risoluzione
dei rapporti costituiti. 
  20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio  1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del  31  dicembre  1996  e  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, le regioni provvedono, entro il  31  gennaio  1997,  sentite  le
associazioni nazionali del settore e degli enti  locali  interessati,
all'adozione di appositi strumenti di pianificazione  riguardanti  la
tutela della salute mentale in  attuazione  di  quanto  previsto  dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994. 
  21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3,  comma  5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I  beni
mobili ed immobili degli  ospedali  psichiatrici  dismessi,  che  non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono  destinati  dall'unita'   sanitaria   locale   competente   alla
produzione di reddito, attraverso la vendita, anche  parziale,  degli
stessi con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o  la
locazione. I redditi prodotti sono  utilizzati  per  l'attuazione  di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della  salute  mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai  relativi
progetti regionali di attuazione". 
  22. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione  ottenuti
dai direttori  generali  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi  direttori
generali  prevista  dall'articolo  1,  comma  5,  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori  generali  interessati,
all'interno  della  programmazione  regionale,  per   la   definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996". 
  23. Nell'anno 1997, alle regioni  inadempienti  rispetto  a  quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, e dal comma 20 del presente articolo, si  applica,  in  sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  12
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e'  elevata  in  misura
pari al 2 per cento. 
  24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione
trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale
per la chiusura degli ospedali psichiatrici e  per  l'attuazione  del
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996",  in  base
ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'. 
  25. Le regioni sono tenute ad  individuare  tra  le  priorita'  cui
destinare quote dei finanziamenti  previsti  dall'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di  salute  mentale  delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni  e  di
case alloggio. 
  26. Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal
Piano sanitario nazionale  adottato  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  sentita   l'ANCI,   quali   tipologie   di   risposta
assistenziale,   le   regioni   provvedono   all'accertamento   delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei  servizi,  assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni. 
  27. L'attivita' dei medici di medicina generale, nel  quadro  delle
funzioni  attribuite  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'  orientata  al
rispetto degli obiettivi assistenziali  e  dei  connessi  livelli  di
spesa  individuati  dalle  unita'  sanitarie  locali  sulla  base  di
specifici indirizzi regionali, volti, tra  l'altro,  al  contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.  La
quota variabile della remunerazione dei medici di  medicina  generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi  ed
al rispetto dei vincoli. Per l'anno  1997  i  livelli  di  spesa  non
possono superare,  a  livello  regionale,  i  corrispondenti  livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento. 
  28. Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato  delle  risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie  autonome  decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al    rispetto    degli    obiettivi    di    spesa.    I    percorsi
diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle  linee-guida  di  cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati periodicamente
con  decreto  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del  Comitato
strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al  decreto  del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un  rappresentante
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri . Il Ministro della salute, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  entro  il  31  marzo  2007,  gli
indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi stessi  in  ambito
locale e le misure da  adottare  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del  sanitario
che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi. 
  29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili,
sulla  base  degli  indirizzi  del  livello  centrale  e   regionale,
dell'attivazione  dei  sistemi  informativi   per   la   rilevazione,
l'elaborazione e l'analisi comparativa dei  dati  epidemiologici,  di
attivita' e di spesa necessari per fini di programmazione,  controllo
e valutazione dell'attivita'  assistenziale  e  prescrittiva  facente
capo ai singoli medici e per la  valutazione  dei  percorsi,  nonche'
della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero  della  sanita'.
Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale,  il
Ministero  della  sanita'  puo'   attivare   forme   campionarie   di
rilevazione   stipulando   all'occorrenza   appositi    accordi    di
cooperazione con aziende sanitarie e regioni. 
  30. Per l'analisi, la programmazione e  il  controllo  del  settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' per fini di  orientamento  e  supporto,  il  Ministero  della
sanita',  nel  quadro  delle  competenze  in   materia   di   sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'articolo 6,  comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  all'organizzazione  e  alla
gestione di un osservatorio centrale degli  acquisti  e  dei  prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il  collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della  sanita'  ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito  alla
spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto  delle
decisioni gestionali  locali.  L'osservatorio  provvede  altresi'  al
monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di  cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  31. Sulle confezioni esterne dei  prodotti  farmaceutici  collocati
nella classe a) di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  devono  essere  riportati   in   caratteri
"Braille", in quanto compatibili con la dimensione della  confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale  segnale  di  allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998. 
  32. Le regioni, per l'esercizio 1997,  nell'ambito  delle  funzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  individuano,  nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che  possono  essere  erogate
nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione  dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge  28
dicembre 1995, n. 549, deve essere  realizzata  in  conformita'  alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo  di  spesa
sostenibile. 
  33. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28
febbraio 1997 sono fissati i termini  e  le  sanzioni  per  eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa  attuazione  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede  di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale,  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  il  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire  ai  seguenti  elementi:  popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori  relativi  a  particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i  bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.  Il
CIPE, su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo'  vincolare  quote  del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di  specifici  obiettivi
del Piano sanitario nazionale, con priorita'  per  i  progetti  sulla
tutela della salute materno-infantile, della  salute  mentale,  della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,  nonche'
alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per  la  salute
purche'  relativi   al   miglioramento   dell'erogazione   dei   LEA.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive  nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere  gratuitamente  i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
obbligatorie  quali  antimorbillosa,  antirosolia,   antiparotite   ,
antipertosse e  antihaemophulius  influenzae  tipo  B  quando  queste
vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma
possono usufruire anche i bambini extracomunitari non  residenti  sul
territorio nazionale. 
  34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di   carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34  le  regioni
elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  ed
approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra l  o  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta
del  Ministro  della  sanita',  individua  i   progetti   ammessi   a
finanziamento utilizzando le quote a tal  fine  vincolate  del  Fondo
sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Le regioni  impegnate  nei
Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con
gli obiettivi dei  Programmi  operativi.  La  predetta  modalita'  di
ammissione al  finanziamento  e'  valida  per  le  linee  progettuali
attuative  del  Piano  sanitario  nazionale  fino  all'anno  2008.  A
decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni  le
quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del  comma  34
all'atto dell'adozione della propria delibera di  ripartizione  delle
somme spettanti alle regioni a titolo di  finanziamento  della  quota
indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di
agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  ad  erogare,  a
titolo di acconto, il 70 per  cento  dell'importo  complessivo  annuo
spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per
cento e'  subordinata  all'approvazione  da  parte  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle
regioni, comprensivi di  una  relazione  illustrativa  dei  risultati
raggiunti  nell'anno  precedente.   Le   mancate   presentazione   ed
approvazione dei progetti comportano, nell'anno  di  riferimento,  la
mancata erogazione della  quota  residua  del  30  per  cento  ed  il
recupero, anche a carico delle somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti
nell'anno  successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento  gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del  70  per
cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle
predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  comma
34.(29) 
  35.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  registrati  a  decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  devono
essere destinati, in via prioritaria, alla  copertura  dei  disavanzi
verificatisi negli anni  precedenti,  anche  oggetto  delle  gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. 
  36.  L'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario   nazionale   per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo  7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e'  rideterminato  in
lire 9.600 miliardi anche  per  assicurare  l'erogazione  di  farmaci
innovativi di alto valore terapeutico,  nonche'  la  copertura  degli
oneri di cui al comma 42. (1) 
  37. Alla maggiore spesa per l'assistenza  farmaceutica  per  l'anno
1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le  maggiori  entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39. 
  38. Per il 1997 l'onere a carico del Servizio  sanitario  nazionale
per l'assistenza  farmaceutica  puo'  registrare  un  incremento  non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo restando il mantenimento  delle  occorrenze  finanziarie  delle
regioni nei limiti degli stanziamenti  complessivi  previsti  per  il
medesimo anno. 
  39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla
classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993,  n.  537,  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   e'
stabilita nella misura del 10 per cento. 
  40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di
vendita al pubblico  delle  specialita'  medicinali  collocate  nelle
classi a) e b), di cui all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al  pubblico
al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il   Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il  cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  50.000  e
lire 99.999, al 9 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  100.000  e  lire
199.999 , al 12,5 per cento per  le  specialita'  medicinali  il  cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso  tra  euro  103,29  e  euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui  prezzo
di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della
salute,   sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative delle  farmacie  pubbliche  e  private,  sottopone  a
revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti  di  fatturato,
di  cui  al  presente  comma.  Per  le  farmacie  rurali  che  godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo 2 della  legge  8
marzo 1968, n. 221, e  successive  modificazioni,  con  un  fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a euro 450.000, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie  con  fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio   sanitario
nazionale al netto dell'IVA  non  inferiore  a  euro  150.000  e  non
superiore a euro 300.000, le percentuali previste dal presente  comma
sono ridotte in misura pari al 60 per cento. Le percentuali di sconto
di cui al presente comma, nonche' quelle di cui al primo periodo  del
comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applicano alle farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime  di
Servizio sanitario nazionale  al  netto  dell'IVA  inferiore  a  euro
150.000. (61) (63)(82) ((96)) 
  40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in  materia  fino  alla
data del 31 dicembre 2018,  dal  1°  gennaio  2019,  al  calcolo  del
fatturato annuo delle  farmacie,  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo  del  comma
40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti
in regime di Servizio sanitario nazionale; b)  la  remunerazione  del
servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c)  il  fatturato
delle prestazioni di assistenza integrativa e  protesica  erogate  in
regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d)  le  quote  di
partecipazione alla spesa a carico dell'assistito.  Da  tale  calcolo
sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c)
gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo  del
farmaco  nel  determinare  le  somme  da  rimborsare  alle   farmacie
convenzionate;  d)  la  quota  a  carico  dei  cittadini,  ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge  18  settembre  2001,  n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,  n.
405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni  per  i  servizi
erogati dalle farmacie ai sensi del  decreto  legislativo  3  ottobre
2009, n. 153. 
  41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui
al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del  22  luglio  1993,
sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato
con il Ministero della sanita', su conforme parere della  Commissione
unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE,  entro  il  31
gennaio 1997. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289. In
caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella  classe  c)
di cui all'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 1998, N. 124. 
  43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi
ad operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai  sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, e successive  modificazioni,  puo'  essere  consentito  l'uso
gratuito di locali e servizi strettamente necessari  all'espletamento
delle relative attivita'. 
  44. Sono considerate semplici violazioni  amministrative,  punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita'  formali  commesse  nella
compilazione delle ricette. 
  45. Fino al 31 dicembre 1997 e' fatto divieto alle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  di  assumere  personale,  anche   a   tempo
determinato, escluso quello delle categorie protette. E'  autorizzato
esclusivamente il ricorso alle procedure  di  mobilita',  secondo  la
normativa vigente. 
