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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1994, n. 692

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-1-1995
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che
prevede l'individuazione, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, dei
requisiti richiesti per la nomina di esperti a dirigente  generale  e
per  il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti
di diritto privato;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica:
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1.  Il presente regolamento individua i requisiti occorrenti per la
nomina degli esperti a dirigenti  generali,  ai  sensi  dell'art.  21
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed integrazioni, e per il conferimento di incarichi di
dirigenti generali con contratto di diritto  privato,  ai  sensi  del
comma 2 dello stesso art. 21.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizione  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          421/1992,  recante delega al Governo per la realizzazione e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
             "Art.  2.  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge uno  o  piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del pubblico impiego, al  miglioramento  dell'efficienza  e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale  della parte pubblica, autnoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato   di   personalita'   giuridica,   sottoposto,  alla
          vigilanza della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  ed
          operante   in  conformita'  alle  direttive  impartite  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri;  stabilire   che
          l'ipotesi  di contratto collettivo, corredata dai necessari
          documenti indicativi degli oneri finanziari, sia  trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo o  negativo  entro  un  termine  non  superiore  a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata; prevedere  che  la  legittimita'  e  la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano sottoposte al controllo della Corte  dei  conti,  che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie riguardanti il personale di cui  alla  lettera
          e) e le materie di cui cui numeri da 1) a 7) della presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3) i principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici);
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza  complessiva.  Le  dotazioni   complessive   di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre  attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
               d) prevedere che le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)  mantenere  la  normativa  vigente,  prevista   dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari e  amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al  personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f)  prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo dirigenziale, fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di accesso; prevedere criteri generali per  la  nomina  dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina uniforme per  i  procedimenti  di  accesso  alle
          qualifiche  dirigenziali  di  primo  livello anche mediante
          norme di riordino della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione,   anche  in  relazione  alla  funzione  di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,  prevedendo   figure   di   vertice   con   distinte
          responsabilita'           didattico-scientifiche          e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1) la separazione tra i compiti di direzione  politica
          e  quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento ai
          dirigenti - nell'ambito delle  scelte  di  programma  degli
          obiettivi   e   delle   direttive   fissate   dal  titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e di controllo,  in  particolare  la  gestione  di  risorse
          finanziarie  attraverso  l'adozione  di  idonee tecniche di
          bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione  di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',  speditezza   e   rispondenza   al   pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici  o
          privati   particolarmente   qualificati  nel  controllo  di
          gestione;
               3) la  mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle funzioni ed il collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4)  i  tempi  e  i  modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse  umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5) una apposita, separata area di  contrattazione  per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui partecipano le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato   riconoscimento   delle   specifiche    tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo  che  la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h) prevede procedure di contenimento e controllo della
          spesa globale  per  i  dipendenti  pubblici,  entro  limiti
          massimi   gobali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione  o  ente;  prevedere,  nel  bilancio  dello
          Stato,  e  nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti,
          l'evidenziazione della spesa complessiva per il  personale,
          a  preventivo  e  a  consuntivo; prevedere la revisione dei
          controlli  amministrativi  dello   Stato   sulle   regioni,
          concentrandoli  sugli  atti  fondamentali della gestione ed
          assicurando  l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente
          controllato,   adeguando  altresi'  la  composizione  degli
          organi  di   controllo   anche   al   fine   di   garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso;
               i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h)  la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l)  definire  procedure  e  sistemi  di  controllo sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,   nonche'   sul   contenimento   dei  costi
          contrattuali entro i limiti predeterminati  dal  Governo  e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali dei pubblici  dipendenti  la  possibilita'  di
          prorogare  l'efficacia  temporale  del contratto, ovvero di
          sospenderne l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso  di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa; a tali fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia e del lavoro  dall'art.  10  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  412, operi su richiesta del Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri   o   delle   organizzazioni
          sindacali,  nell'ambito  dell'attuale dotazione finanziaria
          dell'ente, con compiti sostitutivi  di  quelli  affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo  e  certificazione  dei costi del lavoro pubblico
          sulla base delle rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica e dall'Istituto nazionale di  statistica;  per  il
          piu'  efficace  perseguimento di tali obiettivi, realizzare
          l'integrazione funzionale del Dipartimento  della  funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m)  prevedere,  nelle  ipotesi  in  cui per effetto di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  ed  il   Ministro   del   tesoro
          presentino,   in   merito,   entro   trenta   giorni  dalla
          pubblicazione delle sentenze esecutive,  una  relazione  al
          Parlamento  impegnando  Governo e Parlamento a definire con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore  pubbico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che l'amministrazione, ente,
          societa' o persona fisica che hanno conferito al  personale
          dipendente   da   una  pubblica  amministrazione  incarichi
          previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          entro sei mesi dell'emanazione dei decreti  legislativi  di
          cui  al  presente  articolo, siano tenuti a comunicare alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q) al fine del contenimento e della  razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          publico, prevedere  l'abrogazione  delle  disposizioni  che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo che contemporaneamente  l'intera  materia  venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando i  limiti  massimi  delle  aspettative  e  dei
          permessi  sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo  delegato  e
          le  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati   tenendo  conto  della  diversa  dimensione  e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i  permessi  sindacali  gioranlieri;  prevedere  che   alla
          ripartizione    delle    aspettative   sindacali   tra   le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provveda,   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi  della  normativa  vigente  nel
