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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

Modifiche alla disciplina sul processo tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: "riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "di valore inferiore a 5.000.000". Dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.";
b) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
((2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza))
;
c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: "preventivo" è sostituita dalla seguente: "conciliativo";
d) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. Il tentativo di conciliazione può essere esperito all'udienza anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In difetto di versamento entro il predetto termine si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e non si applica il comma 7 del presente articolo.
4. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza.
5. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 6.
6. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
7. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.";
((d-bis) all'articolo 50, le parole: 'Salvo quanto previsto all'articolo 48, comma 5,' sono soppresse))
;
e)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556))
;
f) all'articolo 69, comma 1, le parole: "al pagamento di somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15";
g) all'articolo 72, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.";
i) all'articolo 72, il comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.";
l) all'articolo 75, comma 1, dopo le parole: "allo stesso organo", inserire le seguenti: ", nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione,".
((
1-bis. Al primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è premesso il seguente:
'Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non sospende la riscossione; tuttavia la Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio delle imposte, ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato all'esattore e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato dalla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossioné.
1-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4-bis. La Direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze, sentito l'ufficio competente, può disporre, in tutto o in parte, la sospensione della riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dei relativi avvisi di mora, fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. La sospensione può essere revocata ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossioné
))
2. In attesa della formazione degli elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono abilitati a prestare assistenza tecnica i soggetti appartenenti alle categorie ivi indicate a condizione che attestino nel ricorso, a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti richiesti.
3. Se alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali o regionali è stato depositato il solo dispositivo della decisione emessa dalla commissione tributaria di primo o di secondo grado,
((la decisione è depositata))
, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, entro il 30 maggio 1996.
((
4. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente:
"196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze".
))