  46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica  alle  aziende  ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente  pubblico
Croce rossa italiana, limitatamente  per  quest'ultimo  al  personale
che, alla data del 30 settembre 1996,  presta  servizio  nei  servizi
sanitari  con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini  e  collegi  professionali,
alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle  regioni,  alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente  deficitari
ed a quelli per i  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi   di
bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non  in  condizioni  di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della  legge
23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera  diplomatica  e
dei contrattisti  all'estero,  alle  Forze  armate  ed  al  personale
tecnico,  nelle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima  e   ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali  della  Marina  in  misura
complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi,  a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi  riservati  al
personale  gia'  in  servizio,   ai   Corpi   di   polizia   previsti
dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente  al
personale  addetto  all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di
sicurezza pubblica  e  dell'amministrazione  della  giustizia  per  i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e  degli  internati,
al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il  solo  personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-
legge 29 marzo 1995, n.  97,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per  il  quale  si  siano  esaurite  le
prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo  e  terzo  periodo,  della
legge 23  dicembre  1992,  n.  498.  Il  divieto  non  opera  per  le
assunzioni  di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,  nella  misura  del  40  per  cento  dei   posti   resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per  le  assunzioni  previste  da
specifiche norme legislative per  l'attuazione  ed  il  funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi  i
casi previo espletamento delle procedure di mobilita'  da  concludere
entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si  procede  alle
assunzioni. Il divieto non opera  altresi'  per  le  assunzioni,  sia
mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato,  degli  enti
di gestione dei parchi nazionali,  da  effettuare  nei  limiti  della
pianta organica o dell'attuale dotazione organica  purche'  approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle  procedure  di
mobilita' da concludere entro il termine di  trenta  giorni.  Per  il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73  e  per  il
personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  si   applicano   le
disposizioni  dal  comma  132  al  comma  142.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Sono
consentite le assunzioni dei vincitori  di  concorsi  per  qualifiche
dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le  cui  graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro  il  15  dicembre
1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  per  il  personale  del  ruolo
dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190  unita'  dell'ottava
qualifica  funzionale,  dell'INPDAP,  limitatamente  a   250   unita'
complessive di personale da utilizzare nelle  strutture  periferiche,
dell'INPS, nei limiti di 200 unitacomplessive di personale da adibire
alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150  unita'  complessive.
Gli  enti  locali  dissestati  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore
della presente legge possono chiedere, per esigenze di  funzionamento
dei servizi,  l'assegnazione  di  personale  posto  in  mobilita'  al
momento della rideterminazione delle piante organiche e  in  servizio
presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995. 
  47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei  concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere  utilizzate  fino
al 31 dicembre 1998. 
  48.  Fermi  restando  i  limiti   previsti   dal   comma   46,   le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente  i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei posti occupati  da  falsi  invalidi,  accertati  ai  sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge   e   comunque   nell'ambito   delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio. 
  49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 45, con le esclusioni di cui al comma  46,  possono  provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per  cessazioni  mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali posti disponibili, attraverso  nuove  assunzioni  di  personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione  all'attuazione  dell'articolo
89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  possono  essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 
  50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le
assunzioni  dei  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
nonche' degli avvocati e procuratori  dello  Stato.  Il  Ministro  di
grazia  e  giustizia  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di  lavoro  ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e dell'articolo 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
1993, n.  537,  alla  copertura  dei  posti  del  restante  personale
dell'amministrazione della giustizia in misura non  superiore  al  70
per cento del complesso delle vacanze  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 1996, anche al  fine  di  soddisfare  sopraggiunte  maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del  personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996,  salva  la
possibilita'  di  variazioni,  nell'ambito  della  stessa   dotazione
organica,  per  quanto  riguarda  la  consistenza  delle   qualifiche
funzionali e dei  profili  professionali,  senza  ulteriori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato. 
  51. In deroga al comma 45,  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti  a  termine
annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di  tre  anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio  della  navigazione  della
Direzione generale dell'aviazione civile, e al Ministero per  i  beni
culturali e ambientali e'  consentita  l'assunzione  di  personale  a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente. 
  52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, con le  esclusioni  di  cui  al  comma  46,  che  non  abbiano
provveduto alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche,  previa
verifica dei carichi di lavoro, ai  sensi  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura  pari  ai
posti coperti al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i  quali,  alla
stessa data, risultino in corso  di  espletamento  concorsi  o  siano
stati pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica  il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai  sensi
del comma 52  costituiscono  il  parametro  di  riferimento  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge  28  dicembre
1995, n. 549, e sono ridotte in via  definitiva  in  misura  pari  al
numero  dei  posti  che  si  rendono  disponibili   nel   quinquennio
successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale,  esclusi
i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla  data  del  30
aprile 1997 non  si  provvede  alla  rideterminazione  delle  stesse,
previa verifica dei carichi di lavoro.  La  mancata  rideterminazione
delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina,  per
le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica  del  5  per
cento delle dotazioni iniziali iscritte  nei  capitoli  del  bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie. 
  54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in
materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini  e  i
collegi professionali in relazione al numero  degli  iscritti  e  per
l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri per il bilancio
dello Stato. 
  55. Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale,  i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  2,  comma  14  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base  delle
disponibilita'  negli  organici  e  delle   effettive   esigenze   di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  alle  sedi
periferiche dell'amministrazione statale o ad  altre  amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui  la  base  militare  era
collocata.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  si  provvede   al
trasferimento mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma  1,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di  regolamento  che
vietano l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano  ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di  lavoro  a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al  50  per
cento di quella a tempo pieno. 
  56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano  l'iscrizione  ad
albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti  di  cui
al comma 56. Restano  ferme  le  altre  disposizioni  in  materia  di
requisiti per l'iscrizione ad albi professionali  e  per  l'esercizio
delle relative attivita'. Ai dipendenti  pubblici  iscritti  ad  albi
professionali e che esercitino attivita'  professionale  non  possono
essere  conferiti  incarichi  professionali   dalle   amministrazioni
pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere  il  patrocinio
in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. 
  57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo'  essere  costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
ad esclusione del  personale  militare,  di  quello  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco. 
  58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale puo' essere  concessa  dall'amministrazione  entro  sessanta
giorni dalla domanda, nella quale e' indicata  l'eventuale  attivita'
di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende  svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la  trasformazione
del rapporto  nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa  di  lavoro
autonomo o subordinato comporti un  conflitto  di  interessi  con  la
specifica attivita' di servizio svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel
caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni  e
alla posizione organizzativa ricoperta  dal  dipendente,  pregiudizio
alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. La trasformazione non
puo' essere  comunque  concessa  qualora  l'attivita'  lavorativa  di
lavoro  subordinato   debba   intercorrere   con   un'amministrazione
pubblica. Il dipendente  e'  tenuto,  inoltre,  a  comunicare,  entro
quindici giorni, all'amministrazione  nella  quale  presta  servizio,
l'eventuale  successivo  inizio  o   la   variazione   dell'attivita'
lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui  al  comma  57,  per  il
restante personale che esercita competenze istituzionali  in  materia
di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica,  con  esclusione  del   personale   di   polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei  rapporti
di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che
puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli  casi
di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la  funzione
pubblica, ad indicare le attivita' che in ragione della  interferenza
con  i  compiti  istituzionali,  sono  comunque  non  consentite   ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo  pieno.  I
dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni  per  conto
di altri enti previa autorizzazione  rilasciata  dall'amministrazione
di appartenenza. (12) 
  58-ter. Al fine di consentire la  trasformazione  del  rapporto  di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite  percentuale  della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, puo' essere arrotondato  per  eccesso  onde
arrivare comunque all'unita' 
  59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  da  tempo
pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie  di
bilancio. Un quota pari al 70 per  cento  dei  predetti  risparmi  e'
destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i  criteri  stabiliti   dalla
contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale
esclusivamente  per  le  amministrazioni  che  dimostrino   di   aver
provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa. I risparmi  eventualmente  non  utilizzati  per  le  predette
finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. 
  60. Al di fuori dei casi previsti al  comma  56,  al  personale  e'
fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano   l'autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione   di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La  richiesta  di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove  entro
trenta giorni dalla presentazione  non  venga  adottato  un  motivato
provvedimento di diniego. 
  61. La violazione del divieto  di  cui  al  comma  60,  la  mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni  risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta  causa  di  recesso  per  i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante personale, sempreche' le prestazioni  per  le  attivita'  di
lavoro subordinato o autonomo svolte al  di  fuori  del  rapporto  di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,  presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative   a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure  per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti. 
  62. Per  effettuare  verifiche  a  campione  sui  dipendenti  delle
pubbliche     amministrazioni,      finalizzate      all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da  56  a  65,  le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi  ispettivi,  che,
comunque, devono essere costituiti entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con   le   amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero delle finanze ed  anche  ai  fini  dell'accertamento  delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza. 
  63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il  1
marzo 1997. Entro tale termine  devono  cessare  tutte  le  attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono  effetto
dalla data della relativa comunicazione. 
  64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza
ai  familiari  che  assistono  persone  portatrici  di  handicap  non
inferiore  al  70  per  cento,   malati   di   mente,   anziani   non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero. 
  65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli  enti  locali
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie  e  la  cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'. 
  66. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438,  confermate  per  il   triennio   1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999. 
  67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche  alle
misure  dell'indennita'  di  missione  e  di   trasferimento,   delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura  di  rimborso  spese,  che  sono  suscettibili  per  legge   o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro di variazioni in relazione al  tasso  programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque,  ad  essere  corrisposti  nella  stessa  misura
dell'anno 1996. 
  68. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  stipulano  alle
condizioni piu' favorevoli, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, convenzioni con societa'  o  con  catene
alberghiere o con associazioni di categoria presso le  cui  strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il  dipendente  che
non  utilizza  nella  localita'  di  missione  strutture  alberghiere
convenzionate   ha   diritto,   su   presentazione   della   relativa
documentazione prevista dalle norme o dalle disposizioni contrattuali
vigenti in materia, al rimborso della spesa nel limite del costo piu'
basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella localita'
di missione. 
  69.  Per  il  triennio   1997-1999,   gli   stanziamenti   per   la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello Stato, ivi compreso  quello  addetto  agli  uffici  di  diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui  all'articolo  19  della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni dello Stato,  sono  ridotti
nella misura del 10 per cento e per  l'Amministrazione  della  difesa
nella misura del 10,5 per cento, con  esclusione  degli  stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa  complessiva
per l'istruzione pubblica, con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per  la  funzione
pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti  delle  regioni,  sono
definiti  criteri  e  parametri  generali  per  la   riorganizzazione
graduale della rete  scolastica,  con  effetto  dall'anno  scolastico
1997-1998 con  la  previsione  di  deroghe  con  riguardo  alle  zone
definite a rischio per problemi di  devianza  giovanile  e  minorile,
nonche' alle necessita' e  ai  disagi  che  possono  determinarsi  in
relazione a specifiche esigenze, particolarmente  nelle  comunita'  e
zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede  altresi'  una
graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe,  anche
tenendo  conto  di  quelli  con  difficolta'  di  apprendimento.  Ove
necessario,  potranno  essere  costituiti,  su  tutto  il  territorio
nazionale, istituti  comprensivi  di  scuola  materna,  elementare  e
secondaria di primo grado, cui sara'  assegnato  personale  direttivo
della scuola elementare o della  scuola  media.  Analoghe  misure  di
riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate  per
i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando  i  servizi
amministrativi e ausiliari delle  scuole  annesse,  con  accorgimenti
necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza
accolta.  In  attuazione  del   suddetto   decreto   e   nei   limiti
dell'organico provinciale complessivo determinato a norma  del  comma
71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati  e
i consigli  scolastici  provinciali,  adottano,  con  propri  decreti
aventi  carattere  definitivo,  i  piani  organici  di  aggregazione,
fusione, soppressione di scuole e  istituti  di  istruzione  di  ogni
ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor  numero
di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di
musica, le accademie  e  gli  istituti  superiori  per  le  industrie
artistiche. 
