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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 616

Regolamento recante estensione del conferimento della medaglia al merito di lungo comando al personale militare della Marina e dell'Aeronautica.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1996 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, riguardante l'istituzione della "Medaglia al merito di lungo comando", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110;
Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, concernente l'estensione ai sottufficiali del Regio Esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, recante la modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della croce per l'anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mimistri;
Considerata l'opportunità di estendere il conferimento della medaglia, con le medesime prescrizioni e modalità di cui ai regi decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n. 1919, anche al personale militare della Marina e dell'Aeronautica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La "Medaglia militare al merito di lungo comando", di cui ai regi decreti 13 maggio 1935, n. 908, e 10 ottobre 1935, n. 1919, è conferita, con le medesime prescrizioni e modalità, anche agli ufficiali e sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare in attività di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.
2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1, sono predisposte dall'ufficio del segretario generale e direttore nazionale degli armamenti ed emanate con decreto ministeriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1996

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREATTA, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1996

Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 8 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla

promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica

italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3

febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti

legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di

atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti

regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano

adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.