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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1995, n. 307

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 26/07/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1995)
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Testo in vigore dal:  26-7-1995 al: 23-9-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni sanzionatorie in materia di nautica da diporto, al fine di assicurare la salvaguardia della sicurezza della vita umana in mare, nonché disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971
n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni
1. Dopo il primo comma dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chi, entro il limite di mezzo miglio dalla costa naviga con qualsiasi mezzo da diporto ad una velocità superiore a sei nodi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
È obbligo di chi abbia la condotta del mezzo nautico di regolare in ogni caso la velocità dello stesso in modo che, avuto riguardo alle condizioni meteomarine, di tempo o di luogo, o in presenza di altre imbarcazioni e di bagnanti, sia evitato ogni pericolo per la navigazione e per la sicurezza delle persone e delle cose.
Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni del terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.".