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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1996, n. 8

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/1/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  9-1-1996 al: 9-3-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione e di consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Campo di applicazione
1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.