stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 novembre 1995, n. 465

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 25-11-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-11-1995 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 17 gennaio 1994, n. 46, le parole: "entro dieci mesi dal suo insediamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1996".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1994, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 8 (Relazione conclusiva). - 1. La Commissione completa i suoi lavori entro il 31 marzo 1996. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in riferimento alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari".