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DECRETO-LEGGE 12 novembre 1996, n. 576

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-11-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 1996, n. 677 (in G.U. 09/01/1997, n.6).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 10-1-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  al  fine  di  assicurare   immediati   interventi   per
fronteggiare gli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nei  mesi
di giugno e  di  ottobre  1996  in  diverse  regioni  del  territorio
nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 novembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica, e della difesa; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Interventi di emergenza a favore  delle  zone  colpite  da  calamita'
                     naturali dell'ottobre 1996 
 
  1. Nei territori delle province colpite da  eventi  calamitosi  nel
mese di ottobre 1996, per le quali e' stato decretato  dal  Consiglio
dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile individua, sentite  le  regioni
interessate, i territori dei comuni  o  parte  di  essi  maggiormente
danneggiati. 
  2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge  24
febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare  gli  interventi  di
emergenza che dovranno ricomprendere l'attivita' di primo soccorso  e
di  assistenza  alle  popolazioni  e  le   azioni   necessarie   alla
salvaguardia  dell'incolumita'  pubblica  e  privata,  al  fine   del
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  eliminando,  ove   possibile,
situazioni   di   pericolo   preesistenti,   e    delle    condizioni
socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio  della  ripresa
delle  normali  condizioni  di  vita  delle  zone  colpite,  compresa
l'attivita' produttiva anche agro-industriale. 
  3. Le  regioni,  nel  cui  territorio  ricadano  le  zone  colpite,
provvedono ad attivare le procedure per gli interventi  di  cui  alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185, e  successive  modificazioni.  ((  La
percentuale dei danni di cui all'articolo 3,  comma  1,  della  legge
medesima e' fissata nella misura del 25 per cento. )) 
  (( 3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma  urgenza  e
pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino
previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le  regioni  e  gli  enti
locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione
delle procedure abbreviate  e  delle  deroghe  alle  norme  ordinarie
previste nelle ordinanze medesime.)) 
  4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, e' autorizzata
la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10  miliardi
per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Al  relativo
onere si provvede, per  l'anno  1996,  quanto  a  lire  7,2  miliardi
iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello
stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n.  384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n.  470,
quanto a lire  3  miliardi  iscritti  in  termini  di  competenza  al
capitolo 7591  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza    del    Consiglio     dei     Ministri,     intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,  quanto
a lire 5 miliardi iscritti in termini di  residui  per  l'importo  di
lire 3,5 miliardi al capitolo  2062  e  per  l'importo  di  lire  1,5
miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato  di  previsione
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di  spesa,   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.  195,  e
quanto a lire 10 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,
mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996  intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995,  n.
560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,  n.
74. 
  5.   Ulteriori   disponibilita'   derivanti   dalle   revoche   dei
finanziamenti previsti per interventi di  protezione  civile  di  cui
all'articolo 8 sono utilizzate per le finalita' di cui al comma 2. 
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi
annui, alla copertura degli oneri di ammortamento  di  mutui  che  le
regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al  limite  di
indebitamento  stabilito  dalla  normativa  vigente  per  le  diverse
tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi  di  cui  al
comma 2. A tal fine la Cassa depositi e  prestiti  e'  autorizzata  a
concedere  alle  regioni  e  agli  enti  locali   interessati   mutui
ventennali. (( Al relativo  onere  si  provvede  con  utilizzo  delle
proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla  tabella
C della legge 28 dicembre  1995,  n.  550,  volta  ad  assicurare  il
finanziamento  del  fondo  per  la  protezione   civile   che   viene
corrispondentemente ridotto di pari importo. ))