  71. In conformita' agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere
dall'anno scolastico 1997-1998,  gli  organici  del  personale  della
scuola  sono  rideterminati  con  periodicita'  pluriennale,  secondo
criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
del tesoro e per  la  funzione  pubblica.  Nel  limite  dell'organico
complessivo fissato  per  ciascuna  provincia  dallo  stesso  decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di ciascuna scuola e istituto  di  istruzione  nonche'  le  dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e  recupero  della  dispersione  scolastica,
degli interventi di supporto e valutazione  dei  processi  formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola  elementare  e,
limitatamente  agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap.  Sono  abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442,  comma  1,  e  445  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  72. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81. 
  73. Con le modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono
ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di  personale
docente  a  tempo  indeterminato,  in  relazione   alle   prevedibili
disponibilita' dei relativi posti nell'anno scolastico successivo, in
connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e  alle  effettive
esigenze di insegnamento da soddisfare. 
  74. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 APRILE 1998, N. 351 
  75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni  organiche
provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,  oltre  ai
corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo  473  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno istituiti anche  corsi  intensivi  di  durata  non  superiore
all'anno finalizzati al conseguimento del titolo di  specializzazione
prescritto per l'attivita' di  sostegno  all'integrazione  scolastica
degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva  saranno,
altresi', stabiliti i criteri per la mobilita' d'ufficio del medesimo
personale.  Sono  abrogati  i  commi  1  e  2  dell'articolo  28  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. 
  76.  Nelle  istituzioni  scolastiche   di   istruzione   secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia  impartito  per  classi
intere anziche' per squadre maschili  e  femminili.  E'  abrogato  il
comma 2 dell'articolo 302  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  77.  Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  e  per   i
corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate  dalle  istituzioni
scolastiche  ed  educative,  nonche'  dagli  istituti  superiori   di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati  dai
competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli  1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per  la  ripartizione,  tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali  o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare,  ove  necessario,  la
ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle  specifiche
situazioni  che  dovessero  determinarsi  nelle  diverse  istituzioni
interessate. 
  78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle  supplenze
brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi  strettamente  necessari  ad
assicurare  il  servizio   scolastico   e   dopo   aver   provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita'  dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del  personale  assente  con
docenti gia' in servizio nella medesima  istituzione  scolastica.  Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di supplenze brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili  nel  successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento  amministrativo  e
didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di  supplenze  brevi  e
saltuarie. (77) 
  79. Il comma 2 dell'articolo 358  del  testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'  abrogato,  e  per  le
spese  relative  agli  accertamenti   da   compiere   ai   fini   del
riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o,  comunque,  in
relazione ai  servizi  amministrativi  svolti  a  loro  richiesta,  i
gestori provvederanno direttamente, analogamente  a  quanto  previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene  seguita
dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad  attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno  didattico  agli
alunni handicappati, nonche'  dai  gestori  di  scuole  straniere  in
Italia. 
  80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa  complessivo
di lire 116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva  per  i
compensi forfettari relativi agli esami di  maturita',  compresi  gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata  in
vigore della legge citata. 
  81. Dall'applicazione dei commi  70,  71,  72,  75  e  76  dovranno
conseguirsi economie  di  spesa  pari  a  lire  400  miliardi,  1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999. 
  82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti  di  ulteriori
60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999;  tali  riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69. 
  83. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), e' soppressa la parola:
"cavalli". 
  84. In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il
Ministro delle finanze puo' disporre entro il 28 febbraio  1997,  con
proprio decreto, l'aumento di un  punto  dell'aliquota  prevista  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 28  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427. 
  85. Le disposizioni di cui ai commi da 70 a  80  non  si  applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano che disciplinano  la  materia  nell'ambito  delle  competenze
derivanti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle   relative   norme   di
attuazione. 
  86. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  1995,  n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo. 
  87. A decorrere dall'esercizio  finanziario  1997,  tutti  i  mezzi
finanziari  destinati  dallo  Stato  agli  Osservatori   astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti  in  un  unico  capitolo  dello
stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, denominato  "Fondo  per  il  finanziamento
ordinario degli Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla  base  dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono,  altresi',  direttamente  al  pagamento  degli  stipendi,
assegni,  indennita'  e  compensi  di  ogni   natura   al   personale
dipendente.  Si  applicano,  inoltre,  in  analogia  le  disposizioni
contenute nell'articolo 5 della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della  legge  28
dicembre 1995, n. 549. 
  88. Per il funzionamento dell'osservatorio  previsto  dall'articolo
5, comma 23, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare  esperti  a  tempo
pieno tra persone  aventi  specifiche  capacita'  professionali,  nel
limite  dell'apposito  stanziamento  di  bilancio.  Il  compenso  dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e'  determinato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in  deroga
alle  vigenti  disposizioni.  Le  spese  relative  al   funzionamento
dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo  annue,  vengono
iscritte su un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli  anni  successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997. 
  89. Il fondo di  intervento  integrativo  per  la  concessione  dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della  legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato  anche  alle  erogazioni  di  borse  di   studio   di   cui
all'articolo 8 della medesima legge. 
  90. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque  anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga  alle  norme  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione  organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle  facolta'  o
corsi  di  laurea,  secondo  modalita'  concordate  con  gli   Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto  ministeriale,
previo  parere  dell'osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
universitario. 
  91. I provvedimenti ministeriali  saranno  adottati  anche  tenendo
conto  delle   specifiche   situazioni   ed   esigenze   delle   aree
metropolitane maggiormente congestionate. 
  92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le  procedure
dell'intervento,  comprendente  l'indicazione   degli   immobili   da
utilizzare e delle risorse di personale e  finanziarie  da  destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I  decreti
contenenti disposizioni di programmazione  sono  emanati  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti per materia. 
  93. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti,  possono  essere
concessi in uso perpetuo e gratuito delle universita', con  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a  carico  delle  stesse,  gli
immobili dello Stato liberi. 
  94. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  95. Il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e  gratuito  delle  universita',  con
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria  a  loro  carico,  di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti. 
  96. Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale,
territoriale e periferica  della  Difesa,  disciplinata  dai  decreti
legislativi previsti  dalla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  le
dotazioni organiche e  le  consistenze  effettive  complessive  degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito,  esclusa  l'Arma  dei
carabinieri,  della  Marina  militare,   escluso   il   Corpo   delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30  per
cento della alimentazione dei ruoli. 
  97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il  Governo  e'
delegato ad emanare, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno: 
    a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali da  soddisfare  ed  ai  livelli  gerarchici  da
assicurare, in rapporto anche alle funzioni da  svolgere  nell'ambito
delle  strutture  integrate  dell'Alleanza  atlantica  e   di   altri
organismi multinazionali similari, i ruoli normali e  speciali  anche
attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante  la
soppressione, esaurimento ovvero  istituzione  di  nuovi  ruoli,  con
determinazione delle relative consistenze organiche; 
    b) apportare le necessarie modificazioni alla  normativa  vigente
al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
paritetici ed uguali limiti di eta' per la  cessazione  dal  servizio
tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari; 
    c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli  gradi  in
relazione ai piu' elevati limiti di eta', che  comunque  non  possono
eccedere i sessantacinque anni; 
    d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui  alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a  quanto  previsto  nel
comma 96, precisando le cariche  da  escludere  dal  collocamento  in
aspettativa per riduzione di quadri,  di  cui  all'articolo  7  della
medesima legge n. 804 del 1973; 
    e) regolare con norme transitorie il graduale  passaggio,  in  un
arco di otto anni,  dalla  vigente  normativa  a  quella  che  verra'
definita con i decreti legislativi,  tenendo  conto  dei  giudizi  di
idoneita' espressi dalle commissioni  di  avanzamento  alla  data  di
entrata in vigore dei  predetti  decreti,  nonche'  disciplinando  il
transito, senza oneri aggiuntivi, del personale  eccedente  in  altre
amministrazioni; 
    f) prevedere la  semplificazione  e  la  razionalizzazione  delle
procedure  relative  alla   valutazione   del   personale   ai   fini
dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti  dalla  legge  12
novembre 1955, n. 1137,  e  dalla  legge  19  maggio  1986,  n.  224,
mediante l'utilizzazione prevalente di voti  numerici  quale  sintesi
valutativa  della  documentazione  caratteristica   disponibile,   la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi  giudicanti  preposti
alla  valutazione  del  personale,  nonche'  procedure  di   verifica
dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento
delle valutazioni; 
    g)   aggiornare   la   normativa    relativa    alla    posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la
durata che sara' allineata ai limiti di eta' per  la  cessazione  dal
servizio previsti per le differenti categorie del  pubblico  impiego,
ampliandone le cause di  esclusione  e  di  cessazione  anticipata  e
ridisciplinandone le modalita' di impiego,  continuando  comunque  ad
assicurare  il  versamento  delle  ritenute  contributive   ai   fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione; 
    h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti  ai  fini
del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori,  rispettivamente,  a
lire 60 miliardi nel 1997, lire 84  miliardi  nel  1998  e  lire  138
miliardi nel 1999. 
  98. Ferme restando le economie previste dal comma 97,  lettera  h),
l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui  al  comma  97
non puo' comunque comportare a regime  oneri  superiori,  in  termini
reali, alla  spesa  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente  di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996. 
  99. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per apportare le  necessarie  modificazioni  alla
normativa  relativa  alla  posizione  di  ausiliaria   del   restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri  ed  il
Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel  comma
97, lettera g), nonche'  per  apportare  alla  vigente  normativa  le
modifiche e le integrazioni necessarie  al  fine  di  armonizzare  il
trattamento giuridico del  personale  militare  volontario  in  ferma
breve al terzo anno di ferma  a  quello  previsto  per  il  personale
militare in servizio permanente effettivo. 
  100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi  dei
decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione
del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni   parlamentari
permanenti. 
  101. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  102. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti  di
lavoro del Genio  militare,  continuano  a  trovare  applicazione  le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a),  e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365. 
  104. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  105. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  106. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  107. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  108. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  109. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  110. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  111. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  112. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  113. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  114. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 APRILE 1999,  N.  110,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 GIUGNO 1999, N. 186. (25) 
  115. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  116. A decorrere dal  1  gennaio  1997  al  personale  che  espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui  all'articolo
16 della legge 1 aprile 1981, n.  121,  e  successive  modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal  quadro  IV,
sezione C, del decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e  dalla  legge  20  marzo
1984, n. 34, e successive modificazioni, la  paga  netta  giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto  1981,  n.  440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342. 
