stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1994, n. 592

Regolamento concernente norme sulla conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1994
nascondi
Testo in vigore dal:  27-10-1994

Art. 5

Modalità di riscossione delle somme liquidate dall'ufficio
1. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie in materia di imposte sui redditi è effettuato al concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente al momento del versamento, utilizzando la distinta di versamento mod. 8, modulario F., riscossione n. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, modulario F., riscossione n. 11.
2. Per il versamento al concessionario della riscossione delle somme di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti codici tributo:
a) 4452 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;
b) 2452 IRPEG e relativi interessi - conciliazione;
c) 3452 ILOR e relativi interessi - conciliazione;
d) 1114 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
e) 1652 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
3. Le persone fisiche e le società di persone possono effettuare il versamento di cui al comma 1 anche mediante delega alle aziende di credito, utilizzando la delega di pagamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca e grafica color nero. Sono istituiti i seguenti codici:
a) 44 IRPEF e relativi interessi - conciliazione;
b) 45 ILOR e relativi interessi - conciliazione;
c) 46 altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi - conciliazione;
d) 47 soprattasse e pene pecuniarie - conciliazione.
4. Al fine di consentire l'esplicita indicazione sul modello di delega del codice di versamento delle soprattasse e pene pecuniarie, codice 47, il versamento è effettuato separatamente da quello del tributo cui le penalità si riferiscono.
5. Gli interessi sono versati cumulativamente ai tributi cui si riferiscono. Le avvertenze riportate sui citati modelli 8, 11 e sulle deleghe bancarie sono integrate con i codici di cui ai commi 2 e 3.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di versamento al concessionario o l'anno di imposta da indicare sui modelli di delega bancaria è l'anno per il quale è sorta la contestazione.
6. Le somme di cui ai commi precedenti, al netto delle commissioni spettanti, sono versate al capo VI, capitolo 1171, ai seguenti articoli:
Versamento al concessionario - Versamento in banca
Codici-tributo Codici Art.
- - -
4452 44 01
2452 - 02
3452 45 03
1114 46 04
1652 47 05
7. Per le operazioni effettuate in Sicilia, il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi, delle altre imposte dirette e sostitutive, nonché delle relative soprattasse e pene pecuniarie di cui al comma 3, al netto delle commissioni spettanti, è eseguito dall'azienda di credito al competente capitolo ed articolo di bilancio, con le seguenti modalità:
a) direttamente all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana, utilizzando la distinta mod. 20 sc per il versamento dei codici 44, 46 e 47, nonché della quota del 12,60 per cento dell'ILOR - codice 45;
b) direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la quota dell'87,40 per cento dell'ILOR - codice 45, utilizzando l'ordinaria distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mod. 124 T.
8. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi i versamenti delle somme dovute in base alla conciliazione sono effettuati secondo le disposizioni previste da ciascuna legge di imposta.
9. I versamenti di cui al presente articolo sono effettuati entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del processo verbale di conciliazione.
Nota all'art. 5:
- Per il D.M. 9 maggio 1991 si veda in nota alle premesse.