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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 568

Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1996)
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Testo in vigore dal:  31-12-1995 al: 28-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare anche nel 1996 somme stanziate nel bilancio dello Stato, relativo al 1995, finalizzate ad interventi di carattere socio-economico, le cui complesse procedure non è stato possibile completare entro la fine dell'esercizio finanziario 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rinnovi contrattuali
1. Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.