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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1995, n. 555

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
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Testo in vigore dal:  30-12-1995 al: 27-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per il Gruppo Alitalia
1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:
a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;
b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.
4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.