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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 472

Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2011)
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Testo in vigore dal:  29-11-1995 al: 21-11-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10, ai sensi del quale deve provvedersi, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla definizione dei criteri generali per la ripartizione dei consiglieri camerali secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza tra i vari settori economici individuati a norma del comma 2 del medesimo art. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 settembre 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) "Ministero dell'industria" indica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) "legge" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
d) "parametri" indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione ed il valore aggiunto;
e) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le unità locali e le sedi secondarie;
f) "indice di occupazione" indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
g) "il valore aggiunto" indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
h) "ISIC" - International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;
i) "NACE" - Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;
l) "ATECO 91" - Attività economiche 91 - indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 580/1993 (in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994) reca: "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Si trascrive qui di seguito il testo dell'art. 10:
"Art. 10 (Consiglio) - 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica quattro anni".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nalla Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 1:
- Per la legge n. 580/1993, vedi in nota al titolo.
- Per l'ATECO 91, vedi "Metodi e norme" serie C - n. 11, ed: 1991 a cura dell'ISTAT.