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LEGGE 11 novembre 1996, n. 574

Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari.

note: Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1997)
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Testo in vigore dal: 18-12-1997
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
         Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
                         e delle sanse umide
  1.  Le  acque  di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica
delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun
additivo  ad  eccezione  delle  acque  per  la diluizione delle paste
ovvero  per  la  lavatura  degli  impianti  possono essere oggetto di
utilizzazione  agronomica  attraverso  lo  spandimento controllato su
terreni adibiti ad usi agricoli.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione della presente legge le sanse umide
provenienti  dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e
dalla  parte  fibrosa  di  frutto e dai frammenti di nocciolo possono
essere  utilizzate  come  ammendanti  in  deroga alle caratteristiche
stabilite   dalla  legge  19  ottobre  1984,  n.  748,  e  successive
modificazioni.  Lo  spandimento  delle sanse umide sui terreni aventi
destinazione  agricola  puo'  avvenire  secondo  le  modalita'  e  le
esclusioni  di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente
legge  relative  alle  acque  di  vegetazione  di  cui  al comma 1 si
estendono  anche  alle  sanse  umide  di  cui  al  presente  comma ad
esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997,
n.   380   (in   G.U.   1a  s.s.  17/12/1997  n.  51)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge
11  novembre  1996,  n.  574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  di scarichi dei frantoi
oleari),  nella  parte  in  cui  prevedono  la  propria  applicazione
immediata  e diretta nel territorio delle province autonome di Trento
e di Bolzano."