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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994, n. 748

Regolamento recante modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, in relazione all'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2005)
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Testo in vigore dal:  25-1-1995 al: 28-11-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che demanda ad uno o più regolamenti, tra l'altro, l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Acquisita l'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e finalità
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "decreto legislativo", il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) "Amministrazione della giustizia", il complesso degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia e degli archivi notarili, nonché l'insieme degli organi giudiziari facenti parte della giurisdizione ordinaria;
c) "dirigente responsabile", il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo;
d) "Autorità", l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il presente regolamento si applica ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della giustizia rispondenti alle finalità di dotare gli organi giudiziari ed ogni altra articolazione dell'Amministrazione di idonei supporti conoscitivi ed operativi intesi a potenziare i mezzi necessari per l'esercizio della giurisdizione, denominati "sistemi informativi automatizzati" negli articoli successivi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- I commi 1 e 8 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così recitano:
"Art. 16. - 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.
2-7 (Omissis).
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 39/1993 prevede che: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati".