stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 609 (in G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-10-1996 al: 19-4-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Incremento e ripianamento degli organici
1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.
2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta
graduatoria avrà validità triennale.
3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.