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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1995, n. 483

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  18-11-1995 al: 17-1-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.
4. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 3,5 miliardi, per l'anno 1995, a favore del Consorzio per l'università a distanza, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, n. 1015. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Qualora il piano triennale di sviluppo del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, dovesse disporre assegnazioni per gli anni 1994-1996 in favore del Consorzio predetto, l'importo corrispondente al contributo erogato sarà portato in detrazione.