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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996
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Art. 25

((
1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.
2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.
))