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LEGGE 15 maggio 1995, n. 169

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-5-1995 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, recante disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

BRANCACCIO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 marzo 1995, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1995.

In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 22, è

ripubblicato il testo del decreto-legge 16 marzo 1995, n.

72, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,

comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e

sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14

marzo 1986, n. 217.