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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1995, n. 508

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, nonchè di esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/11/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1996)
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Testo in vigore dal:  30-11-1995 al: 29-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è
adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;
Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del
protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;
Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differenziare, in relazione alle rispettive potenze, gli impianti termici, al fine di consentire il controllo sull'esercizio e la manutenzione degli stessi da parte di personale munito di certificato di qualità ed iscritto in appositi albi nazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.