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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661

Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2019)
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Testo in vigore dal:  11-1-1997 al: 5-11-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Campo di applicazione e definizioni)
1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas
e della pressione di alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi
ragionevolmente prevedibili.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). L'art. 3 della suddetta legge così recita:
"Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86, del 1989".
- L'allegato C della suddetta legge così recita:
"ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
Direttiva 90/396/CEE.
Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge così recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) - 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schermi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".
- L'allegato C della suddetta legge così recita:
"ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
(Omissis).
"Direttiva 93/68/CEE.
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica
le direttive 90/396/CEE (apparecchi a gas)"."
- la direttiva 90/396/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.
- La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L.220 del 30 agosto 1993.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, riguarda l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, riguarda la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concerne le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
- Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, riguarda l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.