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DECRETO-LEGGE 18 dicembre 1995, n. 532

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1996)
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Testo in vigore dal:  20-12-1995 al: 17-2-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della Società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione
dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
3. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991,
n. 421, come integrate dal comma 2 del presente articolo, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data del 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.