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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1996, n. 601

Regolamento concernente variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal: 1-12-1996
al: 30-6-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che  attribuisce la facolta' di variare l'importo della indennita' di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo;
Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista la nota del Ministero del tesoro in data 21 dicembre 1995 che
individua  nel  +10,5  per  cento  la  variazione  da apportare nella
rideterminazione della misura della indennita' di trasferta spettante
agli  ufficiali  giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, in
base al tasso programmato d'inflazione per il triennio 1994-1996;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Ritenuto  che  l'art.  1  della legge 26 luglio 1984, n. 407, debba
essere  integrato  con  quanto  previsto  dall'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 ottobre 1996.
  Sulla  proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'indennita'  di  trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante   ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come  modificato  dall'art.  1 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e'
stabilita nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 2.370;
b) fino a dodici chilometri: lire 4.350;
c) fino a diciotto chilometri: lire 5.920:
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o
   di  frazione  superiore  a  tre chilometri di percorso successivo,
   nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 1.250.
  2.  L'indennita'  di  trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante   ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,  prevista
dall'art.  142, sesto e settimo comma, nel testo modificato dall'art.
3  della  legge  26  luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8
della  legge  15  gennaio  1991,  n.  14,  e' corrisposta dallo Stato
forfettariamente  per  ciascun atto nella misura di lire 630 compresa
la  maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e
ritorno,  la  distanza  di  dieci  chilometri  o di venti chilometri,
l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma
di lire 1.600 e di lire 2.360.
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -   Il   D.P.R.  n.  1229/1959  reca:  l'ordinamento  degli
          ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
          -  La  legge  n.  407/1984 reca: "Adeguamento, tassazione e
          ripartizione  delle  indennita' di trasferta spettanti agli
          ufficiali    giudiziari    ed   agli   aiutanti   ufficiali
          giudiziari". L'art. 1 di detta legge sostituisce l'art. 133
          del  D.P.R. n. 1229/1959, il cui testo vigente e' riportato
          in nota all'art. 1.
          -   Il  comma  36  dell'art.  3  della  legge  n.  537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica) prevede che
          continuano   ad  applicarsi,  nel  triennio  1994-1996,  le
          disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19
          settembre  1992,  n.  384  (Misure  urgenti  in  materia di
          previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego, nonche'
          disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 novembre 1992, n. 438. Se ne riporta il testo:
          "5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti
          di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge
          o   atto   amministrativo   previsto   dalla  legge  o  per
          disposizione  contrattuale,  di  una  quota  di  indennita'
          integrativa  speciale  di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
          324,  e  successive  modificazioni,  o  dell'indennita'  di
          contingenza  prevista  per  il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992.
          6.  Le  indennita'  di  missione  e  di  trasferimento,  le
          indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle
          aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni
          nei  limiti  del  tasso  programmato di inflazione e con le
          modalita' previste dalle disposizioni in vigore".
          Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri), come modificato dall'art. 74
          del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
          "Art.  17  (Regolamenti).  -  1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
          e) (soppressa).
          2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effeto  dall'entrata  in vigore delle
          norme regolamentari.
          3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".

          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 133 del D.P.R. n. 1229/1959, come
          modificato,  da  ultimo,  dal  presente  decreto,   e'   il
          seguente:
             "Art.  133.  - Per gli atti compiuti fuori dall'edificio
          ove l'ufficio giudiziario ha sede e'  dovuta  all'ufficiale
          giudiziario,  a  rimborso  di  ogni  spesa, l'indennita' di
          trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di  andata
          e  per  quello  di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di
          notificazione, nella seguente misura:
              a) fino a sei chilometri: lire 2.370;
              b) fino a dodici chilometri: lire 4.350;
              c) fino a diciotto chilometri: lire 5.920;
              d) oltre i diciotto chilometri, per  ogni  percorso  di
          sei  chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di
          percorso successivo, nella misura di cui alla  lettera  c),
          aumentata di L.  1.250.
