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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 634

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1997
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 2-1-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
345;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Ritenuta la necessita' di  modificare  le  norme  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345, al fine di
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti  gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996;
  Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Esoneri parziali
  1.  I  commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti:
  " 3. Il Ministero emana il provvedimento di  esonero  parziale  nel
termine  di  240  giorni  che puo' essere modificato con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   4. Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
delegare  agli  uffici  periferici  l'emanazione dei provvedimenti di
esonero parziale, da adottare secondo  i  criteri  determinati  nella
delega.".
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345,  reca:  "Regolamento
          recante   disciplina  dei  procedimenti  di  autorizzazione
          all'esonero  parziale  dall'obbligo  di  assumere  l'intera
          percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla
          compensazione   territoriale   e   per  la  disciplina  del
          procedimento di denuncia".
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - La legge 2 aprile  1968,  n.  482,  reca:  "Disciplina
          generale  delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
          amministrazioni e le  aziende  private"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968).
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "7.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          di legge di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad
          essi  connessi.  La  connessione  si  ha   quando   diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f) unificazione livello regionale, oppure  provinciale
          su  espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il
          rilascio delle autorizzazioni previste  dalla  legislazione
          vigente    nelle    materie   dell'inquinamento   acustico,
          dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
               g) snellimento per le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi     comparti     produttivi    degli    adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale;
               h)   individuazione   delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo".
          Note all'art. 1:
             - I commi 3 e 4 dell'art. 3 (Disciplina del procedimento
          di eso-nero  parziale  dell'obbligo  di  assumere  l'intera
          percentuale  di  invalidi  prescritta) del D.P.R. 18 aprile
          1994, n. 345, cosi' recitavano:
             "3. Il  Ministero  emana  il  provvedimento  di  esonero
          parziale  entro  il  termine di centocinquanta giorni dalla
          data di presentazione della domanda.
             4.  Il  Ministero  puo'  delegare,  per   categorie   di
          lavorazione  e con criteri determinati nell'esercizio della
          delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione  dei
          provvedimenti   di   esonero  parziale.  Qualora  l'ufficio
          periferico competente non  provveda  entro  il  termine  di
          novanta  giorni,  ricorrenti  dalla data di ricezione della
          domanda, la stessa si intende accolta".
             - L'art. 2 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e'  il
          seguente:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni".