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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 660

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2011)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
   Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista  la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art.
4 e l'allegato C;
   Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del  21  maggio  1992,
concernente  i  requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua
calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
   Visto l'art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del  Consiglio  del  22
luglio 1993;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 15
novembre 1996,  recante  attuazione  della  direttiva  90/396/CEE  in
materia di apparecchi a gas;
   Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.  1083, sulla sicurezza di
impiego del gas combustibile;
   Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l'art.  4,
comma 4;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412;
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 ottobre 1996;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1996;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                               EMANA:
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica,
   il  presente  regolamento  determina  i  requisiti  di  rendimento
   applicabili  alle  nuove  caldaie  ad  acqua calda, alimentate con
   combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o
   superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom-
   inate "caldaie".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede  che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla  richiesta possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne le
          disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge cosi'
          recita:
             "Art. 4. (Attuazione di  direttive  comunitarie  in  via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto  dell'articolo  5, comma 1,
          della medesima legge n. 86, del 1989.
             2. Gli schemi  di  regolamento  per  l'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge
          9  marzo 1989, n. 36, come sostituito dall'articolo 3 della
          presente legge".
             - L'allegato C della suddetta legge cosi' recita:
                                                          "ALLEGATO C
                                                (Articolo 3, comma 1)
                       ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
                             IN VIA REGOLAMENTARE
             (Omissis).
          Direttiva 92/42.
             Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992,  concernente
          i  requisiti  di  rendimento  per le nuove caldaie ad acqua
          calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi".
             - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 220
          del 30 agosto 1993. L'art. 12 della direttiva cosi' recita:
             "Art.  12.  -  La direttiva 92/42/CEE e' modificata come
          segue:
               1) in tutto il testo  l'espressione  "marchio  CE"  e'
          sostituita con "marcatura CE";
               2) il testo dell'art. 4, paragrafo 1 e' sostituito dal
          testo seguente:
                  "1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare,
          od  ostacolare  l'immissione  sul  mercato  e  la  messa in
          servizio sul  loro  territorio  degli  apparecchi  e  delle
          caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva
          e  muniti  della  marcatura  CE prevista all'articolo 7 che
          dichiara la loro conformita' a tutte le prescrizioni  della
          presente  direttiva,  comprese  le  procedure relative alla
          conformita' di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato
          o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano
          altrimenti.".
               3) All'art. 4 e' aggiunto il paragrafo seguente:
                  "5.a) Qualora  le  caldaie  siano  disciplinate  da
          altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono
          l'apposizione  della  marcatura  CE,  questa  indica che le
          caldaie soddisfano anche le disposizioni  di  queste  altre
          direttive;
                     b)  tuttavia,  nel  caso in cui una o piu' delle
          suddette direttive lascino al fabbricante  la  facolta'  di
          scegliere   il  regime  da  applicare  durante  un  periodo
          transitorio,  la  marcatura  CE  indica  che   le   caldaie
          soddisfano   soltanto   le   disposizioni  delle  direttive
          applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti  alle
          direttive  applicate,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
          delle  Comunita'  europee,  devono  essere  riportati   nei
          documenti,  nelle  avvertenze  o  nei  fogli  di istruzione
          previsti dalle  direttive  stesse  e  che  accompagnano  le
          caldaie."
               4) Il testo dell'art. 7, paragrafo 4 e' sostituito dal
          testo seguente:
                  "4.  La  marcatura  CE di conformita' alle esigenze
          della presente direttiva e alle altre disposizioni relative
          all'attribuzione della marcatura CE nonche'  le  iscrizioni
          previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli
          apparecchi   in   modo  visibile,  facilmente  leggibile  e
          indelebile: E' vietato apporre su tali  prodotti  qualsiasi
          marcatura   che   possa  trarre  in  inganno  i  terzi  sul
          significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle
          caldaie e sugli apparecchi puo' essere apposto  ogni  altro
          marchio  purche'  questo  non  limiti  la  visibilita' e la
          leggibilita' della marcatura CE.".
               5) All'art. 7 e' aggiunto il paragrafo seguente:
                  "5.a) ogni constatazione, da  parte  di  uno  Stato
          membro,   di   apposizione  indebita  della  marcatura  CE,
          comporta per il fabbricante o il suo  mandatario  stabilito
          nella  Comunita' l'obbligo di conformare tale prodotto alle
          disposizioni  sulla  marcatura  CE   e   di   far   cessare
          l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro;
                     b)  nel  caso  in  cui  persista  la mancanza di
          conformita', lo Stato membro deve adottare tutte le  misure
          atte  a  limitare  o  vietare l'immissione del prodotto sul
          mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa
          la Commissione e gli altri Stati membri.".
