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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO I
    CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO II
    OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO III
    NORME GENERALI
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO IV
    ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED
    ELETTROMECCANICI
  • 29
  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO V
    MANUTENZIONE
  • 32
  • 33
  • 34
  • DISPOSIZIONI GENERALI
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI TECNICHE
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO I
    NORME COMUNI
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A CIELO APERTO
  • 52
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE A CIELO APERTO O
    SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ IN SOTTERRANEO
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO I
    NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA ED
    IN MARE
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO II
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI TERRAFERMA
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
    APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE
    PERFORAZIONE
    CAPO III
    NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ A MARE
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • NORME TRANSITORIE E FINALI
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • SANZIONI
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 20

(Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio)
1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.
2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."
2. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 27
1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.
2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o il diploma di perito minerario o equipollente.
3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3."
3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.
4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.
5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.
7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.
8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.
10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.
11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE" sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale."
12. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 25
1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.
2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile."
13. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 26
1. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia."
14. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Quando la cava dia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443."
15. I commi primo e secondo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituito dai seguenti:
"Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca; o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.".
17. I commi settimo e ottavo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:
" Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959."
18. Il comma primo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 è sostituito dal seguente:
"Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6."