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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 279

Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonchè interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-5-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  22-5-1996 al: 20-7-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in ordine alla copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea di particolare rilevanza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di completare gli interventi a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali, al fine di fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali, nonché di emanare ulteriori disposizioni concernenti i lavoratori portuali e i dipendenti dei soppressi enti portuali necessarie al completamento della riforma dell'ordinamento portuale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, della sanità e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.