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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 542

Modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/1996)
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Testo in vigore dal:  28-12-1995 al: 26-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Centri autorizzati di assistenza
1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Sono istituiti centri autorizzati di assistenza. I centri possono essere costituiti da una ovvero da più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a), se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento della rilevanza nazionale è attribuito con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega della propria associazione nazionale.
3. I centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere lo svolgimento delle attività di assistenza, di cui al comma 4, ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito i centri stessi. Sono escluse dall'assistenza di cui al comma 4 erogata dai centri le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I rapporti tra gli utenti e i centri, relativi all'attività di assistenza di cui al comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali, preventivamente depositate presso il Ministero delle finanze, che statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e alla completezza dei dati forniti al centro.
4. I centri, nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, possono per conto degli utenti tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonché predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività d'impresa e i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni siano predisposte sulla base di una contabilità tenuta dal centro di assistenza, il centro stesso può rilasciare il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata anche in ordine alla deducibilità e detraibilità degli oneri di cui agli articoli 10 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il centro può, altresì, rilasciare il visto di regolarità formale sulle dichiarazioni predisposte sulla base di documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le disposizioni vigenti non prevedono obbligo di contabilità. Il visto è apposto da un responsabile iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Per i soggetti che presentano dichiarazioni munite di visto di conformità formale sono previste, con decreto del Ministro delle finanze, particolari modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi, anche in ordine alla prestazione di cauzioni e fidejussioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per consentire ai centri di correggere errori nella predisposizione delle dichiarazioni munite di visto di conformità formale.
5. I centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto di conformità formale e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresì, inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
L'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi relativi alle contabilità e alle dichiarazioni sulle quali è stato apposto il visto di conformità formale, ai fini della elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le eventuali richieste sono inoltrate ai centri non prima del termine per la presentazione dei supporti delle dichiarazioni relative al periodo di imposta cui i dati e gli elementi si riferiscono.
6. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro possono rilasciare alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente articolo; in tal caso, si applicano le disposizioni del comma 5.
7. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 4, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri finanziari stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione. I soggetti che rilasciano il visto di conformità formale devono comunicare ai contribuenti le garanzie assicurative assunte al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa per gli errori formali imputabili ai soggetti stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarità formali che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la responsabilità del contribuente per il pagamento delle maggiori imposte dovute e dei relativi interessi.
L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservati le prescrizioni e gli obblighi posti dall'amministrazione finanziaria, nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentiti i rappresentanti legali del centro interessato e delle organizzazioni che lo hanno costituito. Con i provvedimenti sono stabilite le modalità per assicurare nei confronti degli utenti dei centri il regolare svolgimento dell'attività concernente gli adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o della loro attività nei centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate con separato avviso.".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1995. A decorrere dal medesimo periodo le prestazioni di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalità istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attività. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata negli anni 1994 e 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.