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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 157

Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  21-5-1995 al: 7-4-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 11 così recita:
"Art. 11 (Appalti di servizi). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;
b) individuare i soggetti pubblici, nonché i requisiti di quelli ad essi assimilati, destinatari della direttiva;
c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;
d) disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;
e) definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta;
f) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;
g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;
h) stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;
i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;
l) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati".
- La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.