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DECRETO-LEGGE 29 aprile 1996, n. 232

Disposizioni urgenti in materia contabile-finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1996)
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Testo in vigore dal:  1-5-1996 al: 30-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle aree depresse del territorio nazionale, assicurando il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie recate da leggi di intervento, al fine di consentire gli investimenti necessari per lo sviluppo economico di tali aree;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il mantenimento dei livelli delle risorse finanziarie destinate ai settori produttivi in crisi, con particolare riferimento a quello dell'industria militare ed a quello cartaceo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis.".
2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.
3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.