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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1994, n. 700

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

note: 2 articoli Entrata in vigore del decreto: 25-12-1994
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-12-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  8  del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440,
concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e
sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  ed  il regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1979,
n.  718,  di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai
consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;
  Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  approvato
con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
  Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986,
n. 28;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 dicembre 1994;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni,
indicati al comma secondo dell'art. 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, per le spese per le quali e'
previsto  il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati
a 200.000 ECU, IVA esclusa.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in  economia,  in  base  ad autorizzazione data con decreto
          motivato  del   Ministro,   servizi   non   preveduti   dai
          regolamenti.  Sara'  in  tal  caso  sentito il Consiglio di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  D.Lgs.  n.  642/1948  reca:  "Provvedimenti   per
          accelerare  i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del
          Consiglio di Stato".
             -  La  legge  n.  186/1982  reca:   "Ordinamento   della
          giurisdizione  amministrativa e del personale di segreteria
          ed ausiliario  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi regionali".
             -  Il  D.P.R.  n.  28/1986  approva il regolamento per i
          lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in  economia
          da   parte   del   Consiglio   di  Stato  e  dei  tribunali
          amministrativi regionali.
              - Il comma 1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1.
             -  Il  testo  del  secondo  comma dell'art. 1 del citato
          D.P.R. n.  28/1986 e' il seguente: "Per le spese di cui  ai
          numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 20) e 21) il
          ricorso  alla  gestione  in economia e' ammesso nei casi in
          cui  il  relativo  importo  non  sia  superiore  a lire 150
          milioni; per quelle di cui ai numeri 4), 5), 6),  7),  11),
          12),  14), 16), 18), 19), 22) e 23) nei casi in cui non sia
          superiore a lire 100 milioni".