             Per  gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per
          il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella  misura
          doppia di quella prevista dal precedente comma.
             L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita
          per mezzo del servizio postale.
             Per  il  protesto  di  cambiali  e di titoli alle stesse
          equiparati, si applicano le norme di cui all'art.  8  della
          legge  12  giugno  1973,  n.    349,  e per le trasferte in
          materia penale le norme di cui all'art.   142 del  presente
          decreto.
             Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica
          - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia,
          sentiti  i  rappresentanti  delle  organizzazioni sindacali
          maggiormente rappresentative del personale, di concerto con
          il Ministro del tesoro e con il Ministro  per  la  funzione
          pubblica  -  l'importo della indennita' di trasferta potra'
          essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate
          dall'Istituto  centrale  di  statistica,  dell'indice   dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati
          verificatesi nel triennio precedente".
             -  Il  testo  dell'art.  142  del  medesimo  D.P.R.   n.
          1229/1959,   come   modificato,  da  ultimo,  dal  presente
          articolo, e' il seguente:
             "Art. 142. - Le  spese  relative  alle  notificazioni  e
          comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo
          del   servizio   postale   sono   anticipate   dallo  Stato
          all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario  preleva
          le  somme  necessarie  dal fondo spese di ufficio che viene
          bimestralmente reintegrato mediante  mandato  di  pagamento
          (mod. 12).
             I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia
          penale  sono  compresi  tra  le  spese  di giustizia e sono
          ripetibili soltanto nella liquidazione finale.
             Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  emanato  di
          concerto   con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  e'
          determinata  la  quota-parte  delle  spese   di   giustizia
          prevedute  in  misura  fissa  ai  sensi dell'art. 199 delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice   di   procedura   penale,   approvate  con  decreto
          legislativo   28   luglio   1989,   n.    271,    spettante
          forfettariamente   all'ufficiale  giudiziario  ed  aiutante
          ufficiale giudiziario, per diritti.
             Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico
          della parte che ne ha fatto richiesta, questa e' tenuta  ad
          anticipare  all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati
          ai sensi dell'art.   128,  con  l'eventuale  indennita'  di
          trasferta.
             Le indennita' di trasferta in materia penale, recuperate
          con  le  spese  di  giustizia  e  trasmesse all'ufficio del
          registro ai sensi dell'art.  138,  sono  da  detto  ufficio
          versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
             L'ufficiale  giudiziario, a titolo di rimborso spese per
          le trasferte eseguite in materia  penale,  percepisce,  per
          gli  atti  ritualmente  compiuti  fuori  dell'edificio  ove
          l'ufficio giudiziario ha sede,  l'indennita'  di  trasferta
          prevista  dall'art. 133. Questa e' corrisposta dallo Stato,
          forfettariamente, per ciascun atto  nella  misura  di  lire
          630, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
             Se  la  trasferta  supera,  fra  andata  e  ritorno,  la
          distanza  di  dieci  chilometri  o  di  venti   chilometri,
          l'indennita'  e'  corrisposta dallo Stato, rispettivamente,
          nella misura di lire 1.600 e di lire 2.360.
             Quando  la  trasferta  viene  eseguita   per   atti   di
          notificazione  relativi  allo  stesso processo, se i luoghi
          dove la notificazione deve essere eseguita distano  fra  di
          loro  meno  di  500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario
          una sola indennita'.
             L'importo complessivo delle indennita' forfettarie viene
          corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura
          dell'ufficiale giudiziario dirigente, e'  ripartito  tra  i
          pubblici  ufficiali  che  hanno  eseguito  le trasferte, in
          proporzione del numero di  atti  eseguiti  da  ciascuno  di
          essi.
             L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo
          esclusivamente estrinseco e formale.
             Nei  mesi  di  giugno  e di dicembre di ciascun anno, il
          capo  dell'ufficio  giudiziario  indica,  sulla   base   di
          segnalazioni  semestrali  delle  cancellerie, quali singole
          decurtazioni devono operarsi in  conseguenza  di  atti  non
          ritualmente eseguiti".