  117. Al personale di cui al comma 116 e'  corrisposta  l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  25
luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23
settembre 1992, n. 386. 
  118. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  ai  fini  della   misura   dell'equo
indennizzo, la tabella 1 allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  e'  sostituita  dalla  tabella  1
allegata alla presente legge. E' abrogato il comma  29  dell'articolo
22 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  Per  la  determinazione
dell'equo  indennizzo  si  considera,  in  ogni  caso,  lo  stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'. 
  120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1 gennaio 1995,
avevano in corso il procedimento per l'accertamento della  dipendenza
da causa di servizio di infermita' o lesioni o  che,  con  decorrenza
dalla  stessa  data,  abbiano  presentato  domanda  di   aggravamento
sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,  continuano  a
trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo,  le
disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  121. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461. 
  122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche  ai  dipendenti  degli  enti
pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali  a  suo   tempo
collocati in aspettativa ai sensi delle leggi  31  ottobre  1965,  n.
1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078. 
  123. Gli emolumenti, compensi, indennita' percepiti dai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  per  l'espletamento  di
incarichi affidati dall'amministrazione  di  appartenenza,  da  altre
amministrazioni ovvero da societa' o imprese controllate direttamente
o indirettamente dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  comunque
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il
50 per cento degli importi lordi superiori  a  200  milioni  di  lire
annue, nel conto dell'entrata del  bilancio  dell'amministrazione  di
appartenenza del dipendente. Il versamento e' effettuato dai soggetti
che hanno conferito l'incarico all'atto  della  liquidazione,  previa
dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del  limite
sopra indicato. 
  124. Sono escluse dalla disciplina di cui al  comma  123  le  somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori  ruolo,
o svolge altra forma di collaborazione autorizzata nonche' i  diritti
d'autore, i compensi per l'attivita'  di  insegnamento  e  i  redditi
derivanti  dall'esercizio  di  attivita'   libero-professionale   ove
consentita ai  pubblici  dipendenti  e  per  la  quale  sia  previsto
l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale. 
  125. Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato,  ogni  due  anni,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con  il
Ministro del tesoro. 
  126. I compensi corrisposti da  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti  di  organi
di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono  ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al  10  per  cento  per  gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento per gli ulteriori importi superiori a  lire  20  milioni  lordi
annui. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definite  le  modalita'   di   versamento   all'erario   dell'importo
corrispondente  alla  riduzione  per  prestazioni  comunque  rese   a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  127. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 
  128. L'osservanza delle disposizioni dei commi  da  123  a  131  e'
curata dal Dipartimento della funzione pubblica che  puo'  avvalersi,
d'intesa con  il  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi  ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza. 
  129. E' abrogato l'articolo 24 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724. 
  130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati  fuori
ruolo o in aspettativa  per  l'assolvimento  di  pubbliche  funzioni,
possono  essere   ammessi,   previa   domanda   a   svolgere   presso
l'amministrazione di appartenenza prestazioni  lavorative  saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti  di
prestazioni di alta qualificazione professionale  in  relazione  alle
quali si renda  necessario  il  continuo  esercizio  per  evitare  la
perdita della professionalita' acquisita. 
  131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del  31  dicembre
1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto  dai  commi  6,  7  e  8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, in materia di anagrafe  delle  prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi. 
  132. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati i commi quinto, sesto  e  settimo,  dell'articolo
162 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Il  terzo  comma
dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967  e'  sostituito
dal seguente: "La  retribuzione  annua  base  e'  fissata  secondo  i
criteri e nei limiti stabiliti dal primo  comma  dell'articolo  157".
Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a  contratto,
da assumere ai sensi  degli  articoli  157  e  162  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo
nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in  lire
italiane o nei casi in cui sia necessario  adeguarsi  alle  normative
locali. (12) 
  133. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103. 
  134. Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato possono essere immessi nei  ruoli  del  Ministero
degli  affari   esteri,   nell'ambito   delle   dotazioni   organiche
determinate ai sensi dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, in numero  massimo  di  cinquanta  unita'  per
ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite  appositi  concorsi  per
titoli ed esami purche' in possesso dei requisiti prescritti  per  le
qualifiche cui aspirano e purche' abbiano compiuto almeno tre anni di
servizio continuativo  e  lodevole.  Le  relative  modalita'  saranno
fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro  del  tesoro.
Gli impiegati a contratto cosi' immessi  nei  ruoli  sono  destinati,
quale  sede  di  prima  destinazione,  a  prestare  servizio   presso
l'amministrazione centrale per un periodo minimo di  due  anni.  (12)
(27) (39) 
  135.  I  posti  che  risulteranno  disponibili   nelle   qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione  delle  dotazioni
organiche ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica  immediatamente  inferiore  che  posseggano   i   necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni  trascorsi  all'estero.  Le  modalita'  del   concorso   saranno
determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro per la  funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del
tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei
concorsi predetti  mantiene  il  trattamento  economico  relativo  al
posto-funzione gia' ricoperto, fino  al  rientro  in  Italia,  ovvero
all'assegnazione presso altra sede all'estero. 
  136. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a  78  unita'.
Il  sub  contingente  presso  le  Rappresentanze  permanenti   presso
organismi internazionali e' elevato a 37 unita', ferme restando le  4
unita' fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
  137. Il Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,  uno  o  piu'  regolamenti
diretti a: 
  a)   promuovere   lo   snellimento   delle   procedure    per    la
somministrazione  e  la   gestione   dei   fondi   da   parte   delle
rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in  linea
con quanto previsto dall'articolo 8, secondo  comma,  della  legge  6
febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi  successivi
di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga
all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed  agli
articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  b)   riconoscere   una   controllata   autonomia    contabile    ed
amministrativa  agli  uffici  all'estero,  operando  l'estensione  ed
armonizzazione di  quanto  previsto  per  gli  istituti  italiani  di
cultura dall'articolo  7  della  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,
ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9  e  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; 
  c) garantire in materia  contrattuale  la  compatibilita'  con  gli
ordinamenti  dei  rispettivi  paesi   di   accreditamento,   operando
opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  ispirandosi  al  principio  del
controllo successivo anche per i contratti  di  importo  superiore  a
quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge  14
gennaio 1994, n. 20; 
  d)  prevedere  appositi  strumenti  per  sopperire  alle   esigenze
caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal  fine
l'estensione  agli  uffici  all'estero  dei  fondi  scorta   di   cui
all'articolo 7, comma 7,  della  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,
nonche' l'istituzione  temporanea,  per  l'attuazione  all'estero  di
specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo  finanziario
ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati,  con
le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n.
15. 
  138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  comunque  attinenti  alla
materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti  regolamentari,
sulla base dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per  quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri: 
    a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato per il 1997; 
    b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno
un'apposita   indennita',   che   non   ha   carattere   retributivo,
commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli
uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo
della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico,
agli oneri  scolastici  e  sanitari  e  a  condizioni  ambientali  di
eventuale rischio e disagio; 
    c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra'
prevedere anche un assegno per gli oneri  di  rappresentanza  tenendo
conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea; 
    d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che  ne
assicurino la trasparenza della struttura, devono essere  corrisposte
in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un  rapporto  di
ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile
e  comunque  nei  limiti  delle   disponibilita'   finanziarie,   dei
meccanismi e dei livelli che regolano la  stessa  materia  nei  Paesi
dell'Unione europea. (12) 
  139. Dall'attuazione  dei  commi  da  132  a  138  devono  derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5  miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999. 
  140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita'  italiana  o
straniera  residenti  anche  temporaneamente  all'estero,  assunti  a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici  consolari
il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri,  tenuto  conto
di quanto previsto al comma 138: 
    a) fissazione del pagamento delle  retribuzioni  direttamente  in
valuta locale, ovvero in altra valuta  straniera,  tenuto  conto  del
livello  e  dell'andamento  delle   retribuzioni   locali   o   delle
retribuzioni  corrisposte  nella  stessa   sede   da   rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo
emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati; 
    b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi
Paesi di accreditamento; 
    c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto
per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita'  di
servizio. 
  141. Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari  esteri,
il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati  nel  comma  138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti. 
  142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti  al
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che   dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni. 
  143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno  1997  le
misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma  3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come  modificate  dall'articolo
2, comma 3, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  sono  elevate,
rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   nei   rispettivi
territori, ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, senza alcun  apporto  a  carico  del  bilancio
dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997,  non  si
applicano, alla regione Valle d'Aosta e  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  16,
primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30,  32,  34,  35,
36, 37 e 38 dell'articolo 1. (4) 
  144. A decorrere  dal  1997  sono  soppresse  le  quote  del  Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia   che   provvede   al   finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei  contributi  sanitari  e
con risorse  del  proprio  bilancio.  Dalla  stessa  data  gli  oneri
previsti  a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
stipulati  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni  successivi  al  1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima. 
  145. Per le finalita' di cui al comma  144  e  sino  alla  data  di
applicazione di quanto disposto al comma  146,  le  quote  fisse  dei
tributi  devoluti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai   sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale  approvato  con
legge  costituzionale  31  gennaio   1963,   n.   1,   e   successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3)  e  4)  del
primo comma del citato articolo 49. 
  146. Dalla data di  inizio  dell'efficacia  delle  norme  attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  e  successive
modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo  5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  al  primo  comma
dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e  4),
le parole: "quattro decimi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sei
decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo". 
  147. A decorrere dal 1997  l'anticipazione  di  lire  150  miliardi
prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite  ai  sensi  della
disposizione di cui al comma 145. 
  148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative  di
leggi di settore nazionali che,  alla  data  del  31  dicembre  1996,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge  regionale,
essere  riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui   erano
originariamente  destinate.  Tale  facolta'   non   si   applica   ai
finanziamenti relativi ad  interventi  nel  settore  delle  calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria. 
  149. La regione  Trentino-Alto  Adige  e'  delegata  a  fissare  le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla  loro  riscossione.  Gli  introiti  relativi  confluiscono   nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n.  569,  per
lo svolgimento delle funzioni  delegate  in  materia  di  catasto  e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato. 
  150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui  all'articolo  3,
comma 2, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e'  ridotto  di  un
importo  pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei   trasferimenti
soppressi di cui alla  colonna  a)  della  tabella  C  allegata  alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole  quote  di  fondo
perequativo spettanti. Per  l'anno  1999,  ferma  restando  l'entita'
complessiva della riduzione  nello  stesso  importo  determinato  per
l'anno 1998, la quota di riduzione posta a  carico  di  ogni  singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  151. Le  regioni  iscrivono  provvisoriamente  nei  propri  bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella  tabella  C
allegata alla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  netto  delle
riduzioni di cui al comma 150. 
