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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1995, n. 509

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-12-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1996, n. 34 (in G.U. 31/01/1996, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1996)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  fronteggiare  le  maggiori  spese  sostenute dalle
unita'  sanitarie  locali  negli  anni  1993-1994 e per accelerare le
procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, nonche'
in materia di spesa farmaceutica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Finanziamento oneri di parte corrente
                  del Servizio sanitario nazionale
  1.  Per  fronteggiare  le  maggiori occorrenze finanziarie di parte
corrente  del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994,
la  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle regioni
finanziamenti   entro   il  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata  tabella  A.  Con determinazione del direttore generale
della  Cassa  depositi  e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla
base  delle  indicazioni  di cui alla predetta tabella A, si provvede
alla  concessione  dei  mutui ed alla contestuale somministrazione in
due  quote  uguali,  di cui la seconda non puo' essere concessa prima
del  30  settembre  1995.  La  regione  Valle  d'Aosta  e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono alle predette eventuali
maggiori  occorrenze  finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della  legge  23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di
cui  all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2.  Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma
1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica
della  spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, la differenza deve
essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  3.  I  mutui  di  cui  al  comma  1,  aumentati  degli interessi di
preammortamento,  sono  rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal
Ministero  del  tesoro  in  venti  annualita'  posticipate decorrenti
dall'anno  successivo  a quello della somministrazione. All'onere per
l'ammortamento  dei  mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere
dall'anno  1996,  si  provvede mediante utilizzo della proiezione per
gli  anni  1996  e  1997  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.