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LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
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Testo in vigore dal:  12-11-1996 al: 17-12-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e delle sanse umide
1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.
Nota all'art. 1:
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, reca: "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".