  152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di  cui  al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono
ridotte, per le stesse regioni, nella  misura  determinata  al  comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita'  si  provvedera'  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  153. La misura massima dell'addizionale regionale all'  accisa  sul
gas naturale e  dell'imposta  regionale  sostitutiva  per  le  utenze
esenti di cui all'articolo 9  del  decreto  legislativo  21  dicembre
1990,  n.  398,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato. 
  154. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (92) 
  155. A decorrere dal  1  gennaio  1997  i  comuni  con  popolazione
inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali  sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e  successive  modificazioni,  e  ad  essi  si  applicano  tutte   le
disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica.  In  sede
di prima applicazione i  tesorieri  dei  comuni  non  sono  tenuti  a
versare nelle contabilita'  speciali  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti  per  territorio  le
disponibilita' liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre  1996,  ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A  valere  sulle  suddette  disponibilita'  sono
tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro  specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da  mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da  un  soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77,  l'inserimento  nella  predetta  tabella  A  e'
differito al giorno  successivo  alla  prima  scadenza  dell'incarico
affidato   al   soggetto   non   abilitato;   al   versamento   delle
disponibilita' liquide del comune provvede  il  tesoriere  abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico. 
  156. Ai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  e'
attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al  6
per cento delle disponibilita' liquide  di  cui  al  comma  155,  nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi. 
  157. Sono esonerati dall'applicazione  obbligatoria  degli  aumenti
delle  aliquote  massime  di   imposte   e   tasse   comunali,   come
rideterminate dalla presente legge, gli enti  locali  dissestati  che
presentino  consuntivi  in  attivo,  per  due   esercizi   finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata. 
  158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il  mese  di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata  puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro. 
  159. All'articolo 3, comma 39,  secondo  periodo,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente  alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette". 
  160. In deroga a quanto  stabilito  dall'articolo  31  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  come  sostituito  dal  decreto
legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere  dall'esercizio  1997
l'avanzo di amministrazione puo'  essere  iscritto  nel  bilancio  di
previsione ed essere utilizzato anche per le spese  una  tantum,  ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli  enti  locali  dissestati  che  hanno  adottato   il   bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle  entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale. 
  161. Il comma  1  dell'articolo  117  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre
dal  1998.  A  tal  fine  gli  enti  locali  iscrivono  nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato per i beni relativi,  con  la  seguente  gradualita'  del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: 
    a) per il 1998 il 6 per cento del valore; 
    b) per il 1999 il 12 per cento del valore; 
    c) per il 2000 il 18 per cento del valore; 
    d) per il 2001 il 24 per cento del valore". 
  162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti  ai
comuni ed  alle  province  ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  e  successive  modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000  milioni.  Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati. 
  163. Le regioni e gli enti  locali  sono  autorizzati  a  contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per  la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto e dei servizi di trasporto in  gestione  diretta,  relativi
agli esercizi 1995, 1996 e 1997, e per il finanziamento  delle  somme
occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione  azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di  trasporto  costituite  in
forma di societa' per azioni, quando la regione  o  gli  enti  locali
rivestono  la  posizione  di  unico  azionista  o  di  azionista   di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre, a  decorrere  dall'anno  1997,  con  istituti  di  credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri  bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per le rispettive tipologie di  enti,  mutui  per  la  copertura  dei
contributi  per  l'esercizio  del  trasporto   pubblico   locale   in
adempimento a contratti di servizio  e  contratti  di  programma  che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con  i
proventi del traffico e la corrispondente riduzione,  per  la  durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento  annuo
al netto del tasso di inflazione programmato  anche  in  applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del  Regolamento  (CEE)  n.
1191/69 del Consiglio,  del  26  giugno  1969,  come  modificato  dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. 
  164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri
della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle  province  ed  alle
comunita'  montane  sulla  base  della  legislazione   vigente   sono
attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156  e
con le seguenti ulteriori variazioni: 
    a) incremento del fondo  ordinario  dell'importo  complessivo  di
lire 212.100 milioni, pari per ciascun comune e  provincia  all'1,239
per cento dei  contributi  ordinari  definitivamente  attribuiti  per
l'anno 1995; 
    b) incremento del fondo  ordinario  dell'importo  complessivo  di
lire 281.000 milioni, spettante ai soli  enti  che  hanno  subito  la
riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  e  da  ripartire  in  misura
proporzionale ai contributi erariali assegnati per  il  1996  a  tale
titolo; 
    c) incremento del fondo ordinario  dell'importo  di  lire  10.000
milioni, da destinare alla provincia  di  Catanzaro  per  lire  3.850
milioni, alla provincia di Forli' per  lire  3.150  milioni  ed  alla
provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni; 
    d) incremento del fondo  ordinario  dell'importo  di  lire  3.000
milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e  l'unione  di
comuni, da attribuire con le modalita' ed i  criteri  a  tale  titolo
stabiliti per il 1996; 
    e) riduzione  del  fondo  perequativo  per  gli  squilibri  della
fiscalita' locale di un  importo  complessivo  pari  a  lire  506.100
milioni per il finanziamento degli incrementi previsti dalle  lettere
a), b), c) e d). (12) 
  165. Agli enti locali e' assegnato un fondo di lire 175.000 milioni
da attribuire ai sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
  166. Le somme dovute agli enti locali a seguito  di  correzione  di
errori materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul  contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario. 
  167.  I  capitoli  della  rubrica  3  (Servizi  del  Provveditorato
generale dello Stato) dello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro  per  l'anno  1997  sono  ridotti  per  complessive  lire  190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima. 
  168. Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E'  altresi'
differito al 28 febbraio 1997 il termine previsto per  deliberare  le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi  locali  relativamente  all'anno
1997. Ai fini della predisposizione del  bilancio  1997  e  dei  suoi
allegati, i  contributi  erariali  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale spettanti ai comuni, alle province, alle comunita'  montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge  finanziaria  per  il
1997 definitivamente approvati. In  deroga  a  quanto  stabilito  dal
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,   n.   77,   e   successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla base del bilancio gia' deliberato, per un  periodo  di  quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo  i
regolamenti di contabilita' e i modelli  di  bilancio  validi  per  i
bilanci del 1996. 
  169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n.  156,  25
maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996,  n.
492. 
  170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e  son  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n.  376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre  1994,  n.
676, 8 febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10  giugno  1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995,  n.  414,  4  dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516. 
  171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550. 
  172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995,  n.  155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452, 23 dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29  aprile  1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996,  n.  415,  23  ottobre
1996, n. 549. 
  173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina  concernente
l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali,  nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore,  siano  capoluoghi  di  provincia,  la  giunta
comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche  mediante  aumento  di  una  unita',  in  modo  da
raggiungere il numero pari e la giunta provinciale  e'  composta  dal
presidente della provincia, che  la  presiede,  e  da  un  numero  di
assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati
al consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per  eccesso  e,
ove occorra, anche con aumento di una unita', in modo da  raggiungere
il numero pari. (1) 
  173-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della   nuova   disciplina
concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti
locali,  nei  consigli  provinciali  e'  eletto  un  presidente   del
consiglio con poteri di  convocazione  e  direzione  dei  lavori.  Il
presidente del  consiglio  deve  convocare  l'assemblea  nel  termine
massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da  un  quinto  dei
consiglieri o dal presidente della  provincia,  inserendo  all'ordine
del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. (1) 
  173-ter. Il comma 189  va  interpretato  nel  senso  che  non  sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione  le
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.
816, e successive modificazioni. (1) 
  173-quater. Ai presidenti dei consigli provinciali e  dei  consigli
comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed
indennita'  stabilite  dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  e
successive modificazioni, per gli  assessori  di  province  o  comuni
delle  classi  demografiche  ivi  indicate,  compatibilmente  con  le
disponibilita' di bilancio. (1) 
  174. Le affissioni di manifesti di  partiti  o  movimenti  politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in  violazione  dell'articolo  8,
ultimo comma, della legge 4  aprile  1956,  n.  212,  possono  essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei  responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma ed entro un massimo di lire un milione. A tali  violazioni  non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 
  175. Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'
decreti legislativi, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed  il  riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo  3  del  decreto-legge  23  febbraio   1995,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori  principi
e criteri direttivi: 
    a) introduzione  di  parametri  che  tengano  conto  dei  servizi
forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad
essi per i comuni che ne sono sprovvisti; 
    b)  determinazione  di  indicatori  per  l'individuazione   delle
condizioni di degrado socio-economico degli enti; 
    c)  introduzione  di  parametri  per   misurare   gli   eventuali
insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente; 
    d)  introduzione  di  correttivi  ai   parametri   in   relazione
all'incremento della domanda  di  servizi  dovuta  alla  peculiarita'
degli  enti  di  maggiore  dimensione  demografica  e  in  relazione,
altresi', alla rigidita' dei costi degli enti  di  minore  dimensione
demografica; 
    e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti
erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario
e consolidato, incrementato dei  tributi  detratti  in  precedenza  e
delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri; 
    f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali  di
contributi erariali ai diversi  fondi  tenendo  conto  dell'incidenza
delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali; 
    g)  definizione  di  indicatori  che   facciano   riferimento   e
incentivino lo sforzo tariffario e  lo  sforzo  fiscale  dei  singoli
enti; 
    h) parametri che incentivino la gestione  dei  servizi  in  forma
associata da parte dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti. 
  176. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma  175  sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni. 
  177. Disposizioni integrative e correttive possono essere  emanate,
con uno o piu' decreti legislativi,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 175, nel  rispetto  dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175 a 177 e
previo parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176, con
l'osservanza delle modalita' ivi indicate. (12) 
  178. A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31  dicembre  1997
il collocamento in ausiliaria  del  personale  militare  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal  servizio
permanente per raggiungimento del limite  di  eta'  previsto  per  il
grado rivestito. 
  179. Al personale militare che abbia presentato domanda  di  revoca
ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  28  settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
  180. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre  1996,  n.
606. 
  181. Per il pagamento delle somme, maturate  fino  al  31  dicembre
1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti  previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994,  il  Ministro
del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 38 della legge  30  marzo  1981,  n.
119, e successive  modificazioni,  emissioni  di  titoli  del  debito
pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra  il  1996  ed  il
2001; tali emissioni non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo massimo di  emissione  di  titoli  pubblici  annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il  ricavo  netto
delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima
annualita', sara'  versato  ai  competenti  enti  previdenziali,  che
provvederanno  direttamente  a  soddisfare  in   contanti,   in   sei
annualita',  gli  aventi  diritto  nelle  forme   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo  di  ciascuna
annualita' sara' determinato in relazione  all'ammontare  del  ricavo
netto delle emissioni versato agli enti previdenziali. (21) 
  182. La verifica annuale del requisito reddituale  per  il  diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in  relazione
ai redditi riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con  riferimento  ai
redditi  degli  anni  successivi.  Sugli  arretrati  maturati  al  31
dicembre 1995 e' dovuta eslcusivamente una somma pari al 5 per  cento
dell'importo maturato a tale data. Per  gli  anni  successivi,  sulle
somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un
tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei  prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai  ed  impiegati,  accertata  dall'ISTAT  per
l'anno precedente. Con  la  prima  annualita'  sono  corrisposti  gli
interessi  maturati  sull'intero  ammontare  degli  arretrati  dal  1
gennaio 1996 alla data di pagamento. 
