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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 543

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2009)
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Testo in vigore dal: 22-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  ordinamento  della Corte dei conti per
garantire, con la necessaria immediatezza, l'esercizio delle funzioni
giurisdizionali  e  di  controllo, anche a seguito di talune esigenze
emerse  nella fase di prima attuazione delle disposizioni dettate dal
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 14 gennaio 1994, n. 19, e dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  il  Ministro  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Sezioni giurisdizionali
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n.  453,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, e' sostituito dai seguenti:
    " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali,
salvo  quanto  disposto  in attuazione dell'articolo 23 dello statuto
della   regione   Sicilia,   e'   ammesso   l'appello   alle  sezioni
giurisdizionali  centrali  che  giudicano con cinque magistrati e con
competenza  in  tutte  le materie attribuite alla giurisdizione della
Corte  dei  conti.  Nei  giudizi in materia di pensioni, l'appello e'
consentito  per  soli  motivi  di diritto; costituiscono questioni di
fatto  quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte
da  causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
    ((5-bis.  L'appello  e'  proponibile dalle parti, dal procuratore
regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro
sessanta  giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla
pubblicazione.  Entro  i  trenta  giorni  successivi esso deve essere
depositato  nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle
avvenute  notifiche,  unitamente alla copia della sentenza appellata.
Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge    21    marzo   1953,   n.   161.   La   facolta'   attribuita
all'amministrazione  dall'articolo  6,  comma  4, si applica anche ai
giudizi  di appello in materia pensionistica e comprende il potere di
proposizione del gravame.
    5-ter.  Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende
l'esecuzione  della  sentenza  impugnata.  La sezione giurisdizionale
centrale,    tuttavia,   su   istanza   del   procuratore   regionale
territorialmente  competente  o  del  procuratore generale, quando vi
siano  ragioni  fondate ed esplicitamente motivate puo' disporre, con
ordinanza   motivata,   sentite   le   parti,  che  la  sentenza  sia
provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni
giurisdizionali  centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono
rimessi  alle  sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei
giudizi  dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio
legale  e'  esercitato  da avvocati o procuratori legali iscritti nei
relativi albi professionali)).
    ((5-quater.  Sono  abrogati  gli  articoli 3, secondo comma, e 4,
secondo  comma,  del  decreto  legislativo  6  maggio 1948, n. 655. I
giudizi  avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per
la  regione  siciliana  pendenti  innanzi  alle sezioni riunite della
Corte  dei  conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino
all'istituzione  della  competente  sezione  giurisdizionale centrale
d'appello    per   la   regione   siciliana,   alla   prima   sezione
giurisdizionale centrale d'appello)).
  2.  Le  sezioni  riunite  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio  1994, n. 19, giudicano con
sette magistrati.
  ((2-bis.  In  relazione agli appelli proposti dalla data di entrata
in  vigore  del  decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
sezioni  giurisdizionali  centrali  possono  riconoscere,  per quanto
concerne   le   modalita'  di  presentazione  dell'appello,  l'errore
scusabile e disporre la rimessione in termini)).
  3.  Dopo  il  comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre
1993,  n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, e' inserito il seguente:
    "8-bis.  E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale.
Per  le  esigenze  delle  funzioni  giurisdizionali,  di  controllo e
referenti  al  Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di
lavoro  sia  ritenuto  particolarmente  consistente,  possono  essere
assegnati,  con  delibera  del  consiglio  di  presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti
e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'."
  ((3-bis.  Il  comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre
1993,  n.  453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19, e' sostituito dal seguente:
    "1.  Prima  di  emettere  l'atto  di  citazione  in  giudizio, il
procuratore  regionale  invita  il  presunto responsabile del danno a
depositare,  entro  un  termine  non  inferiore a trenta giorni dalla
notifica  della  comunicazione  dell'invito,  le proprie deduzioni ed
eventuali  documenti.  Nello  stesso termine il presunto responsabile
puo'   chiedere  di  essere  sentito  personalmente.  Il  procuratore
regionale  emette  l'atto  di  citazione in giudizio entro 120 giorni
dalla  scadenza  del  termine per la presentazione delle deduzioni da
parte  del  presunto  responsabile  del  danno. Eventuali proroghe di
quest'ultimo  termine  sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale
competente,  nella  camera  di  consiglio  a  tal  fine convocata; la
mancata  autorizzazione  obbliga il procuratore ad emettere l'atto di
citazione  ovvero  a  disporre  l'archiviazione entro i successivi 45
giorni".
  3-ter.  Dopo  il  comma  4  dell'articolo  2  del  decreto-legge 15
novembre  1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.   La   delega  di  adempimenti  istruttori  a  funzionari
regionali  e'  disposta  d'intesa  con  il presidente della regione o
della provincia autonoma'")).