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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2019)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-11-2019
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione. 
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
   Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n.
142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  legge  22  febbraio
1994, n. 146; 
   Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29  giugno  1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
in materia di apparecchi a  gas,  come  modificata  dall'articolo  10
della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; 
   Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469; 
   Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; 
   Vista la legge 6  dicembre  1971,  n.  1083,  sulla  sicurezza  di
impiego del gas combustibile; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
n. 577; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1996; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
            (( (Campo di applicazione e definizioni). )) 
  ((1. Il presente decreto si applica agli  apparecchi  che  bruciano
carburanti gassosi ed ai  relativi  accessori,  di  seguito  indicati
anche  con  "apparecchi"  e  "accessori",   secondo   il   campo   di
applicazione  previsto  dall'articolo  1  del  regolamento  (UE)   n.
2016/426. 
  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.))