  183. I giudizi pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi  181  e
182 del presente  articolo  sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione delle spese fra le parti.  I  provvedimenti  giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 
  184.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in attuazione  dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. 
  185. Con effetto dalla data del  30  settembre  1996,  al  fine  di
incentivare  l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai  lavoratori   in
possesso dei requisiti di eta' e di contribuzione  per  l'accesso  al
pensionamento di anzianita', di cui  alla  tabella  B  allegata  alla
legge 8 agosto 1995, n.  335,  dipendenti  da  imprese,  puo'  essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al  comma  189,  il  passaggio  al
rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18  ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della  massima
occupazione, ferme restando le decorrenze  dei  trattamenti  previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale  per  una  durata  e  per  un  tempo  lavorativo  non
inferiore a quello ridotto  ai  lavoratori  che  si  avvalgono  della
predetta facolta'.  A  questi  ultimi  l'importo  della  pensione  e'
ridotto  in  misura   inversamente   proporzionale   alla   riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non  puo'  in
ogni  caso  superare  l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera  a
tempo pieno. 
  186. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro  a
tempo parziale di  cui  al  comma  185  deve  dare  comunicazione  ai
competenti istituti previdenziali e all'ispettorato  provinciale  del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione. 
  187. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate  le  necessarie  norme
regolamentari per  la  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'
applicative di  quanto  disposto  al  comma  185  nei  confronti  del
personale delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso
nell'ambito delle predette  amministrazioni  pubbliche  si  prescinde
dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185. 
  188.  Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui   alla
previgente normativa in materia di cumulo per i  lavoratori  pubblici
che  avevano  presentato  domanda  di  collocamento  a   riposo   per
anzianita' entro il 28 settembre 1994 e  la  cui  domanda  era  stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici  che  abbiano  presentato
domanda di pensionamento di anzianita' prima del  30  settembre  1996
possono revocare la domanda conservando comunque la  precedente  sede
di lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo  parziale
di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla  data  di  cui  al
comma 185, le pensioni  di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle
forme esclusive della medesima, non  sono  cumulabili,  limitatamente
alla quota liquidata con  il  sistema  retributivo,  con  redditi  da
lavoro di qualsiasi natura e il  loro  conseguimento  e'  subordinato
alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  A  tal  fine   trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7  dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503.  Ai  lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello  di
35 anni, quest'ultimo unitamente a  quello  anagrafico  di  52  anni,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla  previgente
normativa. Il regime previgente  continua  ad  applicarsi  anche  nei
confronti di coloro che si pensionano con 40  anni  di  contribuzione
ovvero    con    l'anzianita'    contributiva    massima     prevista
dall'ordinamento di appartenenza, nonche' per  le  eccezioni  di  cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio   1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  1986,  n.  120.
(28) 
  190. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata in
vigore della presente legge,  le  pensioni  di  anzianita'  a  carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi  non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso.  Ai  lavoratori  che
alla data del 30 settembre 1996  sono  titolari  di  pensione  ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di  35  anni,  unitamente  a
quello  anagrafico  di  55  anni,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui alla previgente normativa. 
  191. L'assunzione di personale di cui  ai  commi  185  e  192  deve
risultare ad incremento delle  unita'  effettivamente  occupate  alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al  netto  delle  diminuzioni  intervenute  nell'anno  precedente  il
pensionamento. 
  192. Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta'  e
di  contribuzione  per  l'accesso  al  pensionamento  di   anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di  compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione  sui
contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a  condizione  che  il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186  del
presente articolo, una o piu' unita' anche a tempo  parziale  per  un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale  di  lavoro,
ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo  di
cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   novembre   1996,   n.   608,   per
regolarizzare posizioni  lavorative  non  conformi  ai  contratti  di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'. 
  193. All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Salvo quanto disposto dai commi  seguenti,  dalla  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse,  fondi,
gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi  o  da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni
integrative previdenziali o assistenziali a favore del  lavoratore  e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica  anche  ai  periodi  precedenti  la  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
tuttavia i versamenti contributivi  sulle  predette  contribuzioni  e
somme restano salvi e conservano  la  loro  efficacia  se  effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge  di
conversione". 
  194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985  al
30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di  lavoro,
per i periodi per  i  quali  non  abbiano  versato  i  contributi  di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono  tenuti  al
pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per  cento
sui  predetti  contributi  e   somme,   da   devolversi,   ai   sensi
dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del  predetto  decreto-legge,  alle
gestioni pensionistiche di iscrizione  del  lavoratore,  senza  oneri
accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate  bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali  avente  scadenza
il 20 del mese  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con le modalita' che  saranno  stabilite  dagli  enti
previdenziali. Qualora nel corso della  rateizzazione  intervenga  la
cessazione dell'azienda, le rate residue  devono  essere  saldate  in
unica soluzione. Il contributo dovuto ai  sensi  del  presente  comma
puo' essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto  economico  degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.  La  misura
dei contributi previdenziali previsti dal presente comma  e'  ridotta
al 2 per cento in caso di contribuzioni  e  somme  versate  ai  fondi
integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi
collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione
della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo  onere,  valutato  in
lire 13 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1997,  1998  e  1999  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999  al  capitolo  6856
del Ministero del tesoro per l'anno 1997,  a  tal  fine  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con
proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
  195.  Le  disposizioni  del  comma  194  non  si  applicano  per  i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al  Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie  marittime  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 1 marzo 1985, n.  44,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155. 
  196. A decorrere dal primo  gennaio  1997,  ai  fini  della  tutela
previdenziale i soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari   sono   iscritti   all'assicurazione   obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti  attivita'
commerciali, previa istituzione di  apposita  evidenza  contabile  in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9  marzo  1989,
n. 88. 
  197. Rientrano nell'ambito di  applicazione  del  comma  196  anche
coloro che cooperano con i  soggetti  ivi  indicati  in  qualita'  di
collaboratori familiari ai sensi  dell'articolo  230-bis  del  codice
civile. 
  198. Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita'  di  praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento  CONSOB
n. 5388/91, e'  consentito,  all'atto  dell'iscrizione  all'INPS,  di
procedere al riscatto degli anni di  praticantato  secondo  modalita'
determinate con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  nel  rispetto  del
principio di corrispettivita'. 
  199. I soggetti di cui ai commi 196 e  197  che  vantano  posizioni
contributive  presso  l'INPS  anteriore  al  1992,  sono  ammessi,  a
copertura del periodo compreso  fra  il  1  gennaio  1992  ed  il  31
dicembre 1996, al versamento dei contributi  per  i  periodi  in  cui
hanno espletato le attivita' previste ai medesimi commi.  I  predetti
contributi non sono gravati da sanzioni  e  da  interessi  e  per  il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a trentasei rate mensili, con  l'applicazione  dell'interesse  dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano  richiesta  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  200. Eventuali contributi comunque versati per  periodi  precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della  legge
9 marzo 1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile  di  cui
al comma 196. 
  201.  La  composizione   del   comitato   amministratore   di   cui
all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata  da  un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196,  designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa. 
  202. A decorrere dal 1 gennaio  1997  l'assicurazione  obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge  22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori  autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti. 
  203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
  "L'obbligo  di  iscrizione  nella   gestione   assicurativa   degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,  n.
613, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sussiste  per  i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) siano  titolari  o  gestori  in  proprio  di  imprese  che,  a
prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o  dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti  la  famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini  entro  il  terzo  grado,  ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; 
    b) abbiano la  piena  responsabilita'  dell'impresa  ed  assumano
tutti gli  oneri  ed  i  rischi  relativi  alla  sua  gestione.  Tale
requisito non e' richiesto per i  familiari  coadiutori  preposti  al
punto di vendita nonche' per i soci  di  societa'  a  responsabilita'
limitata; 
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza; 
    d) siano in possesso, ove previsto da  leggi  o  regolamenti,  di
licenze o autorizzazioni e/o  siano  iscritti  in  albi,  registri  o
ruoli". 
  204. I familiari coadiutori preposti al  punto  di  vendita  devono
essere iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  9  della
legge 11 giugno 1971, n. 426. 
  205. Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione  dei  commi
da  185  a  216  i  soggetti  che  esercitino  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 
  206. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,  e'  estesa
ai parenti ed affini entro il terzo  grado  che  non  siano  compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della  predetta  legge  e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. 
  207. I soggetti per i quali l'assicurazione per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'  commerciali
diviene  obbligatoria  per  effetto  del  presente  articolo  possono
chiedere  l'iscrizione  con  effetto  retroattivo  nei  limiti  della
prescrizione.  L'eventuale  regolarizzazione  del  periodo  pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per  i  rispettivi
anni  di  competenza  secondo  le  modalita'  fissate  dal   comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9  marzo  1989,  n.
88. Sull'ammontare  del  debito  contributivo  complessivo  non  sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli  interessi  legali.  Per  gli
stessi soggetti e'  ammessa,  altresi',  la  facolta'  di  riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
  208. Qualora i soggetti  di  cui  ai  precedenti  commi  esercitino
contemporaneamente,  anche  in  un'unica  impresa,  varie   attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti
nell'assicurazione prevista per l'attivita'  alla  quale  gli  stessi
dedicano  personalmente  la  loro  opera  professionale   in   misura
prevalente. Spetta all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
decidere   sulla   iscrizione    nell'assicurazione    corrispondente
all'attivita'  prevalente.  Avverso  tale  decisione,   il   soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto,  il
quale decide in via definitiva,  sentiti  i  comitati  amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche. (63) 
  209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge  8
agosto 1995, n. 335. 
  210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'articolo 11,  commi  9  e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con  i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente  dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi  che  i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.  A  tal  fine
gli interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  all'ente  previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le  trattenute  sono  conguagliate
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente  percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per  la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF". 
  211. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di
pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma
4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di  appartenenza  una
somma pari all'importo annuo della pensione percepita  nell'anno  cui
si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma  sara'  prelevata
dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione  dovute  al
trasgressore". 
  212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 49,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
hanno titolo  ad  addebitare  ai  committenti,  con  effetto  dal  26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei  compensi  lordi.  Il  versamento  e'  effettuato  alle
seguenti scadenze: 
    a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del  contributo
dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per  cento  dell'importo
dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla  dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente; 
    b)  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,  un  acconto  del
contributo  dovuto  nella  misura  corrispondente  al  40  per  cento
dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo  risultante  dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente; 
    c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il  saldo  del  contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio  ed  il  31  dicembre
dell'anno precedente. 
