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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 (in G.U. 27/02/1996, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

Reintegro fondi ex Gescal
1. Ai fini del reintegro parziale dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, della somma di lire 15 miliardi utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, per gli interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo destinati a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere in via compensativa nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa per l'anno 1996 di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, relativo alle modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n.
(( 498))
. La quantificazione da parte delle regioni dei fabbisogni complessivi occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è pari a quella formalmente comunicata al Ministero dei lavori pubblici - Comitato per l'edilizia residenziale entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
((
2-bis. Nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa.
2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))