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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 345

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazion all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1996)
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Testo in vigore dal:  2-1-1997
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Art. 3

Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta
1. Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta.
2. La domanda può essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.
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3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare, agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.
))