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DECRETO-LEGGE 4 aprile 1996, n. 189

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1996)
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Testo in vigore dal:  7-4-1996 al: 5-6-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro "La Fenice" di Venezia;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 1 e del 4 aprile 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per la ricostruzione del teatro "La Fenice"
1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro "La Fenice", nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - per l'anno 1996.
2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice" e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.