  213. Qualora all'atto della determinazione  del  saldo  di  cui  al
comma  212,  lettera  c),  risultano  gia'  versate  all'INPS   somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati  nell'anno  successivo.  Su   richiesta   l'eccedenza   e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  214. Per l'anno 1996, i  versamenti  a  titolo  di  acconto  devono
essere  effettuati  sulla  base  dei  redditi  dichiarati   ai   fini
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  per  l'anno  1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata  legge  n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;  1  aprile  1996  per
coloro che risultano non iscritti alle  predette  forme;  per  questi
ultimi resta ferma la data del 20 giugno 1996 per il  versamento  del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti  nei  mesi  di
aprile e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento  di
cui al comma 212, lettera b), e'  fissata  al  31  gennaio  1997;  il
versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve  essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse  fino  alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi. 
  215. Il versamento di cui ai commi precedenti e'  effettuato  entro
il limite del massimale contributivo annuo  di  cui  all'articolo  2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995. 
  216. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508. 
  217. I soggetti che non provvedono entro il  termine  stabilito  al
pagamento dei contributi o premi dovuti alle  gestioni  previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore  a  quella
dovuta, sono tenuti: 
    a) nel caso di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al  pagamento  di  una  somma  aggiuntiva,  in  ragione
d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e  di  dilazione
di cui all'articolo 13 del decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre  punti;
la somma aggiuntiva non  puo'  essere  superiore  al  100  per  cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge; 
    b) in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o  denunce
obbligatorie  omesse  o  non  conformi  al  vero,  oltre  alla  somma
aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione,  una
tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del  tesoro,  in  relazione   alla   entita'   dell'evasione   e   al
comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del  50  per
cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a  titolo  di
contributi o premi; qualora la denuncia  della  situazione  debitoria
sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o  richieste  da
parte degli enti impositori, e comunque entro sei  mesi  dal  termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui
alla presente lettera non e'  dovuta  sempreche'  il  versamento  dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla  denuncia
stessa. (12) 
  218. Nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo,  successivamente  riconosciuto  in   sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi
o  premi  sia  effettuato  entro  il  termine  fissato   dagli   enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in  ragione  d'anno,  in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma  aggiuntiva  non
puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi  o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
  219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  nonche'
gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e
della maggiorazione di cui  al  comma  217  nonche'  degli  interessi
legali. 
  220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso  di  pagamento
integrale dei contributi e spese, la  somma  aggiuntiva  puo'  essere
ridotta ad un tasso annuo non  inferiore  a  quello  degli  interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 
  221. In caso di omesso o  ritardato  versamento  dei  contributi  o
premi da parte  di  enti  non  economici  e  di  enti,  fondazioni  e
associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e'  ridotta
fino ad un tasso non  inferiore  a  quello  degli  interessi  legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione siano connessi alla documentata ritardata  erogazione  di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 
  222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di  quanto
previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai
commi  precedenti,  sono  estinte  le   obbligazioni   per   sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  223. I pagamenti effettuati per contributi sociali  obbligatori  ed
accessori a favore  degli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria  di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. 
  224. All'articolo 3  del  decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,  n.  166,
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. L'importo delle somme aggiuntive  e  della  maggiorazione  puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sentiti  gli  enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali,  nelle  seguenti
ipotesi: 
    a) nei casi di mancato o  ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo  successivamente  riconosciuto   in   sede
giudiziale o amministrativa in relazione alla  particolare  rilevanza
delle  incertezze  interpretative   che   hanno   dato   luogo   alla
inadempienza  e  nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento   di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso  del  terzo  denunciato
all'autorita' giudiziaria, in relazione anche  a  possibili  riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; 
    b) per le aziende in crisi per le quali siano  stati  adottati  i
provvedimenti previsti dalla legge 12  agosto  1977,  n.  675,  dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.  95,
e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i  casi  di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che  presentino  il
periodo compreso tra  il  1  gennaio  ed  il  31  dicembre  dell'anno
presituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva  del
settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a  quelli
stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 
  2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale
puo' disporre anche  l'estinzione  della  obbligazione  per  sanzioni
amministrative  connesse  con  la  denuncia  ed  il  versamento   dei
contributi o dei premi. 
  3. In attesa dell'emanazione del decreto  di  cui  al  comma  1,  i
soggetti che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale ed agli enti  impositori  motivata  e  documentata
istanza per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono  alla
regolarizzazione contributiva  mediante  la  corresponsione,  in  via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive  nella  misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia intervenuto il predetto decreto, gli enti  impositori  provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria". 
  225. Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto- legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo 53 del  regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile  1936,  n.  1155,  ed  ogni  altra   disposizione   di   legge
incompatibile con il presente articolo. 
  226. I soggetti tenuti al versamento dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali,  debitori  per  contributi  omessi  o
pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati  fino  a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei  confronti  degli  enti  stessi  presso  gli  sportelli
unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1  del  decreto-legge  15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi  stessi  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17  per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e  dei
premi complessivamente dovuti. 
  227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le  modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate  bimestrali  con-
secutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro  il
31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi  pari
all'8  per  cento  annuo  e'  calcolato  applicando  al   debito   il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella  2  allegata  alla
presente legge. 
  228. I soggetti che hanno provveduto  al  versamento  della  prima,
della seconda  e  della  terza  rata  del  condono  previdenziale  ed
assistenziale di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste  dal  citato  articolo  3,
comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31  luglio  1996  e
del  30  settembre   1996,   hanno   facolta'   di   procedere   alla
regolarizzazione,  per  la  parte  residua  del  debito,  secondo  le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero  secondo  le  seguenti
modalita' e con la maggiorazione degli  interessi  dell'8  per  cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,  decorrente
dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo  con
il versamento della quarta rata, di importo uguale  alle  precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con  il  versamento  delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti  di  importo  superiore  ai  5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio  1997,  entro  il  31  marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con il  versamento  delle  rimanenti  rate,  di  uguale  importo,  da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30  novembre  1996,  entro  il  31
gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997,  entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il  30  novembre
1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro  il  31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 
  229. I soggetti che  hanno  provveduto  al  versamento  delle  rate
scadenti  nel  corso  dell'anno  1996,  in   relazione   al   condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 511, hanno facolta' di estinguere la parte residua
del debito secondo le modalita' previste al comma 227  ovvero  in  23
rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997  e  con
la  maggiorazione  dell'interesse  dell'8  per  cento   annuo   sulla
rateizzazione per il periodo di differimento. 
  230.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da  leggi
speciali in materia di versamento di  contributi  e  di  premi  e  le
obbligazioni per sanzioni amministrative,  e  per  ogni  altro  onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul  collocamento,
nonche' con la denuncia e con il  versamento  dei  contributi  o  dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del  testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124.  In
caso di regolarizzazione non si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. I provvedimenti di esecuzione in  corso,  in  qualsiasi  fase  e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di  regolarizzazione  e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme  determinate  agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 
  231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai  sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,
dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile  1995,  n.  105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto  1995,  n.  326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.  416,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n.  515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1 febbraio 1996,  n.  40,
dell'articolo 3 del  decreto-legge  24  settembre  1996,  n.  499,  i
versamenti tardivi delle rate dovute,  successive  alla  prima,  sono
considerati validi, ancorche'  sia  stato  omesso  il  versamento  di
talune  di  dette  rate,  se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
provveduto, ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a  versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,  interessi  nella
misura dell'8 per cento annuo commisurati al  ritardo  rispetto  alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 
  232.  I  crediti  di  importo  non  superiore  a  lire  50.000  per
contributi o premi dovuti agli enti  pubblici  che  gestiscono  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla  data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione. 
  233. Restano validi  gli  atti  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538. 
  234. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30. 
  235. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
  "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre  1984  al  31  dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il 1998 per coloro che
siano cessati dal servizio nel biennio  1  gennaio  1989-31  dicembre
1990; entro il 1999 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1991-31 dicembre 1992 ed entro il 2000  per  coloro
che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993  al  30
novembre 1994". 
  236. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: 
  "1. L'onere complessivo derivante  dall'attuazione  della  presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire  1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996,  in
lire 1.090 miliardi per l'anno  1997,  in  lire  2.020  miliardi  per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999,  in  lire  2.180
miliardi per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere  dall'anno
2001". 
  237. Il differimento di cui al comma 235 non opera nei confronti di
coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle  relative
date di corresponsione  indicate  nell'articolo  16  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno  precedente
un  reddito  imponibile  IRPEF  pari  o  inferiore  al   doppio   del
trattamento  minimo  INPS,  ovvero  abbiano   avanzato   domanda   di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo  criteri  obiettivi  stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione. 
  238. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 il
contributo a carico  degli  enti  datori  di  lavoro  degli  iscritti
all'Istituto   nazionale   di    previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica, gestioni  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti degli enti locali, Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile. 
  239. Con la stessa decorrenza di  cui  al  comma  238  le  aliquote
contributive dovute dai lavoratori  dipendenti  iscritti  alle  Casse
pensioni di cui al medesimo comma 238  sono  stabilite  nella  misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  240. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1  dicembre  1996,
il contributo a carico dell'Ente poste italiane per il trattamento di
quiescenza degli iscritti all'Istituto postelegrafonici e' elevato al
23,80   per   cento   della   retribuzione   imponibile.   L'aliquota
contributiva  a  carico  dei  lavoratori  dell'Ente  poste   italiane
iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'  fissata  nella   misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  241. Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua ad
applicarsi il  disposto  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. 
  242.  Il  contributo   obbligatorio   per   il   credito   previsto
dall'articolo 37,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari  allo  0,35  per  cento  della   retribuzione   contributiva   e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo  2,  commi  9  e  10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  243. I dipendenti iscritti alle Casse  pensioni  gia'  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti  di  previdenza  e  confluite
nell'INPDAP sono iscritti  per  le  sole  prestazioni  creditizie  al
"Fondo di previdenza e credito" di cui  all'articolo  32  del  citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1032, e  obbligati  al  versamento  del  contributo
indicato al comma 242. 
  244.  Nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  al  comma  243   le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito"  sono  quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224. 
  245. E'  istituita  presso  l'INPDAP  la  gestione  unitaria  delle
prestazioni creditizie e  sociali  agli  iscritti.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari. 
  246. Il contributo per il "Fondo  credito"  dovuto  dai  dipendenti
dell'Ente poste italiane iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'
stabilito nella misura dello  0,35  per  cento  e  si  applica  sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242. 
  247. Le disposizioni contenute nei commi 242,  243  e  246  trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al  1  dicembre
1996. 
  248. Gli invalidi civili titolari di indennita' di  accompagnamento
o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare  alla
prefettura, al comune o all'unita' sanitaria locale  del  territorio,
una dichiarazione di responsabilita', ai sensi della legge 4  gennaio
1968, n. 15, relativa  alla  sussistenza  o  meno  di  uno  stato  di
ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo  gratuito,  ai
fini dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. 
  248-bis. Il termine per la  presentazione  della  dichiarazione  di
responsabilita' di cui al comma 248 e' stabilito  con  determinazione
del presidente dell'INPS. 
  249. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247. 
  250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate  su
apposito modello determinato dal Ministro  dell'interno  con  proprio
decreto. 
  251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui  ai  commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina  l'immediata  verifica
della sussistenza delle condizioni di cui ai  medesimi  commi  248  e
249. 
