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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 266

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 15

Accordi decentrati
1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto, sono demandate alla negoziazione decentrata le seguenti materie:
a) l'organizzazione del lavoro e la concessione in appalto di attività proprie dell'amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
b) la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
c) le proposte per la determinazione degli organici del personale nonché la predisposizione dei progetti speciali occupazionali;
d) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni del compenso incentivante e dell'indennità di reperibilità, ove prevista;
f) le proposte per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, tenendo conto dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;
g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;
h) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;
i) la mobilità del personale;
l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;
m) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei destinatari dei relativi incentivi;
n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
o) i criteri per la ripartizione dei benefici assistenziali nelle singole amministrazioni;
p) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di azioni positive in favore delle lavoratrici.