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LEGGE 29 aprile 1995, n. 130

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.

note: Entrata in vigore della legge: 30/4/1995
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Testo in vigore dal: 30-4-1995
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6
marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995.
  2. Restano salvi gli effetti prodottisi  e  gli  atti  compiuti  in
applicazione   delle   disposizioni  richiamate  al  comma  1  e  dei
successivi decreti-legge di proroga.
  3. Gli effetti giuridici ed economici del  decreto  legislativo  di
cui  all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla
data del 1 settembre 1995.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  complessivamente  in  lire 153.000 milioni per l'anno 1995,
lire 442.000 milioni per l'anno  1996  e  lire  450.000  milioni  per
l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1995,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca:  "Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n.  5,  recante autorizzazione di spesa per la perequazione
          del trattamento economico dei sottufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di  giudicati,   nonche'   perequazione   dei   trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie delle altre Forze di polizia. Delega  al  Governo
          per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per il riordino delle  relative  carriere,  attribuzioni  e
          trattamenti   economici".   Si  trascrive  il  testo  degli
          articoli 2 e 3 della predetta legge di conversione:
             "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31  dicembre  1992,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con i Ministri della
          difesa,   delle   finanze,   di   grazia    e    giustizia,
          dell'agricoltura  e delle foreste, per la funzione pubblica
          e del tesoro,  un  decreto  legislativo  che  definisca  in
          maniera  omogenea,  nel  rispetto  dei principi fissati dai
          relativi ordinamenti  di  settore,  stabiliti  dalle  leggi
          vigenti,  ivi  compresi  quelli  stabiliti  dalla  legge 11
          luglio 1978,  n.  382,  le  procedure  per  disciplinare  i
          contenuti  del  rapporto  di impiego delle Forze di polizia
          anche ad ordinamento  militare,  ai  sensi  della  legge  1
          aprile  1981,  n.  121,  nonche'  del personale delle Forze
          armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
          personale di leva. Fino alla riforma  della  contrattazione
          collettiva  del pubblico impiego nulla e' innovato per cio'
          che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
             2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle
          organizzazioni   sindacali   del   personale    interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  dello  schema  stesso,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Esso
          sara',  inoltre,  trasmesso,  almeno  tre  mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto
          legislativo  dovra'  prevedere:  distinte  modalita' per il
          procedimento, relativamente  al  personale  ad  ordinamento
          civile,  al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
          militare e a quello appartenente  alle  Forze  armate,  per
          pervenire  a distinti provvedimenti che saranno emanati con
          decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per
          le Forze di polizia e per le Forze armate;  le  materie  da
          disciplinare,  ivi  compresi  gli  aspetti  retributivi; la
          composizione  delle  delegazioni  di   parte   pubblica   e
          rappresentative  del  personale.    Il  procedimento dovra'
          essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una
          concertazione interministeriale nella quale la  delegazione
          di  ciascun  dicastero  sia  composta in modo da assicurare
          un'adeguata    partecipazione    degli     organismi     di
          rappresentanza militare.
             4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera
          materia  da  disciplinare, il decreto legislativo di cui al
          comma 1 potra' anche avere riguardo a  materie  diverse,  a
          seconda  dello  status  del  personale  interessato; tenuto
          conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque
          riservato alla disciplina per legge o per atto normativo  o
          amministrativo  emanato  in  base alla legge, l'ordinamento
          generale delle seguenti materie:
               a) organizzazione del lavoro,  degli  uffici  e  delle
          strutture,  ivi  compresa  la  durata dell'orario di lavoro
          ordinario;
               b)  procedure per la costituzione, la modificazione di
          stato giuridico e l'estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
               c) mobilita' ed impiego del personale;
               d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
               e) determinazione delle dotazioni organiche;
               f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici
          e dei comandi;
               g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali
          del personale;
               h)   trattamento   accessorio   per  servizi  prestati
          all'estero.
             5. Fino a quando non saranno approvate le norme  per  il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   e'   aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro, nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti,  in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,  secondo  le  procedure  e  con  le   modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente.
             6. Per il personale  gia'  compreso  fra  i  destinatari
          dell'art.  15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
          maggio  1987,  n.  266,  e   per   quello   della   Polizia
          penitenziaria,  le disposizioni del comma 4 si applicano in
          quanto compatibili, rispettivamente,  con  le  disposizioni
          degli  articoli  2  e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
          dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
             7. Gli oneri finanziari recati  dall'applicazione  delle
          procedure  previste dal decreto legislativo di cui al comma
          1 non possono superare gli appositi stanziamenti  di  spesa
          determinati   dalla  legge  finanziaria  nell'ambito  delle
          compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
          previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31   dicembre   1992,   su   proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle finanze, di grazia e giustizia e  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere,  delle  attribuzioni e dei trattamenti economici,
          allo scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea,  fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali  di  stato,  nonche'  le  attribuzioni   delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni di legge. Per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta  dei  Ministri  interessati e con la concertazione
          del Ministro dell'interno.
             2. Gli schemi di decreto legislativo  saranno  trasmessi
          alle  organizzazioni  sindacali  del  personale interessato
          maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale  e  agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta  giorni  dalla  ricezione   degli   schemi   stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre  mesi  prima  della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma 1, al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato  della  Repubblica  esprimano  il
          proprio  parere  secondo  le  modalita' di cui all'art. 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
             3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione dei  compiti  e  dei  connessi  trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando le dotazioni organiche complessive  previste  alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati  ruoli,  gradi   e   qualifiche,   ovvero   per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento di un concorso pubblico, per  esami,  al  quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso  a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite massimo del 30 per cento  dei  posti  disponibili  e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale  appartenente  al  ruolo,   grado   o   qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita' di  servizio,  anche  se  privo  del  prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente definito per il solo accesso dai  ruoli  degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente   superiore.   Con   i   medesimi    decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
             4. Al personale che, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  riveste  la  qualifica di agente o
          equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1  gennaio  1993,
          il   trattamento  economico  corrispondente  al  V  livello
          retributivo. A  decorrere  dalla  stessa  data  e'  inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello retriutivo agli assistenti  capo  o  equiparati  in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria, previa collocazione degli stessi in  posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente scelto e di assistente  capo  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta, per l'anno 1992,  una  somma  una  tantum  non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
             5.  Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".