  252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione,  il  titolare
del beneficio e'  obbligato  alla  restituzione  di  tutte  le  somme
indebitamente percepite, oltre agli interessi legali  maturati  sulle
stesse. 
  253. Nel caso  in  cui  sia  stata  accertata  l'insussistenza  del
diritto all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato  o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire  i  ratei  indebitamente
percepiti a  decorrere  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto  essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248. 
  254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono  obbligati,
entro  il  31  marzo  1997,  a  presentare  in   sostituzione   della
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la  durata  in
vita dei soggetti interessati. 
  255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva
il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254  e'  fissato
al dodicesimo mese dalla nascita. 
  256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente  loro  di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di  presentare  la
dichiarazione di responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e  249  ai
rispettivi  tutori  o  rappresentanti,  qualora   siano   interdetti,
inabilitati o minori di eta', ovvero  di  presentare  un  certificato
medico. 
  257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili,
i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro  ai  sensi  della  legge  2
aprile 1968, n. 482, direttamente per  assunzione  nominativa  o  per
assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al
loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilita', ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  relativa  alla  sussistenza  dei
requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione  della  suddetta
dichiarazione determina l'immediato  accertamento  della  sussistenza
dei citati requisiti da parte della Direzione  generale  dei  servizi
vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora  si
accerti l'insussistenza dei  requisiti,  il  rapporto  di  lavoro  e'
risolto di diritto a decorrere dalla data di  accertamento  da  parte
della medesima Direzione. 
  258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si  applicano  alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano le materie di cui ai commi  da  248  a  259  secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione. 
  259. Dopo l'articolo 9 della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei benefici). - 1.  Le
condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici  o
criminali e agli ambienti  delinquenziali,  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari". 
  260. Nei confronti dei soggetti che hanno  percepito  indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di  prestazioni  pensionistiche  o
trattamenti di  famiglia  nonche'  rendite,  anche  se  liquidate  in
capitale, a carico degli enti pubblici  di  previdenza  obbligatoria,
per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al  recupero
dell'indebito qualora i soggetti  medesimi  siano  percettori  di  un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari  o
inferiore a lire 16 milioni. 
  261.  Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti di cui al  comma  260  siano  percettori  di  un  reddito
personale imponibile IRPEF per l'anno 1995  di  importo  superiore  a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei  limiti
di un quarto dell'importo riscosso. 
  262. Il recupero e' effettuato mediante  trattenuta  diretta  sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo  residuo  e'
recuperato  ratealmente  senza   interessi   entro   il   limite   di
ventiquattro mesi. Tale  limite  puo'  essere  superato  al  fine  di
garantire che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non  sia
superiore al quinto della pensione. 
  263. Il recupero non si estende agli eredi  del  pensionato,  salvo
che si accerti il dolo del pensionato medesimo. 
  264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e  263  si  applicano
anche nei confronti dei soggetti che  hanno  percepito  indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra,  ovvero  a  titolo  di  assegni
accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1  novembre  1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di  revoca  emanati,  alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  in  base  alla  precedente
disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali  casi,  i
benefici economici di  cui  ai  commi  260  e  261  sono  riferiti  e
calcolati soltanto sul  residuo  debito  al  1  gennaio  1997  e  non
sull'intero indebito riscosso dal pensionato. E' altresi' escluso che
le  piu'  favorevoli  disposizioni  della  presente   legge   possano
applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato.  La
rateazione del recupero e' definita ai sensi dell'articolo 3, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544, entro il periodo massimo di cinque anni. 
  265. Qualora sia  riconosciuto  il  dolo  del  soggetto  che  abbia
indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici  di
guerra, il recupero di  cui  ai  commi  260,  261  e  264  si  esegue
sull'intera somma. 
  266. Le  pubbliche  amministrazioni  che  erogano  prestazioni  sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi  effettuano,
entro  il  30  giugno  1997,  accertamenti  sulla   persistenza   dei
presupposti per la  concessione  del  beneficio.  Le  verifiche  sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro. 
  267. All'articolo 3 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1032,   come
modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile  1976,  n.  177,  e'
aggiunto il seguente comma: 
  "All'iscritto al Fondo di previdenza  per  il  personale  civile  e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica, di  carriera  o  di  amministrazione  senza  soluzione  di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui  ad  essere
iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto  della  cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 2) che "La quota spettante  alle  regioni  a
statuto ordinario e' destinata  all'incremento  del  Fondo  sanitario
nazionale  per  il  finanziamento  dell'assistenza  farmaceutica  per
l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo
1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a  lire
9.960 miliardi"; 
  - (con l'art. 10, comma 4-bis) che  le  modifiche  dei  commi  173,
173-bis, 173-ter e 173-quater  hanno  efficacia  a  decorrere  dal  1
gennaio 1997. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Successivamente la  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  9  -  15
febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2  del  decreto  legge  20
giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  attivita'
libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla  legge  7
agosto 1997, n. 272, (che ha disposto la modifica dell'ultimo periodo
del comma 143 del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  rende
applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano  l'art.  1,
comma  33,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica)". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 29 luglio 1997, n. 331 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1)  che  "Al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, in possesso dei requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,
indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995,  n.  335,
puo' essere riconosciuto, in deroga al regime di non cumulabilita' di
cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
il trattamento di pensione di anzianita' e  quello  conseguente  alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto: 
  - (con l'art. 39, comma 25) che "I decreti di cui  all'articolo  1,
comma 58-bis, della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  introdotto
dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono  essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
  - (con l'art. 42, comma 1) che "Il termine di cui  all'articolo  1,
comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito  al  28
febbraio 1998"; 
  - (con l'art. 42, comma 4) che "Il  termine  per  l'immissione  nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  dei  50
impiegati  di   cittadinanza   italiana   in   servizio   presso   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, e'
prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo  di  bandire  il
relativo concorso entro il 31 dicembre 1997"; 
  -  (con  l'art.  42,  comma  6)  che  "Ai  fini   dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 132, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
l'espressione: "Fatti salvi i rapporti  contrattuali  in  atto"  deve
essere  interpretata  come  riferentesi   a   tutti   quei   rapporti
contrattuali approvati con decreto del Ministro degli  affari  esteri
anteriormente alla data di entrata in vigore della  citata  legge  n.
662 del 1996"; 
  - (con  l'art.  49,  comma  1)  che  "Per  l'anno  1998  conservano
validita' le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  164,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 
  - (con l'art. 49, comma 5) che "Il termine di un anno,  di  cui  al
comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  per
l'emanazione, con uno o piu' decreti legislativi, delle  disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno  1997,  n.
244, e' prorogato al 31 luglio 1999"; 
  - (con l'art. 59, comma 22) che la modifica di cui  al  comma  217,
lettera b) del presente articolo decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 36, comma 2)
che  "Nell'espressione  "aventi  diritto"  di  cui   al   comma   181
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  si  intendono
comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo
avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni  dalla
L. 18 giugno 1999, n. 186, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-quater)
che "Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1  della
legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  fatta  salva  la  posizione  del
personale gia' trattenuto ai sensi delle predette norme  compresa  la
possibilita' di transito nei volontari in ferma breve". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 28 luglio 1999, n. 266 ha disposto (con l'art.  5,  comma  1)
che "E' prorogato al 31 dicembre 1999 il termine per l'immissione nei
ruoli del Ministero degli affari  esteri,  ai  sensi  del  comma  134
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dei  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le rappresentanze diplomatiche  e  gli
uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista, in base alla predetta norma, entro il 1998". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre-4  novembre  1999,
n.  416  (in  G.U.  1a  s.s.  10/11/1999,  n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione  della  finanza
pubblica), nella parte in cui, con effetto sui trattamenti  liquidati
dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, prevede, quanto alla  quota
liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei
ratei della pensione di anzianita' e dei  trattamenti  anticipati  di
anzianita',  maturati  in  detto  periodo,  con  redditi  da   lavoro
autonomo". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto; 
  - (con l'art. 28, comma 8)  che  "le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue"; 
  - (con l'art. 28, comma 11) che  "Le  disponibilita'  destinate  al
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 21 dicembre 2001, n. 442 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che che "E' prorogata, entro  il  termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la
scadenza per  l'immissione  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari
esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  esistenti,
della  quota  residua  del  contingente  per  il  1999  di  cinquanta
impiegati di cittadinanza italiana che, alla  data  del  23  dicembre
1996, erano in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche  e  gli
Uffici  consolari  con  contratto  a  tempo  indeterminato,  la   cui
assunzione era prevista per il 1999"; 
  - (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di  cui  al  comma  1  e'
prorogato  limitatamente  all'inquadramento  del  solo  personale   a
contratto con mansioni di concetto nella posizione economica B3". 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77,  ha  disposto  (con  l'art.  13,  comma  1,
lettera b)) che, al fine di conseguire  una  razionalizzazione  della
spesa farmaceutica territoriale, "per i medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
e   successive   modificazioni,   con   esclusione   dei   medicinali
originariamente coperti  da  brevetto  o  che  abbiano  usufruito  di
licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul  prezzo
di vendita al pubblico al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono cosi' rideterminate:  per  le  aziende
farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i
farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota  dell'8  per  cento  e'
ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo  le  regole  di
mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del  26,7  per
cento". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto: 
- (con l'art. 11, comma 6) che "le quote di spettanza dei grossisti e
dei farmacisti sul prezzo di vendita al  pubblico  delle  specialita'
medicinali di classe A, di cui all'articolo 8, comma 10, della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura  rispettivamente  del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 13, comma 1,  lettera
b),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono  rideterminate
nella misura del 3 per cento per i grossisti e del  30,35  per  cento
per i farmacisti che deve  intendersi  come  quota  minima  a  questi
spettante"; 
- (con l'art. 12, comma 11) che "L'art. 1, comma 208 della  legge  23
dicembre 1996, n. 662  si  interpreta  nel  senso  che  le  attivita'
autonome,  per  le  quali  opera  il  principio  di   assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita'  prevalente,  sono  quelle
esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori  diretti,  i  quali  vengono  iscritti   in   una   delle
corrispondenti  gestioni  dell'Inps.   Restano,   pertanto,   esclusi
dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i  rapporti
di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
333) che  "Ferme  restando  la  tutela  e  la  garanzia  dell'offerta
formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti  scolastici
non possono conferire supplenze brevi di cui  al  primo  periodo  del
comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  al
personale docente per il primo giorno di assenza". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma  2)
che le presenti modifiche si applicano a  decorrere  dal  1°  gennaio
2018. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni  tributarie
gia' insorte". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
228, lettera a)) che "Ferme restando le quote  di  spettanza  per  le
aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico  dei  farmaci
di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7,  comma
1, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  con  esclusione
dei medicinali originariamente coperti  da  brevetto  o  che  abbiano
fruito di licenze derivanti da tale  brevetto,  a  decorrere  dal  1°
marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti: 
    a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco
per le diverse tipologie di farmacia, definito ai sensi dell'articolo
1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".