                6) Il testo dell'art. 8, paragrafo  1  e'  sostituito
          dal testo seguente:
                  "1:  Gli Stati membri notificano alla Commissione e
          agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per
          attuare le procedure di cui all'art. 7, nonche'  i  compiti
          specifici per i quali tali organismi sono stati designati e
          i  numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti
          in precedenza dalla Commissione.
             La Commissione pubblica nella Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'  europee  l'elenco  degli organismi notificati in
          cui figurano i loro numeri di  identificazione,  nonche'  i
          compiti  per  i  quali sono stati notificati. Essa provvede
          all'aggiornamento di tale elenco.".
                7) Il testo all'allegato I e'  sostituito  dal  testo
          seguente:
                "ALLEGATO I
                          MARCATURA CE DI CONFORMITA'
                       E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE
                   1. Marcatura CE di conformita',
                      -  La marcatura CE di conformita' e' costituita
          dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
          VEDI FIGURA PAG. 26
                      - In caso di riduzione o di ingrandimento della
          marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indi-
          cate nel simbolo graduato di cui sopra.
                      - I diversi elementi della marcatura CE  devono
          avere  sostanzialmente  la stessa dimensione verticale, che
          non puo' essere inferiore a 5 mm.
                   2. Marcature specifiche.
                      - Le due ultime cifre dell'anno in cui e' stata
          apposta la marcatura CE.
                      -  La  marcatura  di   rendimento   energetico,
          attribuita  ai  sensi dell'art. 6 della presente direttiva,
          corrisponde al simbolo seguente:
          VEDI FIGURA A PAG. 27
                8) L'allegato IV e' modificato come segue:
                   a) il testo del punto 1, ultima frase del modulo C
          e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo
          mandatario stabilito nella Comunita', appone  la  marcatura
          CE  su  ciascun  apparecchio  e redige una dichiarazione di
          conformita'.";
                   b) il testo del punto  1,  ultime  due  frasi  del
          modulo D e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante,
          o  il  suo  mandatario stabilito nella Comunita', appone la
          marcatura  CE  su  ciascun   apparecchio   e   redige   una
          dichiarazione  di  conformita'.  La marcatura CE e' seguita
          dal numero  di  identificazione  dell'organismo  notificato
          responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.";
                   c)  il  testo  del  punto  1, ultime due frasi del
          modulo E e' sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante,
          o il suo mandatario stabilito nella  Comunita',  appone  la
          marcatura  CE  su  ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e
          redige una dichiarazione di conformita'. La marcatura CE e'
          seguita  dal  numero  di   identificazione   dell'organismo
          notificato  responsabile della sorveglianza di cui al punto
          4.".
             - La direttiva 90/396/CEE e' pubblicata  in  G.U.C.E.  L
          196 del 26 luglio 1990.
             -  La  legge 6 dicembre 1971, n. 1083, reca norme per la
          sicurezza dell'impiego del gas combustibile.
             - La legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  reca  norme  per
          l'attuazione  del  Piano energetico nazionale in materia di
          uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di
          sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia. L'art. 4,
          comma 4, della suddetta legge cosi' recita:
               "4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  adottato   previa   deliberazione   del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,  su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  CNR, gli enti
          energetici, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate e
          le  associazioni  di  istituti nazionali operanti per l'uso
          razionale  dell'energia,  sono   emanate   norme   per   il
          contenimento   dei   consumi  di  energia,  riguardanti  in
          particolare  progettazione,  installazione,   esercizio   e
          manutenzione  degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
          determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di
          attivazione nonche' periodi di  accensione  degli  impianti
          termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
          edifici  durante  il  funzionamento degli impianti termici;
          rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
          trasporto, di ricezione e  di  stoccaggio  delle  fonti  di
          energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
          operatori  pubblici  e  privati  per  le  finalita'  di cui
          all'art. 1.".
             -  Il  d.P.R.  26  agosto  1993,  n.  412,  approva   il
          regolamento    recante    norme   per   la   progettazione,
          l'installazione,  l'esercizio  e  la   manutenzione   degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi  di  energia,  in  attuazione dell'art. 4, comma 4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10,