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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1994, n. 760

Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-2-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1995)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 22-2-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n.  805,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, relativo alla
organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed in
particolare    l'annessa    tabella   I,   quadro   A   -   dirigenti
dell'Amministrazione  centrale,  modificata  dal decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali in data 14 luglio 1982, che prevede
cinque posti di dirigente generale;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerato  che,  a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art.
17,  commi  1  e  2,  e'  attribuito  alla potesta' regolamentare del
Governo  il  compito  di  provvedere  all'organizzazione  interna dei
Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;
  Ritenuto  di  dover  provvedere alla individuazione degli uffici di
livello    dirigenziale    generale   e   delle   relative   funzioni
dell'amministrazione  centrale  del  Ministero per i beni culturali e
ambientali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto  con  i  Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.  Il Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'esercizio
delle competenze attribuite dalle vigenti norme e' articolato nei
  seguenti  uffici  di  livello  dirigenziale  generale  con funzioni
    finali:   a)   Ufficio   centrale   per   i   beni  ambientali  e
    paesaggistici;
    b)  Ufficio  centrale  per  i  beni archeologici, architettonici,
artistici e storici;
    c) Ufficio centrale per i beni archivistici;
    d)  Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali
e l'editoria;
    e)  Direzione  generale  per gli affari generali amministrativi e
del personale.
  2. A ciascuno dei predetti uffici e' preposto un dirigente generale
con funzioni di direttore generale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il  D.L.  n.  657/1974  concerne  l'istituzione  del
          Ministero per i
          beni culturali e per l'ambiente.
             - Il D.P.R. n. 805/1975 stabilisce l'organizzazione  del
          Ministero per i beni culturali e ambientali.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          421/1992,   recante    delega    al    Governo    per    la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale:
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto collettivo,  corredata  dai  necessari  documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2) gli organi, gli  uffici,  i  modi  di  conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5) i ruoli e le dotazioni organiche  nonche'  la  loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna qualifica sono definite previa  informazione  alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)  la  disciplina  della  responsabilita'   e   delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e i casi di divieto  di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti, per quanto  attiene  ai  magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  Forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f)  prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo dirigenziale, fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di accesso; prevedere criteri generali per  la  nomina  dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina uniforme per  i  procedimenti  di  accesso  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme di riordino della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,  prevedendo   figure   di   vertice   con   distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1) la separazione tra i compiti di direzione  politica
          e  quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento ai
          dirigenti - nell'ambito delle  scelte  di  programma  degli
          obiettivi   e   delle   direttive   fissate   dal  titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e di controllo,  in  particolare  la  gestione  di  risorse
          finanziarie  attraverso  l'adozione  di  idonee tecniche di
          bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione  di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',  speditezza   e   rispondenza   al   pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici  o
          privati   particolarmente   qualificati  nel  controllo  di
          gestione;
               3) la  mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4)  i  tempi  e  i  modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse  umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5) una apposita, separata area di  contrattazione  per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui partecipano le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato   riconoscimento   delle   specifiche    tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo  che  la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h) prevedere procedure  di  contenimento  e  controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e  nei  bilanci  delle  altre  amministrazioni   ed   enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso;
               i)  prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m) prevedere, nelle ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che  l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui  al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q) al fine del contenimento e della  razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          pubblico, prevedere l'abrogazione  delle  disposizioni  che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo che contemporaneamente  l'intera  materia  venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere  che  le  amministrazioni pubbliche forniscano al
          Dipartimento della funzione pubblica il numero  complessivo
          ed  i  nominativi  dei  beneficiari dei permessi sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui   sopra,   che   ai    dipendenti    delle    pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi temporanei di permanenza dei  dipendenti  pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo  di  effettiva  permanenza  nella  sede  di   prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita'  d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai sensi dell'art. 72 del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevedere  una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali, delle procedure e tempi di  svolgimento  dei
          concorsi,   nonche'   delle   modalita'   di  accesso  alle
          graduatorie  di  idonei  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche,   prevedendo   altresi'   la   possibilita',  in
          determinati casi, di  provvedere  attraverso  concorsi  per
          soli   titoli   o   di  selezionare  i  candidati  mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi  automatizzati; prevedere altresi' il decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u) prevedere per  le  categorie  protette  di  cui  al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da parte dello Stato, delle aziende e degli enti  pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento sulla base delle graduatorie  stabilite  dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere  che  il  personale  appartenente alle qualifiche
          funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente  e  con
          criteri  di  flessibilita',  per lo svolgimento di mansioni
          relative a profili professionali  di  qualifica  funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione, anche  d'ufficio,  del  personale  docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado in
          posti  e  classi  di  concorso   diversi   da   quelli   di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo  la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente in soprannumero  e  del  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici  regionali  e  provinciali,  a  domanda,   nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione di corsi di riconversione  professionale  con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti  al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai  cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi   di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali l'equiparazione della mobilita'  professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i   posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb) prevedere norme dirette  alla  riduzione  graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e per gli istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza  organica,  a  modifica  di   quanto   previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e undicesimo dell'art. 14' della  citata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione  delle  attuali  disposizioni  che   autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione del personale  della  scuola  per  garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali  previsti  da  leggi  in  vigore.    Tale   nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo siano destinate prevalentemente  alla  copertura
          delle  supplenze  annuali.    Cio'  nell'ambito delle quote
          attualmente stabilite  per  le  diverse  attivita'  di  cui
          all'art.   14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
               dd) procedere alla revisione delle  norme  concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo la possibilita' di fare ricorso  alle  supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti  e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia   comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,  stabilendo  la  limitazione  delle   supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze  di  servizio;  procedere  alla  revisione   della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per motivi di famiglia; nelle  sole  classi  terminali  dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile  ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
          a novanta giorni, viene confermato il supplente a  garanzia
          della  continuita'  didattica  e i docenti di ruolo che non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei  criteri  di   costituzione   e   funzionamento   delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di accelerazione,  efficienza  e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu' razionale  accorpamento  delle  classi  di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti delle commissioni fra  il  personale  docente  e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno  1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.  190 del 18 agosto
          1986,  e  successive  modificazioni,  ed   assicurando   un
          adeguato  compenso  ai  componenti delle commissioni stesse
          nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal  servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli  oneri  eventualmente da sostenere per la sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle  relative  procedure  di   concorso,   al   fine   di
          subordinarne   l'indizione  alla  previsione  di  effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)   prevedere   l'individuazione   di  parametri  di
          efficacia  della  spesa  per  la  pubblica  istruzione   in
          rapporto   ai   risultati   del   sistema   scolastico  con
          particolare riguardo alla effettiva fruizione  del  diritto
          allo   studio   ed   in   rapporto  anche  alla  mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo,  individuando  strumenti efficaci per il loro
          superamento;
               hh)  prevedere  criteri  e  progetti  per   assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii)  prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
          organizzazione al fine di garantire  l'effettivo  esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)   i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli regionali  sono  collocati  in  aspettativa  senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2. Le disposizioni del presente articolo e  dei  decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo costituiscono altresi' per le  regioni  a  statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e   la
          disciplina  sul bilinguismo.   Resta comunque salva, per la
          provincia autonoma di Bolzano, la  disciplina  vigente  sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere,  da  parte delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n.  29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4
          del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".