          settore  pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   sentite   le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere che le amministrazioni  pubbliche  forniscano  al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui    sopra,    che    ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni si applichino, in materia di aspettative  e
          permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio
          1970, n.  300, e successive modificazioni;  prevedere  che,
          oltre  ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  gli  elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto  chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva
          ovvero per motivi sindacali.  I  dati  riepilogativi  degli
          elenchi  sono pubblicati in allegato alla relazione annuale
          da presentare al Parlamento ai  sensi  dell'art.  16  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione del personale  nelle  sedi  di  servizio  sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici non possano  procedere  a  nuove  assunzioni,  ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di mancata rideterminazione delle piante organiche  secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura  dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile a seguito della copertura  del  fabbisogno  di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti publici in
          determinate  sedi,  stabilendo  in  sette  anni il relativo
          periodo  di  effettiva  permanenza  nella  sede  di   prima
          destinazione,  escudendo  anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita'  d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai sensi dell'art. 72 del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo  statuto  degli impigati civili dello Stato
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevedere  una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali, delle procedure e tempi di  svolgimento  dei
          concorsi,   nonche'   delle   modalita'   di  accesso  alle
          graduatorie  di  idonei  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche,   prevedendo   altresi'   la   possibilita',  in
          determinati casi, di provvedere at- traverso  concorsi  per
          soli   titoli   o   di  selezionare  i  candidati  mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi  automatizzati; prevedere altresi' il decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u) prevedere per le cateorie protette di cui al titolo
          I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte
          dello Stato, delle  aziende  e  degli  enti  pubblici,  per
          chiamata   numerica   degli   iscritti   nelle   liste   di
          collocamento sulla base delle graduatorie  stabilite  dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere  che  il  personale  appartenente alle qualifiche
          funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente  e  con
          criteri  di  flessibilita',  per lo svolgimento di mansioni
          relative a profili professionali  di  qualifica  funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione,anche  d'ufficio,  del  personale   docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado di
          posti  e  classi  di  concorso   diversi   da   quelli   di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo  la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente in soprannumero  e  del  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici  regionali  e  provinciali,  a  domanda,   nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organi che dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  l987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione di corsi di riconversione professionale,  con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti  al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai  cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi   di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali l'equiparazione della mobilita'  professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i   posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb) prevedere norme dirette  alla  riduzione  graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e per gli istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza  organica,  a  modifica  di   quanto   previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e undicesimo dell'art. 14  della  citata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione  delle  attuali  disposizioni  che   autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione del personale  della  scuola  per  garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali  previsti  da  leggi  in   vigore.   Tale   nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle supplenze annuali.    Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.  14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,   e
          successive modificazioni;
               dd)  procedere  alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali solo per  la  copertura  dei  posti  effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato personale  ad  altro  titolo  per  l'intero  anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee al solo periodo di  effettiva  permanenza  delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che riprende servizio dopo l'aspettativa per  infermita'  o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile ed a seguito di un periodo di assenza non  inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della continuita' didattica e i docenti di  ruolo  che  non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni giudicatrici, al fine di  realizzare  obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della spesa nello svolgimento delle procedure  di  concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso ed il maggior decentramento possibile  delle  sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo in quiescenza, anche ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190 del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni
          eletti  al Parlamento nazionale al Parlamento europeo e nei
          consigli regionali  sono  collocati  in  aspettativa  senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli  di efficenza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2. Le disposizioni del presente articolo e  dei  decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo costituiscono altresi' per le  regioni  a  statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme fondamentali -  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e   la
          disciplina  sul bilinguismo.   Resta comunque salva, per la
          provincia autonoma di Bolzano, la  disciplina  vigente  sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere,  da  parte delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             - Si riporta il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
          12 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art. 21 (Nomina  dei  dirigenti  generali).  -  1.  Nei
          limiti    delle    disponibilita'    di    organico   delle
          amministrazioni ed enti di cui all'art.  15,  comma  1,  la
          nomina  a  dirigente  generale  e' disposta con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a favore di soggetti dotati di professionalita'
          adeguata  alle  funzioni  da  svolgere,  con  qualifica  di
          dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti.
          La  nomina  puo',  altresi',  essere  disposta in favore di
          esperti  di  particolare  qualificazione  in  possesso   di
          requisiti  da  determinarsi  con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  ovvero  di  persone che abbiano svolto
          attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
          pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni dirigenziali, o dai settori della
          ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e
          Avvocatura dello Stato.
             2. Nei limiti delle disponibilita' di organico,  possono
          essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso
          dei  requisiti  di  cui  al comma 1, incarichi di dirigente
          generale con contratti di diritto  privato  di  durata  non
          superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale
          personale  si  applicano per tutta la durata dell'incarico,
          le  disposizioni  in  materia  di  responsabilita'   e   di
          incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale
          spettante  al dirigente generale di ruolo di corrispondente
          livello  e  un'indennita'  determinata  dal  Consiglio  dei
          Ministri.
             3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente
          ai  commi  1  e  2  e'  data  comunicazione al Senato della
          Repubblica ed  alla  Camera  dei  deputati,  allegando  una
          scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  dell'intero  art.  21 del gia' citato
          D.Lgs. n.  29/1993 vedi note alle premesse.